Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20659 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/09/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 29/09/2020), n.20659

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8901/2019 R.G. proposto da:

C.L. (C.F. (OMISSIS)), rappresentata e difesa dall’Avv.

ANTONELLA PIRRO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in

Milano, Via Ponte Seveso, 41;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del

Piemonte, n. 1381/2018, depositata in data 11 settembre 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 9 settembre 2020 dal Consigliere Relatore D’Aquino Filippo.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La contribuente ha impugnato una comunicazione di iscrizione ipotecaria relativa a tributi erariali e locali, deducendo inesistenza della notifica dell’iscrizione ipotecaria, carenza di motivazione, nonchè la maturazione della prescrizione quinquennale.

La CTP di Novara ha parzialmente accolto l’eccezione di prescrizione quanto ai tributi locali, alle sanzioni e agli interessi, rigettando il ricorso nel resto. La CTR del Piemonte, con sentenza in data 11 settembre 2018, ha rigettato l’appello principale dell’Ufficio, nonchè l’appello incidentale della contribuente, ritenendo l’atto presupposto (preavviso di iscrizione ipotecaria) regolarmente notificato e rigettando l’eccezione di prescrizione quinquennale per i tributi erariali.

Ha proposto ricorso per cassazione la contribuente affidato a due motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1 – Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 140 e 156 c.p.c. e dell’art. 1334 c.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto correttamente notificato il preavviso di iscrizione ipotecaria. Deduce la ricorrente che l’avviso sarebbe stato affisso sulla porta dell’abitazione in un momento (10 agosto 2015) nel quale non si era ancora proceduto al deposito presso la Casa Comunale, che sarebbe avvenuto solo in data 13 agosto 2015.

1.2 – Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 2946 c.c., nella parte in cui è stata fatta applicazione della prescrizione decennale ai tributi erariali, richiamandosi la ricorrente a una pronuncia di questa Corte (Cass., Sez. U., 17 novembre 2016, n. 23397). Deduce, inoltre, in relazione al medesimo motivo, l’applicazione del termine triennale di decadenza di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25.

2 – Preliminarmente deve darsi atto della cessazione della materia del contendere in relazione ai ruoli nn. 2005/1999, 2005/305, 2006/450030, 2008/183, per i quali il controricorrente ha dato atto di avere proceduto ad apposito provvedimento di sgravio.

3.1 – Il primo motivo di ricorso si colloca ai limiti della inammissibilità, in quanto parte ricorrente non riproduce per specificità le relate oggetto di notificazione per cui è causa, al fine di esaminare nel merito il motivo.

3.2 – Il motivo è, tuttavia, infondato, posto che la notificazione eseguita a norma dell’art. 140 c.p.c. esige, per la sua validità, che lo svolgimento delle tre formalità prescritte (il deposito di copia dell’avviso da notificare nella casa comunale, l’affissione dell’avviso del deposito sulla porta dell’abitazione o dell’ufficio del destinatario, e l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento) avvenga in uno stesso contesto temporale, ma non necessariamente nello stesso giorno (Cass., Sez. V, 30 maggio 2002, n. 7939).

4 – Il secondo motivo è infondato. E’ la stessa sentenza citata dalla ricorrente (Cass., Sez. U., 17 novembre 2016, n. 23397) che afferma il principio secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non modifica il termine di prescrizione del credito oggetto della cartella, che ove assoggettato a prescrizione breve (come nel diverso caso dei contributi previdenziali) non può convertirsi in termine ordinario decennale. I tributi erariali sono, pertanto, assoggettati a prescrizione decennale (Cass., Sez. VI, 11 dicembre 2019, n. 32308).

4.1 – Inammissibile è, invece, la doglianza relativa all’applicazione del termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, sia in quanto estranea al tema della prescrizione e al parametro normativo invocato (Sez. VI, 2 marzo 2018, n. 5001), sia in quanto questione nuova, di cui parte ricorrente non ha dato evidenza di pregressa trattazione nelle fasi di merito.

5 – Il ricorso va, pertanto, rigettato. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. Sussistono motivi, stante lo sgravio di parte dei ruoli, per compensare integralmente le spese processuali del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

1) dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione ai ruoli di cui in motivazione;

2) rigetta il ricorso; dichiara compensate le spese processuali; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento degli ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, se dovuti.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

 

 

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