Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2066 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/01/2017, (ud. 18/10/2016, dep.27/01/2017),  n. 2066

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Presidente –

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ISA Claudio – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23156-2012 proposto da:

E.S. SPA, in persona del Procuratore Speciale pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio

dell’avvocato BIANCA MARIA CASADEI, rappresentato e difeso

dall’avvocato VINCENZO RAGNI giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

P.M.;

– intimato –

nonchè da:

P.M., elettivamente domiciliato in Roma, VIALE DEL

VIGNOLA 5, presso lo studio dell’avvocato LIVIA RANUZZI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI QUERCIA giusta delega in

calce;

– controricorrente incidentale –

contro

E.S. SPA in persona del Procuratore Speciale, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio dell’avvocato

BIANCA MARIA CASADEI, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO

RAGNI giusta delega in calce;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 31/2012 della COMM.TRIB.REG. di BARI,

depositata il 27/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, accoglimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 31/1/12 del 13/27 febbraio 2012, mai notificata, la Commissione Tributaria Regionale Puglia (sede di Bari) rigettava il ricorso in data 12-04-2011, proposto dall’agente per la riscossione E.S. S.p.a., per la revocazione, ex art. 395 c.p.c., n. 5, della sentenza della stessa C.T.R. in data 13 settembre 2010, che aveva respinto l’appello avverso la decisione della locale Comm.ne Tributaria Prov.le, depositata il 17-11-2008, la quale aveva a sua volta accolto il ricorso di P.M. contro la cartella esattoriale avente ad oggetto la riscossione di I.V.A., IRPEF, IRAP con relative addizionali e sanzioni, per l’anno 2004, annullata, in quanto non risultava provata la notifica del prodromico avviso di accertamento. Secondo la C.T.R. non sussistevano gli estremi di legge per poter revocare la sentenza, in quanto con l’atto di appello non risultava allegata l’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento, laddove con la pronuncia di primo grado la domanda era stata accolta proprio sul punto relativo alla ritenuta omessa notifica dell’accertamento. Nè tale notifica risultava depositata all’udienza, come da relativo verbale, in cui non vi era menzione di ciò. Peraltro, a parte il carattere decisivo dell’anzidetta mancata allegazione, mentre nell’indice dei documenti, contenuto nel fascicolo di parte per l’appello, la copia dell’avviso di accertamento notificato era indicata come documento sub. n. 18, all’ultimo posto dell’elenco, nella ricevuta del deposito degli atti, rilasciata dal compente ufficio della Commissione, al momento della costituzione dell’appellante, il numero degli atti allegati si arrestava a 15, sicchè era desumibile, secondo la stessa Commissione, che l’avviso di accertamento notificato, elencato come ultimo, nell’indice del fascicolo di parte, fosse stato inserito del tutto irregolarmente in un momento successivo, senza che il collegio giudicante ne avesse avuto tempestiva e regolare conoscenza.

Dunque, non poteva sostenersi che quanto affermato nella sentenza, oggetto dell’istanza di revocazione, circa la mancanza di prova della notifica dell’avviso di accertamento, fosse stato frutto di un errore di fatto desumibile dai documenti di causa.

Nonostante il rigetto del ricorso per revocazione, tuttavia, la C.T.R. nulla disponeva in ordine alle spese nei riguardi della parte rimasta soccombente, poichè non risultava depositata la notula di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15.

Avverso l’anzidetta decisione del 13/27-02-12, E.S. S.p.a. proponeva ricorso per cassazione notificato il 9 ottobre 2012, affidato in effetti a due motivi (non valendo come tale il terzo paragrafo, intitolato al merito della controversia di cui alle pagine 11/12 dello stesso ricorso, laddove indipendentemente dalle anzidette due censure, si assumeva la sussistenza nella specie dell’errore revocatorio, nel caso di nesso causale tra l’erronea o omessa percezione fattuale e documentale, da un lato, e la concreta decisione adottata, ciò che non era avvenuto nella specie, mentre la Commissione regionale non aveva tenuto in debito conto il contenuto del documento n. 18, costituito dall’avviso di accertamento notificato alla parte, cosa che avrebbe comportato l’accoglimento dell’appello).

Al ricorso avversario ha resistito P.M. mediante controricorso, contenente pure ricorso incidentale relativo alla mancata liquidazione delle spese da parte della impugnata sentenza, con richiesta altresì della condanna di controparte al risarcimento di danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..

