Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2066 del 29/01/2010

Cassazione civile sez. III, 29/01/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 29/01/2010), n.2066

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15843/2005 proposto da:

V.L., (OMISSIS) elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

ADRIANA 20, presso lo studio dell’avvocato LO CONTE ANTONELLA,

rappresentato e difeso dagli avvocati TONIATTI MICHELE, IZZI

GIOVANNI con delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INTESA GESTIONE CREDITI SPA in persona del suo procuratore Avv.

VA.LU. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAZIO 6, presso lo

studio dell’avvocato LA SCALA GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende

con delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

BANCA AMBROSIANO VENETO SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1717/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

Quarta Sezione Civile, emessa il 20/04/2004; depositata il

15/06/2004; R.G.N. 2634/2000;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2009 dal Consigliere Dott. MARIO FINOCCHIARO;

udito l’Avvocato ANTONELLA LO CONTE per delega Avvocato GIOVANNI

IZZI;

udito l’Avvocato GIUSEPPE LA SCALA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Banco Ambrosiano Veneto s.p.a. ha convenuto in giudizio innanzi al tribunale di Varese F.A. e V.L. chiedendo fosse dichiarata inefficace nei propri confronti – in quanto pregiudizievole delle sue ragioni creditorie – l’atto (OMISSIS) con il quale, in ottemperanza di accordi raggiunti in sede di separazione consensuale (OMISSIS), F.A. aveva ceduto alla moglie V.L. la quota del 50% dell’immobile in (OMISSIS), già di proprietà, per la residua parte, della V..

Costituitasi in giudizio unicamente V.L., questa ha resistito alla avversa domanda chiedendone il rigetto.

Svoltasi, in contumacia di F.A., l’istruttoria del caso l’adito tribunale con sentenza 9 giugno – 10 settembre 1999 ha rigettato la domanda attrice con condanna della parte attrice al pagamento delle spese di lite.

Gravata tale pronunzia dal Banco Ambrosiano Veneto s.p.a. unitamente alla Intesa Gestione Crediti s.p.a. (cui la banca attrice aveva ceduto in blocco i crediti in sofferenza al 31 dicembre 1998), nel contraddittorio della V. – che costituitasi in giudizio ha chiesto il rigetto del gravame – e del F., rimasto contumace, la Corte di appello di Milano con sentenza 20 aprile – 15 giugno 2004, rigettata la domanda di estromissione dal giudizio proposta dal Banco Ambrosiano Veneto, ha accolto l’appello e, per l’effetto, ha dichiarato la inefficacia nei confronti della parte appellante, della cessione della quota del 50 % della casa monofamiliare in (OMISSIS), ordinando al Conservatore dei registri immobiliari di effettuare le annotazioni di legge, con condanna degli appellati, in solido, al pagamento delle spese di lite.

Per la cassazione di tale pronunzia, non notificata, ha proposto ricorso, affidato a tre motivi e illustrato da memoria, V.L..

Resistono, con controricorso, la Intesa Gestione Crediti s.p.a. in proprio nonchè quale procuratore della Banca Intesta s.p.a..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede F.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Hanno accertato, in linea di fatto, i giudici del merito:

– il (OMISSIS) F.E. si è costituito fideiussore, nei confronti del Banco Ambrosiano Veneto di Varese, sino a concorrenza dell’importo di L. 2 miliardi e 900 milioni, della Gemini Elettronica, della quale era amministratore unico, a garanzia delle obbli-gazioni derivanti da operazioni bancarie di qualunque natura a questa già consentite o che venissero consentite;

– il (OMISSIS) il Banco Ambrosiano Veneto s.p.a. ha chiesto e ottenuto, dal presidente del tribunale di Vicenza decreto provvisoriamente esecutivo a carico della debitrice principale e del fideiussore, dell’importo di L. 103.057.127, per saldi debitori del conto corrente ordinario e anticipi export intrattenuti presso l’Istituto;

– l'(OMISSIS) il F. ha trasferito alla moglie – in ottemperanza di accordi raggiunti in occasione della loro personale consensuale separazione – la quota di un mezzo della casa in (OMISSIS).

Premesso quanto sopra e evidenziato che era stata proposta, nei confronti dell’atto di disposizione dell'(OMISSIS), azione revocatoria ordinaria ai sensi dell’art. 2901 c.c., i giudici di secondo grado hanno evidenziato, in linea di diritto:

– la definizione della controversia sul credito che costituisce il presupposto della azione non integra un antecedente logico giuridico indispensabile della pronuncia sulla domanda revocatoria essendo sufficiente che l’atto di disposizione compiuto dal debitore produca pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva;

– l’azione di cui all’art. 2901 c.c., è proponibile anche a tutela di posizioni creditorie soggette a condizione o a termine, sì che può essere esperita dal creditore per qualunque atto di disposizione compiuto dal creditore che pregiudichi anche potenzialmente i suoi diritti;

– con riguardo alla posizione del fideiussore l’acquisto da parte sua della qualità di debitore, risale al momento della stipula della fideiussione;

– per l’accoglimento della domanda revocatoria sono necessarie le seguenti condizioni: eventus damni (pregiudizio della soddisfazione delle pretese creditorie, sussistente anche in presenza di una modifica della situazione patrimoniale del debitore); scientia damni (cioè la consapevolezza di recare pregiudizio agli interessi del creditore, la cui prova può trarsi in via presuntiva dalla stessa riduzione del patrimonio del debitore); consilium fraudis del terzo acquirente, tutte presenti nella fattispecie.

2. La ricorrente censura la sentenza impugnata con tre motivi con i quali denunzia, nell’ordine:

– da un lato “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2901 e 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3”, atteso che nella specie non sussiste il presupposto dell’eventus damni, valutato con riferimento al momento in cui è stato posto in essere l’atto asseritamente pregiudizievole (primo motivo);

– dall’altro “omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, atteso che è mancato un esame di punti decisivi prospettati dalle parti, tenuto presente che i documenti in atti e, in particolare, dalla scrittura privata (OMISSIS) si evince che al momento in cui veniva posto in essere l’atto revocando il F. era proprietario di un notevole patrimonio e il tribunale di Varese con il proprio provvedimento (OMISSIS) aveva affermato che non erano sopravvenuti motivi tali da giustificare la modifica delle clausole della separazione tra i coniugi, non risultando un peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente F., risultando tale peggioramento esclusivamente nel (OMISSIS) (secondo motivo);

– da ultimo “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2901 e 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3”, atteso che nel caso di specie non ricorrono neppure gli altri presupposti, diversi dall’eventus damni cui fa riferimento l’art. 2901 c.c. (terzo motivo).

3. Il ricorso non può trovare accoglimento.

Alla luce delle considerazioni che seguono.

3.1. Il primo e il terzo motivo sono inammissibili.

Si osserva, infatti – ribadendo quanto assolutamente pacifico presso una più che consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice – che il vizio di violazione di legge – rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 – consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (da cui la funzione di assicurare la uniforme interpretazione della legge assegnata dalla Corte di Cassazione).

Viceversa, la allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, è esterna alla esatta interpretazione della norme di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

Lo scrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa della erronea ricognizione della astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato, in modo evidente, che solo questa ultima censura e non anche la prima è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (in termini, Cass. 5 giugno 2007, n. 13066, nonchè Cass. 20 novembre 2006, n. 24607, specie in motivazione; Cass. 11 agosto 2004, n. 15499, tra le tantissime).

Pacifico quanto segue si osserva che nella specie parte ricorrente pur invocando che i giudici del merito, in tesi, hanno malamente interpretato gli artt. 2901, 2697 e 2729 c.c., indicati nella intestazione dei vari motivi, in realtà, da un lato, si astiene dall’indicare quale sia la interpretazione, in diritto, data dai giudici del merito alle richiamate disposizioni e quale, invece, quella corretta alla luce dell’insegnamento di questa Corte e della dottrina, dall’altro, si limita a censurare la interpretazione data, dai giudici del merito, delle risultanze di causa, interpretazione a parere del ricorrente inadeguata, sollecitando, così, contra legem e cercando di superare quelli che sono i limiti del giudizio di cassazione, un nuovo giudizio di merito su quelle stesse risultanze.

