Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20658 del 13/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 13/10/2016, (ud. 12/07/2016, dep. 13/10/2016), n.20658

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. VINCENTI – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10807-2014 proposto da:

DEKRA REVISIONI ITALIA SRL, in persona del suo procuratore dottor

ANDREA DA LISCA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA

MASSIMO 36, presso lo studio dell’avvocato RENATO DELLA BELLA, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSTINO MASSARO

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente-

contro

S.P., titolare della omonima autofficina autorizzata Lancia

corrente in (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AMELIA

15, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCO GALLUCCIO MEZIO giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4237/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 19/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato MEZIO GALLUCCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Il Tribunale di Milano, con sentenza del 29 aprile 2009, respingeva le domande proposte da S.P., titolare della omonima ditta “Autofficina Autorizzata Lancia”, nei confronti della srl Dekra Italia per ottenere la risoluzione per inadempimento della convenuta del contratto di “affiliazione commerciale” stipulato il (OMISSIS) e la restituzione dell’importo inizialmente corrisposto di Euro 2.049,19.

2.- Proposto appello da parte del soccombente e costituitasi l’appellata, la Corte d’appello di Milano, con la decisione ora impugnata, pubblicata il 19 novembre 2013, ha accolto l’appello ed, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato risolto il contratto stipulato tra le parti il (OMISSIS) ed ha condannato la srl Dekra Italia a restituire all’appellante la somma di Euro 2.049,19, oltre interessi dalla domanda al saldo; ha condannato l’appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, complessivamente liquidate nell’importo di Euro 5.500,00, oltre accessori come per legge.

3.- Avverso questa sentenza la DEKRA REVISIONI ITALIA S.r.l. propone ricorso affidato ad un unico articolato motivo.

S.P. resiste con controricorso e memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico mezzo si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. con riferimento agli artt. 1218 e 1453 c.c. e dei principi vigenti in materia con particolare riferimento al principio di riferibilità e vicinanza della prova anche con riferimento all’art. 1175, art. 1176 c.c., comma 2, art. 1375 c.c., artt. 88 e 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3); omessa e/o contraddittoria e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5).

La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’appello, dopo aver dato atto che il S. ha provato la stipulazione del contratto ed ha categoricamente negato di aver ricevuto dalla Dekra le prestazioni e le forniture cui era obbligata, ha affermato che sarebbe stato onere probatorio a carico di quest’ultima dimostrare il proprio adempimento; ha quindi ritenuto che quest’onere non fosse stato assolto ed ha perciò pronunciato la risoluzione del contratto per inadempimento della società.

La ricorrente assume invece che sarebbe stato regolarmente fornito il supporto informatico (hardware e software) in base al quale il S., in qualità di affiliato Lancia e revisore autorizzato Dekra, avrebbe potuto accreditarsi presso la Motorizzazione civile ed effettuare gli interventi di revisione degli autoveicoli tramite un canale “privilegiato” con la Direzione Generale del Ministero dei Trasporti. Deduce che, a riprova della fornitura (che avrebbe rappresentato l’oggetto sostanziale del contratto di affiliazione), vi sarebbero stati i seguenti elementi:

-a) il contratto – e precisamente gli artt. 1 (oggetto del contratto), 3 (descrizione del know how), 6 (che avrebbe rinviato all’allegato n. 5) e 7 – da cui risulterebbe la consegna delle forniture al momento della sottoscrizione del contratto;

b) le fatture, relative alle royalties spettanti alla società sulla base degli interventi di revisione effettuati dal S., con la specifica indicazione delle date di questi interventi e delle targhe delle vetture revisionate (che la ricorrente assume di aver potuto reperire solo per il fatto che l’attore si sarebbe avvalso del supporto informatico fornito dalla società);

c) il riconoscimento del S. di avere effettuato le revisioni auto risultanti dalle fatture;

d) la tesi dell’affiliato di avere utilizzato allo scopo il software e l’hardware già in suo possesso;

e) il conseguente addebito alla Dekra di avere abusivamente reperito dette informazioni presso la Motorizzazione civile, mediante una denuncia penale che la società sottolinea essere stata archiviata.

La ricorrente assume che di queste risultanze processuali il giudice del merito non avrebbe fatto buon governo, poichè avrebbe mal giudicato in merito alla prova dell’adempimento da parte della società (senza considerare che la domanda dell’attore più che di risoluzione contrattuale sarebbe stata strumentalmente rivolta ad evitare il pagamento delle royalties contrattualmente convenute per l’utilizzazione del software – utilizzazione, che si sarebbe protratta per più anni, senza che l’affiliato corrispondesse quanto dovuto, ammontante alla somma di oltre Euro 36.000,00).

2.- Il motivo è inammissibile.