La ricorrente principale ha depositato controricorso, notificato, avverso il ricorso incidentale con contestuale memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente principale ha dedotto la insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), laddove, quanto alla ritenuta mancata prova della notifica dell’avviso di accertamento, la C.T.R. nell’esaminare la ricevuta rilasciata dall’operatore tributario, non aveva esaminato gli altri atti riportati nella medesima ricevuta, laddove era anche indicata la voce 1, riguardante la sentenza impugnata della Comm.ne Tributaria Prov.le nonchè la voce appello depositato il 19-10-2009, protocollato con r.g.a. n. 2593/09.

Quindi, dalla ricevuta emergeva che il fascicolo di parte appellante era composto da 15 allegati nonchè dalla sentenza gravata e dell’atto di appello, per un totale quindi di 17 documenti, oltre alla procura alle liti, inserita subito dopo l’atto di appello, con il quale andava a formare un unicum. Dunque, il fascicolo di parte era composto da complessivi 18 elementi (atto d’appello, procura alle liti, sentenza impugnata + 15 allegati), il tutto come da relativo indice. Pertanto, il giudice della revocazione non aveva dato giustificazione della ragione per cui, calcolando il numero dei documenti, che componevano il fascicolo dell’appellante, decurtando quanto risultava dalle voci “sentenza” e “appello depositato”, registrate nella ricevuta e dalla procura, se avesse deciso tenendo conto di questi ulteriori documenti, avrebbe concluso che effettivamente la commissione regionale era incorsa in un errore revocatorio e avrebbe accolto il gravame.

Con il secondo motivo (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) la società ricorrente si è doluta per la insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Era carente l’argomentazione secondo cui appariva verosimile il successivo inserimento dell’atto (avviso di accertamento notificato) da parte ricorrente, non risultando in alcun modo la disponibilità di questa del fascicolo d’ufficio, in cui era contenuto quello di parte.

Nè rilevava il fatto che l’appellante non avesse allegato con l’interposto gravame o in sede di discussione la notifica dell’accertamento in parola, atteso che non poteva esserle opposta la mancata notifica dell’avviso di accertamento, allorquando aveva depositato la cartella esattoriale opposta, dando per certo che l’ente creditore avesse già assolto al suo compito (nell’originario giudizio di primo grado, EQUITALIA E.TR. S.p.a. aveva eccepito l’inammissibilità dell’opposizione per mancata instaurazione del contraddittorio, non essendo stato convenuto in giudizio l’ente impositore, ossia l’amministrazione finanziaria, quale unico soggetto legittimato a contraddire alle doglianze di parte opponente, sicchè aveva chiesto dì dichiarare in ogni caso il proprio difetto di legittimazione passiva).

Con il controricorso è stata eccepita l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c. – violazione del principio di autosufficienza (invero, il ricorso principale nulla precisa circa la motivazione della sentenza di rigetto in primo grado e nulla dice circa i conseguenti motivi di appello).

Inoltre, con l’unico motivo del ricorso incidentale è stata chiesta anche la decisione nel merito in ordine alle spese da liquidare in favore del P., relativamente al rigetto del ricorso per revocazione, per cui con detto ricorso incidentale è stata prodotta e stilata anche apposita nota specifica. Al riguardo, sono state dedotte la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, nonchè dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 75 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Tanto premesso, la Corte giudica inammissibile il ricorso principale, mentre ritiene fondata la doglianza svolta con quello incidentale.

Ed invero, il primo appare per molti versi irritualmente proposto, mancando in primo luogo di adeguata ed esauriente esposizione dei fatti di causa (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), tra i quali ovviamente anche quelli dell’originario giudizio di merito in relazione al quale è stato poi dedotto il preteso errore revocatorio, laddove in proposito appaiono peraltro palesemente scarne le deduzioni contenute nel terzo paragrafo del ricorso (il merito della controversia, pagine 11-12), sintetizzate in poche righe, per affermare apoditticamente la sussistenza dell’errore, nonchè genericamente ed in astratto il rapporto di causalità, in base al precedente giurisprudenziale ivi citato, ma senza far comprenderne la rilevanza rispetto alla controversia originariamente instaurata, mediante adeguata enunciazione delle ragioni addotte con l’atto introduttivo del giudizio di merito, delle difese ex adverso spiegate dalle parti convenute, nonchè dei motivi posti a sostegno dell’interposto gravame.

Nè le censure di parte ricorrente, formulate esclusivamente per gli asseriti vizi di motivazione ai sensi del cit. art. 360, n. 5 codice di rito (secondo il testo nella specie ratione temporis applicabile in forza del regime transitorio di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 3, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134: omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio) appaiono pertinenti nel caso in esame, avuto riguardo alle argomentazioni svolte con la sentenza qui impugnata. Ed invero le anzidette doglianze non rientrano nell’ambito della succitata disposizione di legge, visto che il fatto, ossia la questione relativa al documento ritenuto mancante nel precedente giudizio di merito, è stato ad ogni modo debitamente valutato dal competente giudice di merito, ancorchè con esito negativo per la ricorrente (cfr. Cass. 1 civ. n. 1754 del 26/01/2007, secondo cui il vizio di motivazione che giustifica la cassazione della sentenza sussiste solo qualora il tessuto argomentativo presenti lacune, incoerenze e incongruenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione impugnata, restando escluso che la parte possa far valere il contrasto della ricostruzione con quella operata dal giudice di merito e l’attribuzione agli elementi valutati di un valore e di un significato difformi rispetto alle aspettative e deduzioni delle parti. Conforme Cass. n. 3881 del 2006. V. ancora Cass. n. 7394 del 26/03/2010, secondo cui è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata. In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione. In senso analogo v. anche Cass. n. 6064 del 2008. Parimenti, più recentemente, Cass. 1 civ. n. 16526 del 05/08/2016, secondo cui il controllo di logicità del giudizio del giudice di merito non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto tale giudice ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento degli elementi probatori valutati, in una nuova formulazione del giudizio di fatto).

D’altro canto, va soprattutto rilevato come parte ricorrente non abbia appieno colto la ratio decidendi essenziale, in virtù della quale veniva respinta l’istanza di revocazione, laddove si precisava che l’errore di fatto denunciato implicava che il documento non considerato fosse stato ritualmente prodotto in giudizio, ciò che invece non risultava avvenuto, soprattutto perchè nell’atto di appello non vi era alcuna precisa allegazione riguardo all’intervenuta notifica dell’avviso di accertamento, mentre tale rilievo avrebbe dovuto essere il primo e più importante motivo di censura, essendo la pronuncia impugnata, emessa dalla Comm.ne Tributaria Prov.le di Bari fondata sulla “nullità della cartella perchè non preceduta dalla notifica dell’avviso di accertamento”. Nè di tale atto si era fatta menzione nel verbale dell’udienza di discussione. Dunque, la rilevata mancata allegazione aveva carattere decisivo, mentre del tutto secondarie appaiono le ulteriori osservazioni in base alle quali con la sentenza de qua si è ritenuta non provata, comunque, anche la regolare produzione del documento attestante la notifica dell’avviso, la cui mancanza aveva indotto la Commissione in primo grado a ritenere la nullità dell’opposta cartella.

Orbene, l’anzidetto rilievo decisivo, ossia la mancata rituale allegazione in appello dell’intervenuta notifica, non risulta specificamente censurato dalla società ricorrente con i due motivi, mediante i quali vengono invece proposte inconferenti censure per asseriti vizi di motivazione, attinenti però esclusivamente alle modalità del contestato deposito dell’atto in secondo grado, ma non già alla rilevante omessa allegazione della controversa circostanza di fatto unitamente al ricorso d’appello (cfr. tra l’altro Cass. 3 civ. n. 8377 del 07/04/2009, secondo cui la mera produzione di un documento in appello non comporta automaticamente il dovere del giudice di esaminarlo, in ossequio all’onere di allegazione delle ragioni di doglianza sotteso al principio di specificità dei motivi di appello, che alla produzione si accompagni la necessaria attività di allegazione, diretta ad evidenziare il contenuto del documento ed il suo significato, ai fini dell’integrazione della ingiustizia della sentenza impugnata. In senso analogo v. altresì Cass. n. 8599 del 2003 e n. 20287 del 2005). Di conseguenza, si appalesa altresì non conferente la censura di carente motivazione ex art. 360, n. 5 da parte ricorrente, laddove l’anzidetta fondamentale ratio decidendi attiene all’applicazione di regole processuali e non già, evidentemente, al ragionamento seguito per giungere ad una determinata soluzione.

Risulta, invece, fondato il ricorso incidentale del P., essendo erronea, per vizio di legge, la mancata liquidazione delle spese a carico della società rimasta soccombente.

