Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20658 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. I, 31/07/2019, (ud. 24/06/2019, dep. 31/07/2019), n.20658

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giusep – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18573/2014 proposto da:

Azienda Agricola Valle Due s.s.,in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via G. Avezzana 6

presso lo studio dell’avvocato Matteo Acciari e rappresentata e

difesa dall’avvocato Davide Lombardi in forza di procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune Rimini, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Caio Mario 7, presso lo studio

dell’avvocato Maria Teresa Barbantini e rappresentata e difesa

dall’avvocato Maria Assunta Fontemaggi in forza di procura speciale

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il

15/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/06/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 21/3/2012 l’Azienda Agricola Valle Due s.s. ha adito la Corte di appello di Bologna, chiedendo nei confronti del Comune di Rimini l’accertamento del proprio diritto, quale conduttore di un terreno espropriato, al pagamento dell’indennità aggiuntiva e la conseguente condanna alla corresponsione della somma determinata.

La Corte di appello di Bologna, nella resistenza del Comune di Rimini, ha dapprima disposto con ordinanza del 23/10/2012 e quindi revocato con ordinanza del 30/10/2012 la consulenza tecnica d’ufficio, e infine con ordinanza del 30/12/2013 – 15/1/2014 ha rigettato la domanda dell’attrice.

2. Avverso la predetta ordinanza decisoria del 30/12/201315/1/2014 e la precedente ordinanza istruttoria del 19/2/2013 ha proposto ricorso per cassazione l’Azienda Agricola Valle Due con atto notificato il 10/7/2014, svolgendo quattro motivi.

Con atto notificato il 15/9/2014 ha proposto controricorso il Comune di Rimini, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione di cui ha eccepito in via preliminare la tardività.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare il controricorrente Comune di Rimini ha eccepito l’inammissibilità per tardività del ricorso ex art. 702 quater c.p.c. era stata comunicata a cura della cancelleria il 15/1/2014, sicchè il termine per ricorrere in Cassazione scadeva il 15/3/2014.

Il ricorso invece era stato notificato il 10/7/2014.

L’eccezione è infondata.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in assenza di normativa speciale circa la decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza resa ex art. 702-quater c.p.c., non rileva che la comunicazione dell’ordinanza sia avvenuta in forma integrale a mezzo p.e.c., dovendo trovare applicazione la disposizione generale di cui all’art. 133 c.p.c., comma 2, (come modificato con il D.L. n. 90 del 2014, art. 45, comma 1, lett. b) conv. con modif. dalla L. n. 114 del 2014) secondo il quale la comunicazione da parte della cancelleria del testo integrale della sentenza non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c. (Sez. 1 del 22/3/2018 n. 7154; Sez.Un. 26/2/2019 n. 5643).

Il termine di trenta (e non di sessanta giorni) dalla comunicazione dell’ordinanza, equiparata alla notificazione, previsto dall’art. 702 quater c.p.c., riguarda solo l’appello, non proponibile avverso l’ordinanza pronunciata in unico grado ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 29 e non il ricorso per cassazione, per cui valgono le regole ordinarie, ossia il termine (“breve”) di giorni 60 dalla notificazione ex art. 325 c.p.c., comma 2 e ex art. 326 c.p.c., comma 1, e il termine (“lungo”) di sei mesi dalla pubblicazione ex art. 327 c.p.c.

2. La ricorrente dichiara di impugnare anche l’ordinanza istruttoria del 19/2/2013, recante revoca della disposta consulenza tecnica, impugnazione da ritenersi pacificamente inammissibile perchè diretta avverso un provvedimento sfornito di carattere decisorio e di natura ordinatoria – istruttoria.

3. I primi due motivi sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente.

3.1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 9, art. 40, comma 4, art. 42 all’art. 113 c.p.c. e art. 116 c.p.c., comma 1.

3.1. La ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia ritenuto la natura urbanistica del terreno, pacificamente edificabile, quale presupposto fondante il diritto all’indennità aggiuntiva spettante al conduttore imprenditore agricolo.

Al contrario, la natura o la vocazione edificatoria del terreno non potevano impedire il ristoro integrale delle attività accessorie insistenti sul suolo che ne rappresentavano uno sviluppo ed incremento di valore.

3.2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 9, art. 40, comma 4, art. 42 all’art. 113 c.p.c. e art. 116 c.p.c., comma 1, lamentando che la Corte di appello abbia ritenuto lo status di imprenditore agricolo ostativo al riconoscimento di indennità aggiuntiva in capo al conduttore di terreno di natura edificabile.

3.3. La natura legalmente edificabile del terreno in questione ritenuta dalla Corte territoriale non è revocata in dubbio dalla ricorrente nell’ambito della censura.

