Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20660 del 13/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 13/10/2016, (ud. 12/07/2016, dep. 13/10/2016), n.20660

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. VINCENTI – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21353-2013 proposto da:

F.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI

PIETRALATA 320-D, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA

RICCI, rappresentato e difeso dall’avvocato LEANDRO DI SALVIO giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente-

contro

R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, V. PORTOGRUARO 3,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO DI PERNA, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALESSANDRO CIUFFREDA giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 50/2013 del GIUDICE DI PACE di LUCERA,

depositata il 08/03/2013, R.G.N. 422/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2016 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – In data 28 febbraio 2012 veniva notificato a R.L., da parte di F.N., il decreto ingiuntivo n. 16/2012, emesso dal Giudice di Pace di Lucera in data 26 gennaio 2012, con il quale veniva ingiunto allo stesso di pagare l’importo di Euro 837,39, oltre interessi e spese.

2. – Con sentenza depositata in data 8 marzo 2013, il Giudice di pace di Lucera accoglieva l’opposizione proposta dal R. e revocava integralmente il detto decreto ingiuntivo.

Il Giudice di pace adito individuava la fonte originaria del credito vantato dall’opposto nel contratto di assicurazione per la r.c.a. in favore del R., giacchè era indubbio che lo stesso F. aveva incardinato il procedimento monitorio in veste di agente della compagnia di assicurazione Aurora S.p.A., ai sensi dell’art. 1903 c.c..

Pertanto, il giudice dell’opposizione riteneva applicabile, nella specie, il termine prescrizionale di un anno di cui all’art. 2952 c.c., comma 1, con conseguente prescrizione del diritto alla riscossione delle rate di premio assicurativo relative agli anni (OMISSIS).

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre F.N., affidando le sorti dell’impugnazione a due motivi. Resiste con controricorso R.L..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo mezzo è denunciata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 2952 e 1901 c.c..

Posto che l’art. 2952 c.c. disciplina la prescrizione del diritto al pagamento delle rate di premio qualora le stesse non siano versate all’assicuratore e considerato che, nella specie, il F. aveva anticipato a titolo personale il premio dovuto dal R., per cui il contratto di assicurazione non risultava inadempiuto, nè sospeso a norma dell’art. 1901 c.c., avendo la compagnia di assicurazione Aurora S.p.A. effettivamente incamerato le somme a lei dovute, il Giudice di pace di Lucera avrebbe erroneamente individuato la fonte originaria del debito per cui è causa nel contratto assicurativo e, per l’effetto, avrebbe, altrettanto erroneamente, applicato, al caso in esame, il termine prescrizionale annuale di cui all’art. 2952 c.c..

2. – Con il secondo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 11, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1903 c.c.

Il Giudice di pace di Lucera, nel ritenere che il F., stante la spendita della sua qualifica di agente della compagnia di assicurazione Aurora S.p.A., aveva agito in nome e per conto della detta compagnia assicurativa, avrebbe erroneamente applicato l’art. 1903 c.c., giacchè l’ingiungente aveva agito in proprio, come, peraltro, risultava dal contenuto della procura a margine del ricorso monitorio.

3. – Il ricorso è inammissibile.

E’ stata proposta in questa sede impugnazione avverso la sentenza del Giudice di pace di Lucera, emessa in sede di opposizione a decreto ingiuntivo (concesso nel gennaio 2012) e pubblicata in data 8 marzo 2013, avente ad oggetto una causa di valore pari ad Euro 837,39, oltre interessi legali.

Il Giudice di pace adito ha ritenuto che il titolo su cui si basava il ricorso monitorio fosse da rinvenire in un contratto di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione stradale, essendo l’ingiungente agente assicurativo; il ricorrente ha prospettato, invece, un diverso titolo a fondamento della pretesa, ossia un prestito di carattere personale concesso all’assicurato, avendo egli stesso anticipato, in proprio, il versamento del premio alla compagnia di assicurazioni.

Tuttavia, entrambe le prospettazioni non consentono, in ogni caso (a prescindere, dunque, da quella cui dare giuridica prevalenza), di ritenere correttamente individuato nel ricorso per cassazione il rimedio impugnatorio esperibile.

Infatti, alla stregua di quanto ritenuto dal Giudice di pace si dovrebbe fare riferimento a cause derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art. 1342 c.c. e, dunque, ad una decisione secondo diritto, ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2, (nel testo sostituito dal D.L. 8 febbraio 2003, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2003, n. 63), conseguendone, però, che la relativa impugnazione deve essere effettuata mediante l’appello ordinario (art. 339 c.p.c., comma 1) e non già con ricorso per cassazione (tra le altre, Cass., 25 gennaio 2012, n. 1024; Cass., 15 gennaio 2013, n. 793).

Ove, poi, si addivenga alla prospettazione del ricorrente, da cui discenderebbe che la causa è stata, ratione valoris, decisa secondo equità, ai sensi della prima parte del secondo comma del citato art. 113, nondimeno il rimedio impugnatorio, ai sensi dell’art. 339 c.p.c., comma 3, (novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006), avrebbe dovuto essere soltanto quello dell’appello (peraltro, a motivi limitati e non secondo l’impianto al quale si ispirano le doglianze veicolate in questa sede) e non già del ricorso per cassazione (tra le tante, Cass., 4 giugno 2007, n. 13019; Cass., sez. un., 18 novembre 2008, n. 27339; Cass., 14 marzo 2012, n. 4036).

4. – Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente soccombente condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate come in dispositivo in conformità ai parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

PQM

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 12 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA