Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2066 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/01/2020, (ud. 09/10/2019, dep. 30/01/2020), n.2066

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15200-2019 proposto da:

P.A., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i

termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3741/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata

l’11/09/2018;

Fatto

RITENUTO

che:

Come si evince dal controricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, P.A., in proprio e nella qualità di socio amministratore della CO.EDIL costruzioni edilizie di P. A. SAS, e B.F., hanno proposto ricorso per cassazione in data 14 marzo 2019 – avverso la sentenza della CTR della Sicilia, meglio indicata in epigrafe – depositata in data 11 settembre 2018 – ma ne ha omesso il deposito in cancelleria, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., come da certificazione negativa di quest’ultima alla data del 23 maggio 2019.

L’Agenzia si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte che, attesa la perentorietà del termine previsto dall’art. 369 c.p.c., il deposito tardivo del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l’improcedibilità del ricorso stesso, rilevabile anche d’ufficio e non suscettibile di successiva sanatoria derivante dalla costituzione del controricorrente ex art. 156 c.p.c (v. Cass. n. 25453/2017).

In conseguenza, anche l’omesso deposito del ricorso – ipotesi più grave del deposito tardivo – deve essere sanzionato dalla declaratoria di improcedibilità, giusto il disposto dell’art. 369 c.p.c. (cfr. in tal senso, Cass. 24 maggio 2013, n. 12894; Cass. n. 15544/2012).

Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato improcedibile.

Le spese vengono liquidate come in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 10.000. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 30 gennaio 2020

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