Non è dato comprendere quindi su quali basi il Giudice non avrebbe dovuto far riferimento al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37, comma 9 (modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, art. 1) secondo il quale se l’area edificabile è utilizzata a scopi agricoli, spetta al proprietario coltivatore diretto anche una indennità pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato. La stessa indennità spetta al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte il fondo direttamente coltivato, da almeno un anno, col lavoro proprio e di quello dei familiari.

3.4. Secondo la Corte territoriale la citata indennità non spetta a soggetti diversi dal coltivatore diretto proprietario e dal fittavolo, mezzadro e partecipante, poichè la formulazione normativa esclude dal diritto soggetti diversi, organizzati in forma imprenditoriale o societaria.

Tale conclusione è perfettamente allineata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale in tema di indennità di espropriazione, qualora lo strumento urbanistico abbia attribuito vocazione edificatoria al suolo su cui è esercitata un’impresa agricola, la relativa liquidazione deve essere rapportata esclusivamente al valore venale del bene espropriato, sicchè, ferma l’indennità aggiuntiva in favore del proprietario coltivatore diretto di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 9, resta escluso il ristoro per la perdita subita a causa della cessazione o riduzione dell’attività d’impresa, che non è in sè mai oggetto del provvedimento ablatorio (Sez. 1, 25/07/2018, n. 19753).

Questa Corte ha precisato al proposito che sin dalla legge del 1865, l’indennità di espropriazione è sempre stata rapportata al “bene immobile” espropriato quale connotato dalle caratteristiche naturali, economiche e giuridiche, e, soprattutto, dal criterio previsto dalla legge per apprezzarle. L’unica eccezione a questo sistema si rinviene nel caso dell’espropriazione di terreni non edificatori sui quali sia impiantata un’azienda agricola, regolato dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 40 secondo cui “nel caso di esproprio di un’area non edificabile, l’indennità definitiva è determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture, effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all’esercizio dell’azienda agricola, senza valutare la possibile o l’effettiva utilizzazione diversa da quella agricola”. Pertanto la valutazione delle aziende agricole non costituisce un criterio legale di determinazione dell’indennità, quando essa sorga su terreni ai quali lo strumento urbanistico abbia attribuito destinazione edificatoria, ai quali si rivolge, invece, l’indennità aggiuntiva di cui all’art. 37, comma 9.

In precedenza, in tema di espropriazione di suoli agricoli, la L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 17 nel riconoscere il diritto alla cosiddetta “indennità aggiuntiva” in favore dei soggetti che traggono i propri mezzi di sussistenza dalla coltivazione del suolo (fittavolo, mezzadro, colono, compartecipante, proprietario coltivatore diretto), condizionava la concreta erogazione del beneficio all’utilizzazione diretta agraria del terreno, ravvisabile in tutte quelle ipotesi in cui la coltivazione del fondo da parte dell’istante avvenga con prevalenza del lavoro proprio e di persone della sua famiglia. Pertanto, era escluso dal novero dei soggetti aventi diritto a tale beneficio l’imprenditore agricolo – il quale esercita la coltivazione e produzione agricola con prevalenza del fattore capitale sul lavoro e con impegno prevalente di manodopera subordinata – senza che tale esclusione potesse ritenersi in contrasto con il principio di uguaglianza, avuto riguardo alla differenza esistente tra il predetto e i soggetti menzionati dalla L. n. 865 del 1971, art. 17 (Sez. 1, n. 3706 del 24/02/2015, Rv. 634472 – 01; Sez. 1, n. 12306 del 15/05/2008, Rv. 603943 -01; Sez. 1, Sentenza n. 2477 del 19/02/2003, Rv. 560572 – 01).

3.5. il D.P.R. n. 327 del 2001, art. 40 per i terreni non edificabili prevede che l’indennità definitiva deve essere determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all’esercizio dell’azienda agricola, senza valutare la possibile o l’effettiva utilizzazione diversa da quella agricola. Il comma 4 cit. articolo assegna al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale il diritto a un’indennità aggiuntiva, determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata.

Tale disciplina, che attribuisce rilievo anche alla figura dell’imprenditore agricolo, peraltro si riferisce ai soli terreni non edificabili.

4. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, nonchè, ex art. 360,n. 3, c.p.c., violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 115,116,228,229 e 702 ter c.p.c.

4.1. Secondo la ricorrente la Corte di appello aveva ravvisato la natura edificabile del terreno esclusivamente in forza di una presunta confessione giudiziale, peraltro invalida perchè attinente a una valutazione giuridica e non a circostanze di fatto.

4.2. La Corte di appello ha ritenuto di non poter dubitare della natura edificabile del terreno perchè “concordemente riconosciuta dalle parti”.

Così argomentando, la Corte felsinea non si è riferita a dichiarazioni confessorie provenienti dalle parti in giudizio ma a mere ammissioni o allegazioni dei rispettivi procuratori, per ritenere sostanzialmente il fatto pacifico fra le parti e non contestato, ex art. 115 c.p.c.

Tant’è che il Comune controricorrente ricorda che la difesa della Valle Due con le note d’udienza del 26/11/2013 aveva argomentato nel senso che “l’assodato carattere edificabile del terreno” non escludeva il diritto delle ricorrenti all’indennità aggiuntiva.

Tuttavia l’edificabilità legale di un terreno attiene ad una qualificazione giuridica del suolo rispetto alla quale sono irrilevanti le opinioni e le ammissioni delle parti.

La confessione – al pari dell’ammissione – deve avere ad oggetto fatti obiettivi – la cui qualificazione giuridica spetta al giudice del merito – e non già opinioni o giudizi. (Sez. 3, n. 21509 del 18/10/2011, Rv. 619381 – 01).

4.4. La questione della natura edificabile o meno del terreno non è peraltro decisiva, nè rilevante.

Effettivamente, a tenore di diritto positivo, poichè il terreno apparteneva a un diverso proprietario espropriato e agiva in giudizio la società agricola conduttrice, anche se il terreno non fosse stato edificabile (come ora ipotizza la ricorrente) e quindi non potesse trovare applicazione il D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37 (che non considera fra gli aventi diritto l’imprenditore agricolo), la conclusione non sarebbe comunque migliorata per la ricorrente.

Per i terreni agricoli non edificabili il D.P.R. n. 327 del 2001, art. 40, comma 4, si riferisce alla figura del proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo e Valle Due non è proprietaria del fondo espropriato, ma terza conduttrice; il successivo art. 42 Testo Unico protegge solo il fittavolo, il mezzadro o il compartecipante, e non l’imprenditore.

5. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente sollecita in via subordinata lo scrutinio di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 9, in riferimento agli artt. 2,3,23,24,35,41 e 42 Cost., se interpretato in chiave meramente letterale, in modo tale da negare la corresponsione dell’indennità aggiuntiva al conduttore di terreno edificabile (e in subordine anche non edificabile) che possieda la qualità di imprenditore agricolo.

La questione appare manifestamente infondata, secondo la giurisprudenza di questa Corte, quanto al diverso regime di tutela dell’imprenditore agricolo rispetto ai coltivatori diretti.

Secondo la giurisprudenza, formatasi con riferimento all’analogo regime di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 17 (da ultimo: Sez. 1, n. 3706 del 24/02/2015, Rv. 634472 – 01) appare ragionevole la discriminazione di trattamento fra imprenditori agricoli e coltivatori diretti per la loro diversa natura soggettiva.

Infatti, la legge nel riconoscere il diritto all’indennità aggiuntiva in favore dei soggetti che traggono i propri mezzi di sostentamento dalla coltivazione del suolo, ne condiziona la concreta erogazione, oltre che alla titolarità di uno dei rapporti agrari tipici, all’utilizzazione agraria del terreno, ravvisabile in tutte quelle ipotesi in cui la coltivazione del fondo da parte dell’istante avviene con prevalenza del lavoro proprio e di persone della sua famiglia. Il requisito della prevalenza deve essere a sua volta valutato sulla base del rapporto tra la forza lavorativa totale occorrente per la lavorazione del fondo e la forza lavoro riferibile al titolare ed ai membri della sua famiglia, indipendentemente dall’apporto di mezzi meccanici, in tal modo distinguendosi il coltivatore diretto dalla figura dell’imprenditore agricolo, il quale esercita l’attività di coltivazione e produzione agricola con prevalenza del fattore capitale sul fattore lavoro, e con impegno prevalente di manodopera subordinata. Tale soggetto resta pertanto escluso dal novero di quelli aventi diritto al beneficio, al pari dell’affittuario che eserciti attività diverse dalla coltivazione e produzione agricola, senza che tale esclusione possa ritenersi in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dallo art. 3 Cost., avuto riguardo alla differenza oggettivamente esistente tra i predetti soggetti e quelli espressamente menzionati dall’art. 17 cit. (cfr. Sez. 1, 26/2/2012, n. 4784; 15/5/2008, n. 12306; 19/2/2003, n. 2477; 12/12/2002, n. 17714).

Nè appare irragionevole la diversificazione del trattamento fra proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo e terzo conduttore imprenditore agricolo, per vero normativamente delineabile solo con riferimento ai fondi edificabili, tenuto conto della diversità di situazioni e tipologia di diritti vantati sul fondo espropriato.

V’è anche da aggiungere che il terzo conduttore, imprenditore agricolo, per effetto del diniego dell’indennità aggiuntiva, non resta comunque privo di tutela, alla luce del principio generale sancito nel D.P.R. n. 327 del 2001, art. 35 che ammette i terzi titolari di diritti di godimento sul bene a far valere le loro pretese nei confronti del percettore dell’indennità, ossia il proprietario espropriato.

6. Il ricorso deve quindi essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, liquidate nella somma di Euro 4.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esposti, oltre al 15% rimborso spese generali e oneri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 24 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA