Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2066 del 28/01/2011

Cassazione civile sez. un., 28/01/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 28/01/2011), n.2066

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

LA RAPIDA – COOPERATIVA EDILIZIA a R.L., in persona del Presidente

pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI

55, presso lo studio dell’avvocato NAVA PAOLO, rappresentata e difesa

dall’avvocato GULISANO SILVIA, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

N.D.M.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLA FREZZA 59, presso lo studio dell’avvocato MIRIGLIANI RAFFAELE,

che lo rappresenta e difende, per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la decisione n. 812/2009 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 13/02/2009;

udito l’avvocato Giuseppe CERULLI IRELLI per delega dell’avvocato

Raffaele Mirigliani;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/01/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI MACIOCE.

Fatto

RILEVA IN FATTO

Il Collegio che il relatore designato ha depositato il 12.7.2010 relazione ex art. 380 bis c.p.c. contenente le considerazioni che appresso si trascrivono.

“Con decreto 14.12.1987 la Provincia di Catanzaro dispose la espropriazione di terreni di proprietà di N.D.E. M. in favore della coop. LA RAPIDA s.r.l. per l’attuazione di un programma di costruzione di alloggi, decreto che l’espropriato impugnò innanzi al TAR della Calabria – sezione di Catanzaro deducendo plurime violazioni di legge.

Il TAR adito, costituitasi la Cooperativa e gli Enti locali, con sentenza 7.10.2005 ha accolto l’impugnazione ed annullato il decreto di esproprio sul rilievo assorbente per il quale la sua invalidità discendeva dalla sua adozione dopo la scadenza del termine di occupazione di urgenza. La sentenza è stata gravata dal Comune di Lamezia Terme, dalla Provincia di Catanzaro e dalla Cooperativa La Rapida lamentando violazione di legge nella interpretazione della portata delle distinte proroghe, legale ed amministrativa, e quindi nella affermazione della intempestività del decreto di esproprio.

Il Consiglio di Stato, con sentenza 13.2.2009, riuniti i ricorsi, sull’articolato rilievo per il quale la proroga dei termini delle occupazioni in corso disposta dalla L. n. 42 del 1985, art. 1, comma 5 bis, di conversione del D.L. n. 901 del 1984 dovevasi ritenere di applicazione immediata e legale, ha affermato la intempestività della sottoposta espropriazione in quanto occorsa quando le proroghe legali si erano consumate ed era scaduto, con il 24.12.1986, il periodo di occupazione legittima.

Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso in data 26.1.2010 la s.r.l. Cooperativa La Rapida al quale si è opposto N.d.M.E. con controricorso deducente in primo luogo la inammissibilità del ricorso per preclusione. Nel ricorso ex art. 362 c.p.c., comma 1, si prospetta essere occorsa vicenda di occupazione usurpativa, derivante dalla accertata invalidità dell’espropriazione.

Appare prima facie evidente che la cognizione del motivo afferente la giurisdizione, l’unico prospettabile in questa sede, è irrimediabilmente preclusa, come notato in controricorso. Giova invero rammentare come le Sezioni Unite, nel solco della nota pronunzia n. 24883 del 2008, abbiano avuto più volte occasione di precisare (ord. n. 3200 del 2010 e sentenze nn. 26089 e 14889 del 2009) – che sorge preclusione all’esame da parte delle Sezioni Unite della questione di giurisdizione se la parte poi ricorrente in cassazione non abbia proposto specificamente appello principale od incidentale avverso la decisione implicitamente affermativa della potestas judicandi adottata dal primo giudice (nella specie la sentenza con la quale il TAR per la Calabria aveva accolto la ragione principale di impugnazione proposta dall’odierno controricorrente).

Sotto un secondo profilo, appare poi chiaro che il quesito di diritto, requisito ratione temporis applicabile anche nei riguardi delle sentenze dei giudici speciali (S.U. n. 7433 del 2009) non risulta in alcun modo formulato rispetto alla decisione del Consiglio di Stato (S.U. n. 3965/2009 e Cass. nn. 4044 e 8463 del 2009), essendo solo con singolare laconicità affermata la giurisdizione del G.O. sul rilievo dell’avvenuta deduzione di una lesione del diritto di proprietà. Ove si condividano i teste formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e per i due concorrenti profili dichiarato inammissibile”.

Il difensore del contro ricorrente ha depositato, alla vigilia dell’udienza, documentazione afferente una sua rinunzia alle questioni poste innanzi al G.A. e sulle quali si era pronunziata la sentenza 812 del 2009 del CdS e di converso il difensore della odierna ricorrente ha depositato proprio atto di adesione (recante ulteriore adesione ex adverso) alla rinunzia, invocando dichiarazione di cessazione della contesa.

Diritto

OSSERVA

La dichiarata definizione abdicativa del giudizio concluso con la sentenza del Consiglio di Stato in questa sede impugnata ex art. 362 c.p.c., comma 1, se non può indurre, in difetto delle condizioni di legge, a dichiarare estinto il presente ricorso, impone di considerare il sopravvenuto difetto di alcun interesse della parte ricorrente alla pronunzia sulle questioni di giurisdizione e di dichiarare la conseguente inammissibilità sopravvenuta del ricorso.

Le spese del giudizio si compensano, come da richiesta delle parti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse e compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2011

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