Quanto precede è talmente incontroverso che al fine di dimostrare la violazione – da parte dei giudici a quibus – delle sopra ricordate disposizioni, parte ricorrente non censura quanto affermato, in diritto, dalla sentenza gravata, in ordine alle condizioni, presenti le quali un atto dispositivo è suscettibile di essere dichiarato inefficace, ai sensi dell’art. 2901 c.c., nè quale interpretazione quei giudici hanno dato della regola dell’onere della prova contenuta nell’art. 2697 c.c., diversa da quella assolutamente opacifica in dottrina e in giurisprudenza, o quale lettura – infine – dell’art. 2729 c.c. – in tema di presunzioni – hanno dato i giudici del merito, in disaccordo con la giurisprudenza di questa Corte e la più autorevole dottrina, ma si limita a affermare che le risultanze di causa sono state malamente interpretate e apprezzate dai giudici a quibus, atteso che una diversa lettura delle stesse, conforme a quanto invocata da essa concludente, avrebbe condotto al rigetto della domanda.

E’ di palmare evidenza – pertanto – che si è totalmente fuori dalla prospettazione di un vizio rilevante sotto il profilo di cui al ricordato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

3.2. Giusta quanto assolutamente pacìfico, nella più recente giurisprudenza di questa Corte regolatrice, l’azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità.

Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse ad un’apertura di credito, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all’apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell’art. 2901 c.c., n. 1, prima parte, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni) ed al solo fattore oggettivo dell’avvenuto accreditamento.

L’insorgenza del credito va infatti apprezzata con riferimento al momento dell’accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell’effettivo pre-lievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione (Cass. 9 aprile 2009, n. 8680).

In altri termini, non si dubita – da parte di questa Corte regolatrice – che nell’ambito della nozione lata di credito accolta dall’art. 2901 c.c. non limitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità, ma estesa fino a comprendere le legittime ragioni o a-spettative di credito – in coerenza con la funzione propria della azione revocatoria, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori – deve considerarsi ricompresa la fideiussione (Cass. 7 ottobre 2008, n. 24757. Sempre nel senso che è soggetto a revocatoria l’atto dispositivo dei propri beni posto in essere successivamente alla prestata fideiussione in favore di terzi da parte del disponente, Cass. 17 gennaio 2007, n. 966; Cass. 19 ottobre 2006, n. 22465; Cass. 18 marzo 2005, n. 5972; Cass. 27 giugno 2002, n. 9349).

Come evidenziato sopra, sulla base degli stessi comunque non controversi “fatti” accertati dal primo giudice (prestazione, in data (OMISSIS), da parte di F.E., di una fideiussione in favore del Banco Ambrosiano Veneto per L. 2 miliardi e 900 milioni; trasferimento in data (OMISSIS) e, quindi successivamente alla prestazione della garanzia alla moglie V., da parte dello stesso F., della quota di un mezzo unica di proprietà, essendo l’altra già di proprietà della V. della casa in (OMISSIS); decreto 16 giugno 1996, del presidente del tribunale di Vicenza, con il quale il F. è stato condannato al pagamento della somma di oltre L. cento milioni, in forza della prestata fideiussione), i giudici di secondo grado sono pervenuti a una soluzione della lite diversa da quella fatta propria dal tribunale sulla base dei principi di diritto, ripetutamente affermati da questa Corte regolatrice, sopra richiamati.

Questa Corte ritiene di dovere ulteriormente ribadire i principi di diritto in questione anche atteso che gli stessi non risultano comunque espressamente – e adeguatamente – censurati da parte della ricorrente.

3.3. Non controverso, in diritto, quanto sopra si osserva che tutte le considerazioni svolte in ricorso da parte della ricorrente devono essere ritenute inammissibili oltre in forza delle considerazioni svolte sopra sul rilievo che le stesse muovono dal presupposto come visto sopra totalmente erroneo che il “credito” a garanzia del quale è stata promossa la presente azione sia sorto esclusivamente con il decreto ingiuntivo 16 giugno 1996 e che quindi fosse onere dei giudici di merito valutare la situazione patrimoniale del F. a quella data, considerando come non esistente la già prestata fideiussione.

