Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2066 del 29/01/2018


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Cassazione civile, sez. III, 29/01/2018, (ud. 22/11/2017, dep.29/01/2018),  n. 2066

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

A.J. ed i genitori S.R. e A.S. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Milano l’Azienda Ospedaliera (OMISSIS) chiedendo il risarcimento del danno per la perdita quasi completa della vista da parte di A.J. a causa della mancata tempestiva somministrazione della terapia per l’ipertensione endocranica che aveva determinato l’edema papillare fonte del pregiudizio. Il Tribunale adito, previa CTU, accolse la domanda nei limiti della responsabilità della struttura ospedaliera nei limiti del 10%, condannando la convenuta al pagamento della somma di Euro 55.000,00, di cui Euro 25.000,00 a favore di A.J. ed Euro 30.000,00 a favore di S.R. e A.S.. Avverso detta sentenza proposero appello i signori A. e S.. Con sentenza di data 16 giugno 2014 la Corte d’appello di Milano accolse parzialmente l’appello, condannando l’appellata al pagamento della somma di Euro 75.530,00, di cui Euro 25.000,00 a titolo di danno non patrimoniale ed Euro 20.530,00 a titolo di danno patrimoniale, a favore di A.J. ed Euro 30.000,00 a titolo di danno non patrimoniale a favore di S.R. e A.S., oltre interessi.

Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, in relazione al motivo di appello con cui si censurava l’illegittima esclusione della natura solidale della responsabilità, che con riferimento all’invalidità permanente nella misura del 60% concorrevano la responsabilità prevalente dei medici dell’Ospedale di (OMISSIS) per omesso trattamento anticoagulante e quella nella misura del 10% dei medici della struttura ospedaliera appellata per il mancato trattamento dell’ipertensione endocranica e che la domanda nei confronti dell’Azienda Ospedaliera (OMISSIS) a titolo di responsabilità solidale ai sensi dell’art. 2055 c.c., era stata proposta solo in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, tardivamente in quanto si trattava di domanda nuova, laddove nell’originaria domanda era stata chiesta la condanna della convenuta a titolo di responsabilità esclusiva, integrante un diverso fatto costitutivo. Aggiunse che, stante il divieto per le parti di formulare osservazioni critiche alla CTU per la prima volta in sede di comparsa conclusionale ed a fortiori in appello a garanzia del diritto di difesa della controparte e del principio di celerità e concentrazione del processo, inammissibile era la produzione unitamente all’atto di appello della relazione del dott. Ta. (peraltro non nominato consulente tecnico) e quella in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di appello di una CTU formatasi in diverso giudizio e sulla quale non si era formato alcun contraddittorio.

Hanno proposto ricorso per cassazione A.J., S.R. e A.S. sulla base di due motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2. E’ stata presentata memoria.

Considerato che:

con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 183,345 e 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osservano i ricorrenti che all’udienza immediatamente successiva alla CTU (e poi nell’istanza, disattesa, ai sensi dell’art. 186 quater c.p.c.), con cui era stata ripartita la responsabilità fra le due strutture ospedaliere, era stata invocata la responsabilità solidale e la rilevanza esclusivamente nel rapporto interno del riparto di responsabilità e che il richiamo alla responsabilità solidale non costituiva nuova domanda e neanche mera emendatio libelli, ma mera deduzione in iure suscettibile di rilievo d’ufficio in quanto il fatto costitutivo rappresentato dall’illecito commesso dalla struttura ospedaliera restava immutato e l’appellata doveva rispondere dell’intero danno, stante l’irrilevanza del concorso di cause per il principio della responsabilità solidale ai sensi dell’art. 2055 c.c., comma 1. Aggiunge che, anche volendo ritenere che all’esito della CTU di primo grado sia stato introdotto un fatto nuovo, le conclusioni non sarebbero diverse perchè è consentito in appello dedurre la responsabilità solidale sia perchè l’art. 345 c.p.c., vietando la proposizione di nuove domande, implica l’ammissibilità della mera modifica della domanda, sia perchè, essendo consentita la proposizione di nuove eccezioni in senso lato ai sensi dell’art. 345, comma 2, e dunque l’allegazione del relativo fatto principale, anche l’appellante, in base al principio di parità fra le parti, deve essere abilitato all’allegazione di nuovi fatti principali, con il solo limite del divieto di domande nuove.

Il motivo è fondato. E’ stato già affermato da Cass. 26 maggio 1997, n. 4659 che “nell’azione di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., la causa petendi è rappresentata dall’illiceità del fatto allegato e dall’imputabilità del medesimo alla parte evocata in giudizio. La prospettazione dell’eventualità che il fatto stesso sia ascrivibile pure a soggetti diversi, e che quindi l’obbligazione risarcitoria del convenuto discenda da responsabilità solidale ai sensi dell’art. 2055 c.c., non solo non tocca il petitum, dato che la qualità di unico obbligato o di coobbligato non incide sulla debenza dell’intera prestazione, ma nemmeno interferisce sulla causa petendi, tenendosi conto che la posizione debitoria del convenuto stesso rimane ancorata alla sua veste di autore (con dolo o colpa) dell’illecito, indipendentemente dalla circostanza che questo sia causalmente riferibile anche al comportamento di altre persone”. Le ragioni di censura di cui al motivo in esame sono state più compiutamente esaminate da Cass. 5 ottobre 2004, n. 19934 (cui è conforme Cass. 20 giugno 2008, n. 16819). Si riporta il passaggio di Cass. 5 ottobre 2004, n. 19934 rilevante per il presente caso.

“Si tratta ora di stabilire se – nel caso in cui il danneggiato abbia agito per far valere la responsabilità di un solo soggetto nella produzione del danno e nel corso del giudizio si pervenga all’affermazione della concorrente responsabilità di quel soggetto e di altro non originariamente convenuto – il danneggiato stesso possa sempre chiedere la condanna all’intero risarcimento del soggetto da lui originariamente convenuto ex art. 2055 c.c., o se tale domanda, se prospettata in appello, debba considerarsi inammissibile siccome nuova. La soluzione della questione dipende dai principi poco sopra affermati e, più in generale, dai canoni fondamentali in tema di obbligazioni solidali, dettati dall’art. 1292 c.c. e segg., canoni dei quali l’art. 2055 c.c. – nel sancire che, se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno – costituisce una specificazione in tema di fatti illeciti. Infatti, la graduazione delle colpe ha mera funzione di ripartizione interna tra i coobbligati della somma versata a titolo di risarcimento del danno e non elide affatto la solidarietà tra loro esistente. Sicchè, la circostanza che il danneggiato si sia rivolto in giudizio contro uno solo degli autori del fatto dannoso (o, addirittura, abbia agito in maniera tale da escludere del tutto la responsabilità dell’altro) non comporta rinuncia (cfr. art. 1311 c.c.) alla solidarietà tra tutte le persone alle quali lo stesso fatto dannoso si accerta essere imputabile. Per queste stesse ragioni non può ritenersi che la domanda di integrale risarcimento proposta nei confronti di uno dei coobbligati sia nuova sotto il profilo della causa petendi (perchè – come ritenuto dalla sentenza impugnata – impostata su presupposti di fatto e su conseguenti situazioni giuridiche non prospettate in primo grado che comportano il mutamento dei fatti costitutivi dei diritti azionati ed introducono nel processo un nuovo tema di indagine e decisione): la natura solidale intrinseca all’obbligazione da fatto illecito imputabile a più persone sorge per la semplice imputazione congiunta della responsabilità e cede solo a fronte di una specifica rinunzia del creditore danneggiato. La suddetta prospettazione, pertanto, non ricade nel divieto di cui all’art. 345 c.p.c., comma 1, ma rimane sul piano dell’argomentazione difensiva”.

Il giudice di merito dovrà pertanto attenersi al seguente principio: “in materia di risarcimento del danno da fatto illecito, ove esistano più possibili danneggianti, la graduazione delle colpe tra di essi ha una mera funzione di ripartizione interna tra i coobbligati della somma versata a titolo di risarcimento del danno, e non elide affatto la solidarietà tra loro esistente: ne consegue che la circostanza che il danneggiato si sia rivolto in giudizio contro uno solo degli autori del fatto dannoso non comporta la rinuncia alla solidarietà esistente tra tutte le persone alle quali lo stesso fatto dannoso sia imputabile, sicchè, se anche nel corso del giudizio emerga la graduazione di colpa tra i vari corresponsabili, ciò non preclude al danneggiato la possibilità di chiedere di essere integralmente risarcito da uno solo dei corresponsabili”.

Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 345 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osservano i ricorrenti, in via subordinata, che l’accertamento tecnico preventivo del 4 novembre 2013, relativo al procedimento ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c., nei confronti dell’Ospedale di (OMISSIS) e che aveva escluso la rilevanza causale di condotte dei medici di quest’ultima struttura ospedaliera, costituiva documento formatosi successivamente al giudizio di primo grado ed era stato prodotto all’udienza immediatamente successiva al 4 novembre 2013, mentre la relazione tecnica del dott. Ta. aveva il carattere di osservazioni tecniche prodotte con l’atto di appello e non vi ostava alla sua produzione il fatto che provenisse da un professionista non avente il ruolo di consulente tecnico di parte.

L’accoglimento del precedente motivo determina l’assorbimento del motivo proposto in via subordinata.

PQM

accoglie il primo motivo del ricorso con assorbimento del secondo motivo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2018

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