Laddove denuncia il vizio di omessa e/o contraddittoria e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia non tiene conto della modifica apportata all’art. 360 c.p.c., n. 5 dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito nella L. n. 134 del 2012, che consente esclusivamente la denuncia di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Ai sensi dell’art. 54, comma 3 del medesimo decreto, questa disposizione si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11 agosto 2012): quindi si applica alla sentenza impugnata, che è stata resa pubblica il 19 novembre 2013.

Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, la norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 “introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.”.

2.1.- Nel caso di specie, la motivazione non è mancante nè apparente. Essa dà conto dell’onere della prova gravante sulla contraente società ed esamina proprio le risultanze sopra elencate sotto le lettere b), c) d) ed e), concludendo per la loro inidoneità a fornire la prova dell’adempimento, vale a dire dell’effettuazione delle prestazioni e delle forniture fatturate” dalla società e dell’asserito utilizzo del suo software da parte del Sig. S. per le revisioni auto”.

3.- Anche gli asseriti vizi di violazione di legge presuppongono una valutazione dei fatti e delle prove alternativa a quella sulla quale il giudice di merito ha ben argomentato.

Non è, in sostanza, censurato il criterio di riparto dell’onere della prova che la Corte d’appello ha tratto dal precedente a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533, facendo perciò gravare sulla società convenuta per la risoluzione l’onere di dare la prova del proprio adempimento. Piuttosto, la ricorrente – ponendo una quaestio facti, come rileva il resistente – sostiene che vi sarebbe stata la prova di questo adempimento, desumibile dal contratto e dal fatto che il S. effettuò, in concreto, le revisioni delle autovetture per un lungo periodo dopo la stipulazione del contratto.

Quest’ultimo argomento non è certo idoneo ad invertire l’onere probatorio regolato ai sensi del precedente a Sezioni Unite sopra richiamato, non potendosi far gravare sull’attore l’onere di provare di quali supporti si fosse servito, come adombrato dalla ricorrente; gli interventi di revisione effettuati sarebbero stati utili alla società soltanto se fosse risultato che il S. aveva allo scopo utilizzato attrezzature e software forniti dalla Dekra: il giudice di merito ha escluso siffatta valenza probatoria delle fatture e delle revisioni presupposte, con apprezzamento in fatto che non è sindacabile per le ragioni esposte sub 2.

3.1. – Quanto al resto, col ricorso si sostiene che sarebbe stata provata (anzi, il fatto è dato per “pacifico”: cfr. pagg. 8-9) la consegna del supporto informatico con le relative attrezzature al momento della sottoscrizione del contratto e che essa risulterebbe per tabulas dal contratto e dai suoi allegati.

L’originario attore ha decisamente contestato per tutto il corso del giudizio e continua a contestare in sede di legittimità (sia col controricorso che con la memoria) che siano mai state effettuate sia la fornitura del software, che quelle del collegamento telematico, “degli aggiornamenti, dell’assistenza tecnica, dei corsi di addestramento e formazione del personale, del sistema di controllo tecnico delle autovetture, dei metodi standards di attrezzamento, dei metodi di gestione, dei software specifici per la effettiva e concreta revisione, dell’assistenza informatica e dell’assistenza commerciale” (forniture, tutte, indicate come oggetto del contratto). Malgrado le deduzioni dell’attore, e malgrado quindi si trattasse di fatto rilevante e decisivo, ampiamente discusso dalle parti, non risulta affatto dalla sentenza che il documento contrattuale potesse fornire il riscontro dell’avvenuta consegna: tanto è vero che la Corte di merito ne ha fatto oggetto di una prova desumibile da altri elementi (in particolare, come detto, dalle fatture), evidentemente ritenendo che le risultanze contrattuali non fossero così chiare ed inequivocabili come sostenuto dalla ricorrente.

Dato ciò, oltre a quanto detto sui limiti del controllo in punto di fatto consentito a questa Corte dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (e sulla erronea formulazione del motivo in riferimento alla norma così come attualmente vigente), l’inammissibilità del mezzo è resa palese dall’impossibilità, comunque, di esercitare qualsivoglia controllo sul contenuto del contratto e dei suoi allegati.

In particolare, il tenore delle clausole contrattuali sopra indicate non è riportato dalla ricorrente in modo chiaro e completo (cfr. pag. 7); ancora, manca la riproduzione dell’art. 6 e dell’allegato 5 che, a detta della società, attesterebbero “la consegna delle forniture” e recherebbero la sottoscrizione del S.; infine, il ricorso non indica in quale punto dei fascicoli di parte siano reperibili il contratto ed i suoi allegati.

Risulta perciò violato l’art. 366 c.p.c., n. 6, atteso che, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., n. 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità (Cass. S.U. n. 20547/08 e n. 7161/10, nonchè Cass. ord. n. 7455/13 ed altre).

In conclusione, il ricorso è inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Avuto riguardo al fatto che il ricorso è stato notificato dopo il 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nell’importo complessivo di Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016

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