Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20659 del 31/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/08/2017, (ud. 07/04/2017, dep.31/08/2017),  n. 20659

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19479/2014 proposto da:

BANCA POPOLARE DI MEZZOGIORNO SPA (già BANCA POPOLARE DI CROTONE),

in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28 SC A INT. 6, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE BERNARDI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT SPA (già BANCO DI SICILIA SPA), in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MESSINA 30,

presso lo studio dell’avvocato ENRICO CARATOZZOLO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 83/2014 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 27/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/04/2017 dal Consigliere Dott.ssa MAGDA CRISTIANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

1) La Corte d’appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da Banca Popolare di Crotone s.p.a. contro la sentenza del tribunale che aveva respinto la sua opposizione al decreto ingiuntivo notificatole ad istanza di Banca del Sud s.p.a., poi fusasi per incorporazione nel Banco di Sicilia s.p.a..

La corte del merito ha affermato che, poichè nel giudizio di primo grado, dichiarato interrotto a seguito dell’intervenuta fusione e poi riassunto nei confronti della banca incorporante, quest’ultima era rimasta contumace, la notifica dell’appello, eseguita presso il procuratore domiciliatario di Banca del Sud, anzichè presso la sede del Banco di Sicilia, era da considerarsi inesistente.

2) La sentenza, pubblicata il 27.2.014, è stata impugnata da Banca Popolare del Mezzogiorno s.p.a. (nuova denominazione di Banca Popolare di Crotone s.p.a.) con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale si denuncia violazione dell’art. 156 c.p.c., comma 3 e si contesta che l’appello potesse essere dichiarato inammissibile, essendo la notifica dell’atto meramente nulla, e non inesistente.

3) Unicredit s.p.a. (già Banco di Sicilia s.p.a.) ha resistito con controricorso.

4) Entrambe le parti hanno ricevuto tempestiva notificazione della proposta di definizione e del decreto di cui all’art. 380 bis c.p.c..

5) Il ricorso è manifestamente fondato.

Infatti, secondo il più recente insegnamento delle S.U. di questa Corte (Cass. S.U. n. 14916/016) l’inesistenza della notificazione dell’impugnazione è configurabile, oltre che in caso di sua mancanza materiale, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.

Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.

Nel caso di specie, in cui il Banco di Sicilia si era costituito in giudizio, anche se per eccepire l’inammissibilità dell’appello, non ricorreva pertanto alcuna ipotesi di inesistenza della notifica, ma solo una nullità della stessa, peraltro sanata dal raggiungimento dello scopo al quale l’atto era destinato. L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa, per l’esame del merito, alla Corte d’appello di Reggio Calabria in diversa composizione, che regolerà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2017

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