Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20658 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/09/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 29/09/2020), n.20658

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7908/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

C.M.L. (C.F. (OMISSIS)), rappresentata e difesa

dall’Avv. GIOVANNI GIRELLI, elettivamente domiciliata presso il suo

studio in Roma, al Corso del Rinascimento, 19;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio,

n. 6094/2018, depositata in data 18 settembre 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 9 settembre 2020 dal Consigliere Relatore D’Aquino Filippo.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La contribuente ha impugnato un avviso di iscrizione ipotecaria, deducendo la mancata notifica dell’atto presupposto, costituito da un avviso di accertamento.

La CTP di Roma ha accolto il ricorso e la CTR del Lazio, con sentenza in data 18 settembre 2018, ha rigettato l’appello, osservando che la notifica dell’atto presupposto fosse stata effettuata presso un indirizzo errato ed evidenziando che l’amministrazione finanziaria non avesse prodotto documentazione idonea a dimostrare la regolarità della notificazione.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria, cui resiste con controricorso la contribuente.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1 – Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza per omessa indicazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in relazione al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, n. 4. Contesta l’Ufficio ricorrente che la sentenza impugnata non ha esposto le ragioni per le quali la notificazione dell’atto presupposto sia stata considerata effettuata presso un indirizzo non corretto. Deduce, pertanto, la natura meramente apparente della motivazione, inidonea a descrivere l’iter argomentativo del giudice di appello.

1.2 – Con il secondo motivo si deduce gradatamente violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 2 e 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, nella parte in cui la sentenza impugnata avrebbe implicitamente ritenuto che l’atto impugnato (avviso di presa in carico) sia impugnabile in quanto mera comunicazione a contenuto dichiarativo e non impositivo.

1.3 – Con il terzo motivo si deduce in via ulteriormente gradata violazione e falsa applicazione degli artt. 115,140 e 148 c.p.c., nonchè degli artt. 2697 e 2700 c.c. Assume il ricorrente di avere assolto l’onere della prova circa la corretta notificazione dell’atto presupposto. Riproduce il ricorrente per specificità la relata di notificazione dell’atto presupposto, dalla quale risulterebbe la notificazione dell’atto presso la residenza anagrafica della contribuente in (OMISSIS), atto non oggetto di querela di falso quanto alle attività compiute dall’agente notificatore. In memoria il ricorrente ribadisce come il vizio denunciato rientri nell’errore di sussunzione.

2 – Il primo motivo è infondato.

2.1 – Si premette che a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che possono essere esaminate e si convertono, all’evidenza, in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, con conseguente nullità della sentenza – di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile (Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940). Ne consegue che la fattispecie della motivazione apparente, che ricorre nel caso in cui non possa considerarsi assolto l’obbligo di motivazione imposto costituzionalmente al giudice presuppone che la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass., VI, 25 settembre 2018, n. 22598).

2.2 – Nella specie il percorso logico, sia pur sintetico, del giudice di appello è stato tratteggiato, avendo la sentenza impugnata precisato che la notifica dell’atto presupposto è “nulla perchè effettuata presso un indirizzo errato. Nè l’Ufficio ha prodotto la documentazione che aveva preannunciato in udienza con cui intendeva dimostrare la regolarità della notifica”. Detta notificazione presso l’errato indirizzo risulta indicata nella sentenza impugnata, ove osserva che la sentenza di primo grado aveva statuito che “l’atto presupposto era stato erroneamente notificato in (OMISSIS) mentre al contribuente abitava al (OMISSIS)”.

3 – Il terzo motivo, il quale riveste ruolo pregiudiziale rispetto al secondo – con ciò riformulandosi sul punto la proposta del relatore – è invece fondato.

3.1 – La falsa applicazione di legge consiste non solo nell’assunzione della fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, ma anche nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione (Cass., Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., Sez. III, 30 aprile 2017, n. 10320). Parimenti, si osserva come, in tema di adempimenti prescritti dall’art. 140 c.p.c. nei casi di irreperibilità relativa, ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessario che l’avviso di ricevimento, relativo alla raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, rechi l’annotazione da parte dell’agente postale dell’accesso presso il domicilio del destinatario e delle ragioni della mancata consegna (Cass., Sez. Lav., 30 gennaio 2019, n. 2683). Ne consegue che la corretta interpretazione dell’art. 140 c.p.c. deve essere condotta in relazione al luogo indicato nel luogo dell’accesso effettuato e non in relazione ad altri luoghi indicati nella stessa relata.

3.2 – Nella specie, come illustrato in ricorso e ribadito in memoria, parte ricorrente ha trascritto la relata di notifica dell’avviso di accertamento nei confronti della contribuente, non impugnata con querela di falso, la quale mostra come l’agente notificatore si è recato “in (OMISSIS). Suonato invano. Nominativo in oggetto assente ore 10:10 del 4/12/2014”. E’, quindi, accertato (sino a querela di falso) che il messo notificatore:

– il 4.12.2014, giorno dell’accesso, si è recato in (OMISSIS), luogo che coincide, per espressa ammissione della parte contribuente controricorrente (pag. 6 controricorrente), con il luogo di residenza della contribuente;

– nella medesima data (ore 10:10) il messo notificatore ha indicato nella relata le ragioni per le quali il giorno che ha eseguito l’accesso l’atto non è stato consegnato al destinatario (“suonato invano”).

Successivamente (in data 10.12.2014), il medesimo messo notificatore ha proceduto agli incombenti di cui all’art. 140 c.p.c. (deposito di copia nella casa comunale e affissione), dando atto di avere effettuato l’accesso in “(OMISSIS)”.

3.3 – A fronte di tali evidenze, il giudice di appello ha ritenuto che la notificazione è stata eseguita “presso un indirizzo errato”, ma così ha erroneamente omesso di valorizzare quanto indicato nella relata quale luogo dell’accesso alla data dello stesso, che fa fede sino a querela di falso.

Deve, quindi, ritenersi errato avere dedotto il luogo di notificazione da un luogo diverso rispetto a quello indicato il giorno dell’accesso, che invece coincide con il luogo di residenza della controricorrente.

3.4 – Ne consegue che l’avviso di accertamento è stato correttamente notificato alla contribuente ex art. 140 c.p.c. presso la sua residenza anagrafica in forza dell’accesso effettuato in data 4.12.2014, sicchè l’impugnazione dell’atto successivo (avviso di iscrizione ipotecaria), avvenuto in data 15.07.2015 (come risulta dalla sentenza impugnata) è tardiva.

3.5 – E’ quindi assorbito l’esame del secondo motivo.

4 – In accoglimento del motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo, pertanto, necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., rigettandosi la domanda della contribuente. Le spese dei due gradi di merito sono integralmente compensate, stante l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità, mentre le spese del giudizio di legittimità sono regolate dalla soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte, rigetta il primo motivo, accoglie il terzo motivo e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso; compensa le spese dei due gradi del giudizio di merito; condanna la controricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del ricorrente, che liquida in complessivi Euro 7.300,00, oltre rimborso spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

 

 

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