Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20658 del 09/09/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20658 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 29262-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI
ANTONIETTA, TRIOLO VINCENZO, DE ROSE EMANUELE,
STUMPO VINCENZO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

TAGARELLI GIACOMO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 6082/2010 della CORTE D’APPELLO di
2,2

BARI del 29.11.2010, depositata il 12/2010;

Data pubblicazione: 09/09/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Antonietta Coretti che si riporta agli
scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 29262 sez. ML – ud. 07-06-2013
-2-

r.g.n. 29262/2011 Inps c/Tagarelli Giacomo
Oggetto: operai agricoli a tempo determinato; riliquidazione indennità di disoccupazione; decadenza

Svolgimento del processo e motivi della decisione
i.

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 7 giugno
2013, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a
norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

giudizio l’Inps chiedendo venisse accertato il suo diritto alla riliquidazione
dell’indennità di disoccupazione per l’anno 2003 non calcolato, dall’INPS, ai
sensi del D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4, tenuto conto dei minimi retributivi
previsti dalla contrattazione collettiva provinciale, con conseguente diritto
alle differenze tra quanto spettante e quanto percepito;
3. la Corte d’appello di Bari, riformando la sentenza del primo giudice,
accoglieva la domanda;
4. avverso detta sentenza l’INPS ricorre con due motivi;
5.

la parte intimata non si è costituita;

6. la parte ricorrente, lamentando violazione degli artt. 18,co.18 del d.l. 98/2011
convertito in 1. 111/2011 e degli artt. 46,51 e 55 del CCNL operai agricoli e
fiorovivaisti del 2002 in relazione all’art. 6 comma 4 lettera a) del d.lgs. n.
314/97 e all’art.3 d.l. n.318 del 1996 conv. in legge n.402 del 1996, nonché in
relazione agli artt. 1362, 2120 cod. civ. ed all’art. 4 commi 10 e 11 legge
297/82, censura la sentenza per avere incluso nella retribuzione da prendere
a base per la liquidazione dell’indennità di disoccupazione, anche la voce
denominata “quota di TFR” , la quale invece non dovrebbe esserlo, per avere
– contrariamente a quanto affermato la Corte territoriale – effettiva natura di
retribuzione differita;
i motivi sono manifestamente fondati, alla stregua di quanto deciso da ultimo
dalla sentenza di questa Corte n. 202/2011 e da numerose altre conformi,
con cui si è enunciato il seguente principio: «Confermandosi quanto già
ritenuto dalla precedente sentenza di questa Corte n. 10546/2007 per cui “Ai
fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione
di retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a
confronto con il salario medio convenzionale ex art. 4 del D.lgs. 16 aprile
1997 n. 146 – non è comprensiva del trattamento di fine rapporto”, va

r.g.n. 29262/2011 Inps c/Tagarelli Giacomo

2. “Tagarelli Giacomo, operaio agricolo a tempo determinato, conveniva in

ulteriormente affermato che, sulla base del suddetto principio, la voce
denominata “quota di TFR” dai contratti collettivi vigenti a partire da quello
del 27.11.1991, va esclusa dal computo della indennità di disoccupazione, in
considerazione della volontà espressa dalle parti stipulanti, che è vietato
disattendere in forza della disposizione di cui all’art. 3 D.L. 14 giugno 1996
n. 318 convertito in legge 29 luglio 1996 n. 402, a norma del quale, agli effetti
previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non può

Dovendo escludersi che detta voce abbia natura diversa rispetto a quella
indicata dalle parti stipulanti, non è ravvisabile alcuna illegittima alterazione
degli istituti legali da parte dell’autonomia collettiva»;
8.

1′ interpretazione di cui alle citate pronunzie è stata da ultimo avallata dal

legislatore, il quale, con l’art. 18 comma 18 del DL n. 98/2011, convertito in
legge 111/2011, ha stabilito che: “L’art. 4 del d.lgs. 16 aprile 1997 n. 146 e
l’art. 1 comma 5 del D.L. 10 gennaio 2006 n. 2, convertito con modificazioni,
dalla legge 11 marzo 2006 n. 18, si interpretano nel senso che la retribuzione,
utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli
a tempo determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di fine
rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva”.
9. Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione,
unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di
consiglio.
10. Il Collegio condivide il contenuto della relazione, ritenendo manifestamente
fondato il ricorso, che va pertanto accolto, con la conseguente cassazione
della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di
fatto, può provvedersi nel merito e rigettarsi la domanda.
Alla luce della norma di interpretazione autentica sopravvenuta, che ha
definitivamente consentito di superare i contrasti interpretativi esistenti nella
materia, ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell’intero processo.
12. Quanto alle spese dell’intero giudizio, giusti motivi, tenuto conto della norma

interpretativa sopravvenuta nel corso del giudizio, impongono la
compensazione delle spese dell’intero processo.

2
r.g.n. 29262/2011 Inps c/Tagarelli Giacomo

essere individuata in difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel
merito, rigetta la domanda relativa all’inclusione della quota di TFR nella base
di calcolo dell’indennità di disoccupazione; compensa le spese dell’intero
processo.

IL PRESIDENTE

Così deciso in Roma il 7 giugno 2013

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