Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20659 del 09/09/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20659 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 29464-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI
ANTONIETTA, TRAMO VINCENZO, DE ROSK EMANUELE,

STUMM VINCENZO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

DI LIDDO DOMENICO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 5906/2010 dalla CORTE D’APPELLO di
BARI del 18.11201QÌ depositata il /12/2010;

Data pubblicazione: 09/09/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Antonietta Coretti che si riporta agli
scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 29464 sez. ML – ud. 07-06-2013
-2-

r.g.n. 29464/2011 Inps c/Di Liddo Domenico
Oggetto: operai agricoli a tempo determinato; riliquidazione indennità di disoccupazione;
decadenza

Svolgimento del processo e motivi della decisione
i.

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 7 giugno 2013,
ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma

2.

“Di Liddo Domenico, operaio agricolo a tempo determinato, conveniva in giudizio
l’Inps chiedendo venisse accertato il suo diritto alla riliquidazione dell’indennità di
disoccupazione per l’anno 2001 non calcolato, dall’INPS, ai sensi del D.Lgs. n. 146 del
1997, art. 4, tenuto conto dei minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva
provinciale, con conseguente diritto alle differenze tra quanto spettante e quanto
percepito;

3.

la Corte d’appello di Bari, riformando la sentenza del primo giudice, accoglieva la
domanda;

4.

avverso detta sentenza l’INPS ricorre con due motivi;

5.

la parte intimata non si è costituita;

6. la parte ricorrente, lamentando violazione degli artt. 18,co.18 del d.l. 98/2011
convertito in 1. 111/2011 e degli artt. 44,49 e 53 del CCNL operai agricoli e
florovivaisti del 1998 in relazione all’art. 6 comma 4 lettera a) del d.lgs. n.
314/97 e all’art.3 d.l. n.318 del 1996 conv. in legge n.402 del 1996, nonché in
relazione agli artt. 1362, 2120 cod. civ. ed all’art. 4 commi 10 e 11 legge 297/82,
censura la sentenza per avere incluso nella retribuzione da prendere a base per
la liquidazione dell’indennità di disoccupazione, anche la voce denominata
‘`quota di TFR” , la quale invece non dovrebbe esserlo, per avere contrariamente a quanto affermato la Corte territoriale – effettiva natura di
retribuzione differita;
7. i motivi sono manifestamente fondati, alla stregua di quanto deciso da ultimo

dalla sentenza di questa Corte n. 202/2011 e da numerose altre conformi, con
cui si è enunciato il seguente principio: «Confermandosi quanto già ritenuto
dalla precedente sentenza di questa Corte n. 10546/2007 per cui “Ai fini della
liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di
retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a
confronto con il salario medio convenzionale ex art. 4 del D.lgs. 16 aprile 1997

r.g.n. 29464/2011 Inps c/Di Liddo Domenico

dell’art. 380 bis c.p.c.:

n. 146 – non è comprensiva del trattamento di fine rapporto”, va ulteriormente
affermato che, sulla base del suddetto principio, la voce denominata “quota di
TFR” dai contratti collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va esclusa
dal computo della indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà
espressa dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della
disposizione di cui all’art. 3 D.L. 14 giugno 1996 n. 318 convertito in legge 29
luglio 1996 n. 402, a norma del quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione

rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Dovendo escludersi che detta
voce abbia natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti, non è
ravvisabile alcuna illegittima alterazione degli istituti legali da parte
dell’autonomia collettiva»;
8.

P interpretazione di cui alle citate pronunzie è stata da ultimo avallata dal

legislatore, il quale, con l’art. 18 comma 18 del DL n. 98/2011, convertito in
legge 111/2011, ha stabilito che: “L’art. 4 del d.lgs. 16 aprile 1997 n. 146 e l’art.
1 comma 5 del D.L. 10 gennaio 2006 n. 2, convertito con modificazioni, dalla
legge 11 marzo 2006 n. 18, si interpretano nel senso che la retribuzione, utile
per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a
tempo determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di fine
rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva”.
9. Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione,
unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di
consiglio.
io. Il Collegio condivide il contenuto della relazione, ritenendo manifestamente

fondato il ricorso, che va pertanto accolto, con la conseguente cassazione della
sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può
provvedersi nel merito e rigettarsi la domanda.
Alla luce della norma di interpretazione autentica sopravvenuta, che ha
definitivamente consentito di superare i contrasti interpretativi esistenti nella
materia, ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell’intero processo.
12. Quanto alle spese dell’intero giudizio, giusti motivi, tenuto conto della norma

interpretativa sopravvenuta nel corso del giudizio, impongono la
compensazione delle spese dell’intero processo.

2
r.g.n. 29464/2011 Inps c/Di Liddo Domenico

dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere individuata in difformità

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel
merito, rigetta la domanda relativa all’inclusione della quota di TFR nella base di
calcolo dell’indennità di disoccupazione; compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma il 7 giugno 2013

IL PRESIDENTE

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