3.4. Con il secondo motivo la ricorrente si duole de il mancato esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti e, in particolare, dei documenti in atti dai quali, da un lato, risultava:

– che il capitale sociale della Gemini Elettronica s.r.l. debitrice principale del Banco Ambrosiano Veneto al momento della cessione della quota dell’appartamento per cui è controversia, era di 7 miliardi;

– che nella scrittura privata 24 luglio 1993 erano puntualmente descritti tutti i beni oggetto di comunione tra la V. e il marito F.;

– che nel decreto 13 dicembre 1995 il tribunale di Varese aveva dichiarato che non erano sopravvenuti dopo la separazione del 6 giugno 1994 – quanto alla situazione patrimoniale del F. – motivi che facessero ritenere provato un peggioramento delle sue condizioni economiche.

3. 5. I riassunti rilievi non colgono nel segno e il motivo deve essere dichiarato manifestamente infondato.

Infatti:

– è palesemente irrilevante che, a una certa data, il capitale sociale della debitrice principale fosse pari a L. 7 miliardi, in assenza di qualsiasi prova – sia pure indiziaria – di quale fosse il suo patrimonio e la sua esposizione debitoria nei confronti dei terzi, e della circostanza – mai contestata dalla ricorrente e a questa ben nota data la sua qualità di socia della società debitrice e amministratore delegato della società sino al 19 marzo 1993 e, quindi, alla data in cui è stata prestata la fideiussione che il (OMISSIS) il F. si era costituito fideiussore e, quindi, debitore per l’importo, non trascurabile, di L. 2 miliardi e 900 milioni;

– del tutto correttamente i giudici del merito hanno ritenuto ancorchè implicitamente irrilevante da un lato, la sommaria, e generica descrizione dei beni oggetto di comunione legale tra i coniugi, contenuta nella scrittura privata (OMISSIS), ancora una volta successiva alla prestazione della fideiussione e, quindi, del sorgere del debito per L. 2 miliardi e 900 milioni a carico del F., dall’altro, le affermazioni contenute nei provvedimenti di modifica delle condizioni della separazione consensuale tra le parti (in data (OMISSIS));

– premesso, infatti, che ai fini dell’accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c., deve farsi riferimento esclusivamente alla situazione di fatto esistente alla data dell’atto dispositivo o in epoca immediatamente antecedente a questo, si osserva che nella specie i giudici del merito hanno – molto correttamente – privilegiato (rispetto al generico contenuto della scrittura privata prima richiamata e ai decreti emessi in occasione delle varie domande per la modifica delle condizioni patrimoniali della separazione personale dei coniugi F. – V. nel (OMISSIS)), il contenuto del provvedimento relativo alle condizioni della separazione in data (OMISSIS) non solo antecedente all’atto dispositivo – dell'(OMISSIS) – ma anche ben noto alla V., riguardando la sua separazione personale.

Come evidenziato dalla sentenza gravata è stato precisato, da parte del presidente del Tribunale di Varese, in tale ultimo documento da cui totalmente prescinde la ricorrente nel proprio ricorso che: “per quanto risulta dagli atti e dalle sommarie informazioni assunte… le condizioni (economiche) del F. sono tali da suscitare più di una perplessità, al punto che per la V., dati gli impegni cui il F. deve far fronte, impegni finanziari a motivazione aziendale, potrebbero presentarsi, in un futuro più o meno vicino, ampie sorprese e non solo per quanto riguarda il contributo al suo mantenimento”.

Essendo alla data del (OMISSIS) la V. ben conscia delle difficoltà economiche in cui versava il F. è palese che correttamente i giudici del merito hanno accolto la revocatoria ex art. 2901 c.c., proposta dalla creditrice del F., quanto all’atto (OMISSIS) con il quale quest’ultimo, in pregiudizio delle aspettative dei propri creditori e, in particolare dell’allora Banco Ambrosiano Veneto, ha trasferito alla V. la quota di un mezzo della casa in (OMISSIS).

4. Risultato infondato in ogni sua parte il proposto ricorso deve – in conclusione – rigettarsi, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in Euro 200,00, oltre Euro 3.600,00 per onorari, e oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2010

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