Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20658 del 31/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/08/2017, (ud. 07/04/2017, dep.31/08/2017),  n. 20658

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26921/2014 proposto da:

IMPRESA R.A., in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRIA 208, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMILIANO CARDARELLI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIORGIO DI MAJO;

– ricorrente –

contro

BANCO DI NAPOLI SPA, in persona del Procuratore Speciale,

elettivamente domiciliato in ROMA, L.GO DI TORRE ARGENTINA 11,

presso lo studio dell’avvocato DARIO MARTELLA, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1692/2014 della CORTI D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 16/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/04/2017 dal Consigliere D.ssa. MAGDA CRISTIANO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1) R.A., titolare dell’omonima ditta individuale, ha impugnato con ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 16.4.2014 che – in riforma della sentenza di primo grado, ed in parziale accoglimento della domanda di ripetizione di indebito da lui proposta contro il Banco di Napoli s.p.a. con citazione del 21.7.03 – ha condannato la banca a restituirgli la somma di Euro 174.651,28, da lui versata, in forza di clausole nulle, sul conto corrente presso la stessa intrattenuto, a partire dal 21.7.93 e sino alla data di chiusura del rapporto, mentre ha dichiarato prescritto il diritto dell’appellante ad ottenere la ripetizione delle somme versate per i medesimi titoli in epoca anteriore, rispetto ai quali non risultava la notifica di un atto interruttivo.

2) Il Banco di Napoli ha resistito con controricorso.

3) Entrambe le parti hanno ricevuto tempestiva notifica della proposta di definizione e del decreto di cui all’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

4) Con l’unico motivo di ricorso R., denunciando vizio di motivazione della sentenza impugnata, sostiene che la corte del merito avrebbe omesso di considerare che spettava alla banca eccipiente di provare che tutte le rimesse avevano avuto natura solutoria e che, in difetto di tale prova, la prescrizione doveva ritenersi decorrente dalla data di chiusura del rapporto, anzichè da quella della loro effettuazione.

5) Il motivo, se non inammissibile (atteso che il ricorrente non ha specificato in quali esatti termini la banca abbia sollevato l’eccezione di prescrizione) è manifestamente infondato, in quanto la prova è stata raggiunta attraverso l’espletamento di una ctu, che ha accertato quali rimesse, anteriori al 21.7.93, avevano avuto natura meramente solutoria, alle cui risultanze (non contestate dal R.), la corte del merito si è attenuta (cfr. pag. 14 della sentenza, in cui si dà atto che il ctu “ha analiticamente individuato le rimesse eseguite in esubero del limite dell’affidamento contrattualmente pattuito” ed ha quindi “depurato dal credito maturato dal correntista in epoca antecedente alla predella data del 21.7.93 le competenze non più ripetibili per essere state pagate con tali rimesse”).

5.1) Diversa questione, che però non risulta essere stata dedotta da R. nel corso del giudizio di gravame e che neppure forma oggetto del ricorso per cassazione, sarebbe quella concernente l’eventuale inammissibilità di una ctu che, supplendo all’onere probatorio della banca, sia volta ad accertare (fra l’altro) anche la natura solutoria o ripristinatoria dei versamenti eseguiti dal correntista.

Il ricorso deve pertanto essere respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 7.800, di cui Euro 100 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2017

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