Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20659 del 07/10/2011

Cassazione civile sez. I, 07/10/2011, (ud. 19/07/2011, dep. 07/10/2011), n.20659

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4406/2009 proposto da:

UNICREDIT S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), E PER ESSA LA UNICREDIT CREDIT

MANAGEMENT BANK S.P.A. nella qualità di mandataria (già denominata

UNICREDITO GESTIONE CREDITI SOCIETA’ PER AZIONI – BANCA PER LA

GESTIONE DEI CREDITI), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II 33,

presso l’avvocato LUDINI Elio, che la rappresenta e difende, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO P.G. (p.i. (OMISSIS)), in persona del

Curatore Dott. P.F., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEGLI SCIPIONI 267, presso l’avvocato SAVINI ZANGRANDI Luca, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBARELLO ANTONIO,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 574/2008 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 10/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/07/2011 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato LUDINI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo,

rigetto del primo motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Fallimento P.G. agiva in giudizio nei confronti della Banca di Roma, per ottenere la revoca delle rimesse effettuate dal fallito nell’anno precedente la declaratoria di fallimento del 18/6/1985, sul conto corrente n. (OMISSIS) intrattenuto con l’Istituto ed affidato per L. 30.000.000, assumendo che per la gran parte, e per L. 106.772.957, le rimesse erano state eseguite in situazione di saldo passivo eccedente l’affidamento e nella sicura consapevolezza dello stato di insolvenza.

La Banca si costituiva e contestava la fondatezza della domanda.

Veniva disposta ed espletata C.T.U..

Il Tribunale, con sentenza del 18/10/2004, accoglieva parzialmente la domanda, condannando la convenuta alla restituzione della somma di Euro 55.143,64, oltre interessi e rivalutazione.

La Corte d’appello, con sentenza depositata il 10/4/2008, ha respinto l’appello di Capitalia j.v. s.r.l., quale mandataria di Capitalia s.p.a., già Banca di Roma. La Corte ha rilevato, quanto al limite degli affidamenti, che il castelletto di sconto o il “fido” per smobilizzo crediti, non rappresentano, come per l’apertura di credito, l’ammontare delle somme messe dalla Banca a disposizione del cliente, di cui può questi subito disporre,ma unicamente il limite entro il quale la Banca è obbligata ad accettare effetti o ricevute o fatture, per cui, anche a seguire la deduzione della Banca in relazione alla sostanziale promiscuità del fido che asseritamente sosteneva il conto corrente, non potevano questi “affidamenti” concessi per lo sconto effetti o anticipo fatture essere considerati ai fini di causa.

Quanto alla scientia, la Corte del merito, pur rilevando che non può ragionevolmente valorizzarsi, in difetto di pubblicità, la pendenza di esecuzioni mobiliari (pur risultando nel caso la prassi di consentire comunque l’accesso a determinate informazioni, visto il rilascio alla Curatela di certificazione di Cancelleria), ha ritenuto provata dalla Curatela la revoca degli affidamenti, in data di poco anteriore al periodo sospetto da parte di due noti Istituti, circostanza che un imprenditore avveduto e qualificato come l’appellante avrebbe potuto apprendere attraverso i canali approntati dalla Banca d’Italia, e da valutare insieme ai continui sconfinamenti, irrilevante dovendosi ritenere la circostanza che la Banca avesse continuato a concedere credito al P..

Propone ricorso Unicredit Credit Management Bank s.p.a., mandataria con rappresentanza di Unicredit s.p.a., affidato a due motivi.

Resiste il Fallimento con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Con il primo motivo, la ricorrente denuncia vizio di violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in riferimento alla L. Fall., art. 67; secondo la parte, la Corte del merito ha omesso di valutare che i pagamenti non costituivano sic et simpliciter un mezzo di pagamento, essendo ciò escluso dallo stesso contratto di conto corrente assistito da un affidamento nella misura di complessive L. 130 milioni, alla stregua del consolidato principio giurisprudenziale, che ammette la revocabilità delle rimesse in conto corrente bancario aventi natura solutoria e non già di quelle meramente ripristinatorie della provvista; nella specie, il C.T.U. non ha detratto dal totale degli effetti incassati l’importo di quelli insoluti; anche aderendo alla tesi del Fallimento, si deve ritenere che i pagamenti sono stati effettuati con “mezzi normali”, per cui era la Curatela gravata dell’onere probatorio della conoscenza o conoscibilità da parte della Banca dello stato di decozione del correntista, e la qualità di banca dell’accipiens non rileva di per sè, ma solo in presenza di concreti collegamenti di quel creditore con sintomi conoscibili dello stato di insolvenza, di fatto, nel caso, inesistenti.

1.2.- Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia vizio di omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; la Corte d’appello ha omesso di valutare l’eccezione della Banca in relazione alla condanna della somma capitale oltre interessi legali e rivalutazione, a decorrere dalla sentenza dichiarativa di fallimento, mentre il debito restitutorio ha natura di debito di valuta e non di valore, per il quale possono riconoscersi i soli interessi legali dalla domanda, e l’eventuale ulteriore danno ex art. 1224 c.c., comma 2, avrebbe dovuto essere richiesto e provato.

2.1.- Il primo motivo è inammissibile.

Premesso che nella specie trova applicazione l’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 e che il quesito di diritto deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del Giudice di legittimità, formulata in termini tali che dalla risposta negativa o affermativa che ad esso si dia, discenda in modo inequivoco l’accoglimento o il rigetto del gravame (così Cass. S.U. 2658/08 e 20360/07), si deve rilevare che nel quesito formulato in esito al primo motivo, la parte non indica nè quale sia la violazione o falsa applicazione denunciata nè la norma violata, dando per presupposta la natura non solutoria delle rimesse, ritenendo, in tesi, quella pluralità di affidamenti, che la Corte del merito ha invece escluso alla stregua della valutazione operata, applicando poi correttamente il principio di diritto. Il quesito pertanto, oltre ad essere formulato in modo inammissibile è inconferente, avuto riguardo alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

2.2.- Anche il secondo motivo è inammissibile.

Come affermato dalle S.U. nella pronuncia 20603/07, in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (vedi anche le successive pronunce 4309/08, 8897/08 e 11019/2011, tra le tante).

Tale momento di sintesi è nel caso insussistente. Ove infine si volesse riconoscere nel motivo anche la denuncia di violazione di legge, andrebbe rilevata la mancanza del quesito di diritto.

3.1.- Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente grado del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2500,00, oltre Euro 200,00 per spese; oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2011

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