Ed invero, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, recante Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nella L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 30 secondo il testo in vigore 26-10-1996 al 31-12-2012, relativamente alle spese del giudizio, così testualmente recita però senza fare alcun cenno alla nota spese: “1. La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell’art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile. 2. I compensi agli incaricati dell’assistenza tecnica sono liquidati sulla base delle rispettive tariffe professionali. Agli iscritti negli elenchi di cui all’art. 12, comma 2, si applica la tariffa vigente per i ragionieri. 2-bis. Nella liquidazione delle spese a favore dell’ufficio del Ministero delle finanze, se assistito da funzionari dell’amministrazione, e a favore dell’ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza”. Mai anche nelle altre versioni dell’art. 15, sia in quella passata (rimasta in vigore dal 15-1-1993 al 25-101996: 1. La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell’art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile. 2. I compensi agli incaricati dell’assistenza tecnica sono liquidati sulla base delle rispettive tariffe professionali. Agli iscritti negli elenchi di cui all’art. 12, comma 2, si applica la tariffa vigente per i ragionieri), sia in quelle successive, compare un espresso riferimento alla nota spese, come invece erroneamente ipotizzato dalla sentenza qui impugnata, nonchè nell’ivi citato precedente di Cass. Sez. 5, sentenza n. 1035 del 06/11/2007 – 18/01/2008 (“… omissis Con lo stesso motivo è stato censurato il punto della motivazione relativo alla mancanza di notula…. deve ritenersi che la richiesta di condanna della controparte alle spese di lite deve essere accompagnata dalla “nota spesa di lite”, in cui le spese processuali devono essere riportate in modo dettagliato in apposita nota che, ai sensi dell’art. 77 – rectius, art. 75, visto l’art. 77 riguarda il ritiro del fascicolo di parte – disp. att. c.p.c., deve contenere, in modo distinto e specifico, gli onorari e tutti i costi sostenuti. Questo convincimento trae argomenti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2, che, in tema di “compensi agli incaricati di assistenza tecnica” prescrive la liquidazione “sulla base delle rispettive tariffe professionali”. D’altronde, solo il deposito della nota spese consente al giudice una compiuta verifica degli onorari e delle spese di giudizio con specifico riferimento a vari aspetti della controversia decisa e con puntuale riferimento alle tariffe professionali….”).

Appare evidente, infatti, che alla luce della riportata disposizione di legge, nella specie ratione temporis applicabile, le tariffe professionali, menzionate nell’art. 15, comma 2 si riferiscono ai soli compensi dovuti per l’assistenza tecnica. Di conseguenza, deve trovare applicazione il principio generale, secondo cui (cfr. Cass. civ. Sez. 6 – 3, ordinanza n. 3023 del 28/02/2012) il regolamento delle spese di lite è consequenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio, potendo la condanna essere emessa, a carico del soccombente, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., anche d’ufficio e pure se non sia stata prodotta la nota spese, prevista dall’art. 75 disp. att. c.p.c., ma il giudice non è onerato, in tal caso, dell’indicazione specifica delle singole voci prese in considerazione (v. parimenti Cass. 1 civ., sent. n. 10663 del 13/05/2011, secondo cui è legittimamente pronunciata la condanna al pagamento delle spese, a carico della parte soccombente ed ex art. 91 c.p.c., anche d’ufficio, pur se difetti una esplicita richiesta in tal senso della parte vittoriosa; ne consegue che, ove il difensore di quest’ultima abbia omesso, di produrre la nota, prevista dall’art. 75 disp. att. c.p.c. ai fini del controllo di congruità ed esattezza della richiesta e di conformità alle tariffe professionali, il giudice deve ugualmente provvedervi d’ufficio sulla base degli atti di causa. Conformi Cass. n. 1938 del 2003 e n. 15431 del 2006).

Di conseguenza, non risultando necessari ulteriori accertamenti, esaminati gli atti, la parte rimasta soccombente va condannata al rimborso delle spese relative al giudizio di revocazione, oltre che al pagamento di quelle spettanti per questo giudizio di legittimità, giusta la congrua liquidazione di cui al seguente dispositivo, tenuto altresì conto delle tariffe forensi.

PQM

la Corte dichiara INAMMISSIBILE il ricorso principale, ACCOGLIE quello incidentale e, decidendo nel merito, condanna la società ricorrente a rifondere al contribuente le spese del giudizio di revocazione, svoltosi davanti alla C.T.R., liquidate in complessivi Euro 2200,00 (duemiladuecento/00) per compensi professionali, oltre accessori di legge, nonchè di quelle del presente giudizio, liquidate nella stessa misura.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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