Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20658 del 07/10/2011

Cassazione civile sez. I, 07/10/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 07/10/2011), n.20658

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28337/2005 proposto da:

G.N. (c.f. (OMISSIS)), nella qualità di socio

della Cooperativa Edilizia Città Nova, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA POZZUOLI 7, presso l’avvocato COMPAGNO Daniela, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MOTOLESE GIOVANNI,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COOPERATIVA EDILIZIA CITTA’ NOVA IN LIQUIDAZIONE COATTA

AMMINISTRATIVA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 964/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2011 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del marzo 2000, il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda proposta dalla Cooperativa Città Nova a r.l. in liquidazione, dichiarava la risoluzione dell’atto di prenotazione di un alloggio sito in (OMISSIS) per colpa del socio G.N., che non era comparso dinanzi al Notaio per la stipula dell’atto di assegnazione e non aveva quindi provveduto al saldo del prezzo dell’alloggio, nonostante formale diffida notificatagli. Condannava quindi il G. al rilascio dell’immobile ed al risarcimento del danno in favore della società istante. Interponeva appello il G., insistendo nel contestare il suo inadempimento ed il danno che ne sarebbe derivato. La Cooperativa a sua volta chiedeva, con appello incidentale, la correzione dell’errore materiale relativo alla individuazione esatta dell’immobile a suo tempo prenotato dal G. ed oggetto della condanna al rilascio. La Corte di Appello di Roma confermava la risoluzione della prenotazione e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda di risarcimento danni compensando tra le parti le spese del grado.

Rilevava in sintesi che il G. si era reso inadempiente all’obbligazione di comparire per la stipula dell’atto notarile di assegnazione dell’alloggio – già materialmente consegnatogli da tempo, oltre ovviamente a quella del saldo del prezzo, senza che in contrario potessero opporsi le sue contestazioni in ordine alla esatta somma dovuta, posto che egli ben avrebbe potuto stipulare riservandosi di ripetere le somme che fossero risultate pagate in eccedenza; e che d’altra parte era pacifica la sua morosità nel pagamento delle rate di mutuo corrisposte dalla Cooperativa all’Istituto, ed il suo inadempimento – da ritenere grave – era divenuto definitivo a seguito dello spirare del termine assegnatogli con l’atto di diffida.

Avverso tale sentenza, resa pubblica il 3 marzo 2005, il G. ha, con atto notificato il 10 novembre 2005, proposto ricorso a questa Corte. L’intimata società non ha svolto difese. Il ricorrente ha depositato memoria integrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso, nonostante la non chiara formulazione, risulta sostanzialmente basato su due motivi. 1.1 Con il primo, il ricorrente denunzia “la nullità dei motivi della decisione” ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione dell’art. 112 c.p.c.: la Corte territoriale non si è pronunziata sulla parte dell’appello secondo la quale la diffida ad adempiere non costituiva motivo di risoluzione di diritto sino a quando non veniva individuato l’obbligato ad estinguere il mutuo; nè sull’altra parte in cui si chiedeva dichiararsi la nullità della sentenza impugnata per avere accertato la somma dovuta quale saldo prezzo senza che la Cooperativa depositasse la lettera indicata nell’atto di invito e significazione quale fonte della somma dovuta; inoltre la sentenza ha pronunciato ultra petita là dove ha rilevato come esso ricorrente poteva riservarsi di ripetere quanto pagato in eccedenza. 1.2 Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, deducendo la contraddittorietà della motivazione della sentenza di merito in ordine all’inadempimento di esso ricorrente, atteso che l’argomento relativo alla morosità nel pagamento delle rate di mutuo è contraddetto dalla stessa sentenza là dove conferma che egli era in credito verso la Cooperativa.

2. Il ricorso non merita accoglimento. 2.1 Quanto al primo motivo, si osserva che, perchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia ai sensi dell’art. 112 c.p.c., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocamente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e dall’altro che tali istanze siano riportate nel ricorso per cassazione puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, e con l’indicazione specifica dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte. In tal senso è l’orientamento – che il collegio condivide – espresso da questa Corte di legittimità in molteplici pronuncie (cfr. tra le più recenti: n. 10605/2010; n. 11477/2010; n. 6361/2007; n. 9076/2006), che peraltro hanno precisato come il potere/dovere della Corte di Cassazione di esaminare direttamente gli atti, ove – come nella specie – il vizio denunciato consista in un error in procedendo, sia pur sempre condizionato – non essendo il vizio rilevabile d’ufficio – all’adempimento da parte del ricorrente, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (che non consente, tra l’altro, il rinvio per relationem agli atti del giudizio di merito), dall’onere di indicare compiutamente gli atti da esaminare ed il loro contenuto, non essendo la Corte legittimata a procedere ad una loro autonoma ricerca ma solo, nel caso in questione, ad una verifica degli stessi. Onere che il ricorrente non ha affatto adempiuto nell’atto di impugnazione. 2.2 Quanto al vizio di motivazione, non merita condivisione la tesi prospettata, sulla quale il ricorrente basa la sua critica alla decisione. Non è invero dato ravvisare alcuna intrinseca contraddittorietà nella motivazione, nella quale rettamente si afferma l’inadempimento del ricorrente per la morosità -da lui pienamente riconosciuta – nel pagamento dei ratei della quota di mutuo attribuita all’alloggio da lui prenotato, indipendentemente dall’esattezza dei conteggi dai quali risulterebbe un preteso credito del medesimo nei confronti della Cooperativa. Si tratta invero di due profili diversi: i conteggi considerano, quanto alla quota di mutuo, la intera somma dovuta dal G., non quella da lui corrisposta, e la corte d’ appello ha rettamente considerato (senza sul punto ricevere censura alcuna) che egli ha pienamente riconosciuto di non aver adempiuto esattamente a tale obbligo. 3. Il rigetto del ricorso si impone dunque, senza provvedere sulle spese non avendo parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2011

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