Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20657 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. I, 31/07/2019, (ud. 24/06/2019, dep. 31/07/2019), n.20657

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giusep – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11548/2014 proposto da:

D.R.D., D.R.G., D.R.P.,

V.F.D., elettivamente domiciliati in Roma, Via Oslavia 12, presso

lo studio dell’avvocato Fabrizio Badò e rappresentati e difesi

dall’avvocato Gaetano Catera, in forza di procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Università degli Studi della Calabria, in persona del Rettore pro

tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale

dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi 12;

– intimata –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/06/2019 dal Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 20/7/2007 D.R.P., D.R.G., D.R.D. e V.F.D., hanno convenuto in giudizio dinanzi alla Corte di appello di Catanzaro l’Università della Calabria, proponendo opposizione alla stima avverso la determinazione dell’indennità di espropriazione di alcuni terreni di loro proprietà, siti nel Comune di (OMISSIS)), espropriati con decreto di esproprio del 26/6/2007 e destinati alla realizzazione di un complesso residenziale per studenti.

Si è costituita in giudizio l’Università della Calabria, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto delle domande degli attori.

La Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 25/3/2013 ha ritenuto la natura non edificabile e agricola dei terreni, recependo la valutazione espressa dal consulente tecnico d’ufficio sulla base del valore agricolo medio, corretto però in senso meliorativo alla luce delle ottime caratteristiche specifiche dei terreni; la Corte di appello ha così determinato la giusta indennità di espropriazione per i fondi in proprietà di D.R.G. in Euro 45.677,16, per quelli di D.R.P. in Euro 44.265,36, per quelli di D.R.D. in Euro 14.624,80 e per quelli di V.F.D. in Euro 34.020,76, ordinando alla Università della Calabria il deposito delle somme corrispondenti all’indennità supplementare presso la Cassa Depositi e Prestiti, compensando per 1/4 le spese di lite e ponendo a carico dell’Università il pagamento dei restanti 3/4 a favore degli attori, e ripartendo al 50% fra le parti le spese di c.t.u.

2. Con atto notificato il 7/5/2014 avverso la predetta sentenza del 25/3/2013, non notificata, hanno proposto ricorso per cassazione gli attori P., G. e D.R.D. e V.F.D., svolgendo cinque motivi.

L’intimata Università della Calabria non ha notificato controricorso, ma si è costituita in giudizio in data 13/10/2015 al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione; in data 21/5/2019 ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano omesso esame di fatto decisivo per il giudizio.

1.1. Secondo i ricorrenti, la Corte di appello ha omesso di individuare la natura del vincolo apposto sui terreni oggetto di causa, indispensabile ai fini della determinazione del carattere dei terreni al momento dell’espropriazione per pubblica utilità, limitandosi a statuire sull’impossibilità per i privati di procedervi ad attività edificatoria e considerando quindi inedificabili e agricoli i terreni in questione.

I ricorrenti aggiungono che un’area per la quale non sia possibile richiedere un permesso di costruire (con conseguente inedificabilità giuridica) non deve necessariamente considerarsi inedificabile anche ai fini dell’indennità di espropriazione, senza prima aver determinato la causa che impedisce l’attività edificatoria; se il vincolo non ha natura conformativa ma espropriativa, essendo imposto da uno strumento urbanistico in vista della realizzazione di un’opera pubblica, come si verificava nella fattispecie, il terreno non può essere ritenuto inedificabile.

Infatti, in difetto del vincolo preordinato all’edificazione di residenze universitarie, il terreno sarebbe stato edificabile alla luce di quanto disposto dall’art. 43 delle norme tecniche di attuazione (NTA) del Comune di Rende.

1.2. Secondo i ricorrenti il fatto che la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare, con il conseguente vizio motivazionale, sarebbe la presenza di un vincolo di natura espropriativa (e non conformativa), impeditivo dell’edificazione ai privati, più volte reiterato nel tempo.

I ricorrenti peraltro non indicano esplicitamente e puntualmente gli atti specifici impositivi del vincolo in questione, con il conseguente vizio di genericità del ricorso; i ricorrenti si limitano a richiamare l’indicazione nella sentenza impugnata della Delib. consiliare 22 febbraio 1969, n. 126 ratificata dalla GPA di Cosenza, con Delib. 7 marzo 1969, n. 14538 e del decreto di approvazione del Ministro dei Lavori Pubblici 23 giugno 1971, n. 3185 e di tutte le successive varianti al PRG del Comune di Rende.

Tuttavia, a pagina 7 della sentenza impugnata, la Corte di appello indica chiaramente che in base al Piano Regolatore Generale del 1969 l’area in questione, quando non era ancora prevista l’Università della Calabria, aveva natura agricola.

Non si comprende quindi come potrebbe giovare ai ricorrenti, nell’economia della loro argomentazione, dimostrare la natura espropriativa del vincolo, visto che comunque era stato apposto a un’area non edificabile.

2. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 196 c.p.c. in considerazione della mancata rimessione della causa sul ruolo per rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio per la verifica della corretta qualificazione giuridica del terreno e la determinazione dell’indennità realmente dovuta.

Il motivo è manifestamente inammissibile perchè, sotto le spoglie di una imprecisata violazione di legge, di cui non chiariscono il contenuto, i ricorrenti lamentano, totalmente nel merito, il diverso apprezzamento da parte del Giudice dell’opportunità, meramente discrezionale, della rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio.

Infatti, in tema di consulenza tecnica d’ufficio, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o in toto, le indagini, sostituendo l’ausiliare del giudice. L’esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici; peraltro, il provvedimento con cui il giudice dispone la rinnovazione delle indagini non priva di efficacia l’attività espletata dal consulente sostituito (Sez. 6 – L, n. 2103 del 24/01/2019, Rv. 652615 – 01; Sez. 3, n. 27247 del 14/11/2008, Rv. 605391 – 01; Sez. 1, n. 8355 del 03/04/2007, Rv. 595701 – 01). Pertanto, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova c.t.u., atteso che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicchè non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (Sez. 3, n. 22799 del 29/09/2017, Rv. 645507 – 01; Sez. 3, n. 17693 del 19/07/2013, Rv. 628711 – 01; Sez. L, n. 20227 del 24/09/2010, Rv. 614790 – 01).

3. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano omesso esame di fatto decisivo in relazione ai documenti di recente formazione la cui richiesta di produzione effettuata all’udienza del 12/4/2011 era stata ingiustamente rigettata.

Tali documenti attenevano a un bando di gara pubblico a procedura ristretta per la progettazione, costruzione e gestione di un parcheggio pluripiano e annesse attività commerciali da realizzarsi sull’area soggetta ad esproprio.

Il nuovo testo dell’art. 360, n. 5 in tema di ricorso per vizio motivazionale deve essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, nel senso della riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione; secondo la nuova formula, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. un., 07/04/2014, n. 8053; Sez. un., 22/09/2014, n. 19881; Sez. un., 22/06/2017, n. 15486).

Inoltre, secondo le Sezioni Unite, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Il vizio di omesso esame è palesemente insussistente nel caso concreto, poichè la Corte catanzarese ha espressamente esaminato i documenti in questione, dichiarandoli irrilevanti agli effetti del decidere, perchè non attinenti al tema controverso della qualificazione dell’area oggetto di esproprio.

4. Con il quarto motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 43 delle norme tecniche di attuazione del Comune di Rende (secondo cui le aree Unical non più soggette al vincolo preordinato all’espropriazione avevano natura edificabile) e all’art. 42 Cost., comma 3.

Il motivo non possiede attitudine alla confutazione del decisum poichè non allega e non dimostra che i terreni dei ricorrenti appunto fossero stati sottratti al vincolo preordinato all’espropriazione, presupposto escluso dalla sentenza impugnata (pag. 8, ultimo capoverso, pag. 9); in tutta l’argomentazione del quarto motivo non si comprende su cosa i ricorrenti basino l’assunto che le loro aree sarebbero state stralciate dalla zona universitaria, per poter essere considerate edificabili alla luce dell’art. 43 delle norme di attuazione, mentre contraddittoriamente ribadiscono l’incidenza di un vincolo espropriativo.

5. Con il quinto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione dell’art. 1 del primo protocollo addizionale CEDU e il mancato ricorso all’imprescindibile riferimento per la determinazione dell’indennità di esproprio al valore di mercato del bene espropriato.

Il motivo è del tutto infondato poichè la Corte territoriale si è riferita al valore di mercato del terreno, in piena e dichiarata sintonia con la pronuncia n. 180 del 2011 della Consulta, che ha ritenuto di determinare sulla base del valore agricolo medio corretto con opportuno coefficiente meliorativo volto a tener conto delle caratteristiche peculiari dei terreni, per posizione, accessibilità, distanza dai centri urbani, giacitura e orografia.

La Corte Costituzionale con la sentenza citata del 10/6/2011 n. 181 ha ritenuto costituzionalmente illegittimo D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis, comma 4, convertito, con modificazioni, in L. 8 agosto 1992 n. 359, in combinato disposto con la L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 15, comma 1, secondo periodo e art. 16, commi 5 e 6, come sostituiti dalla L. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14 nonchè in via consequenziale, il D.P.R. n. 327 del 2001, art. 40, commi 2 e 3.

La censurata normativa, prevedendo che l’indennità di espropriazione per le aree agricole e per le aree non suscettibili di classificazione edificatoria sia commisurata ad un valore – quello agricolo medio della coltura in atto o di quella più redditizia nella regione agraria di appartenenza dell’area da espropriare, annualmente calcolato da apposite commissioni provinciali – che prescinde dall’area oggetto del procedimento espropriativo ed ignorando ogni dato valutativo inerente ai requisiti specifici del bene, quali le caratteristiche di posizione del suolo, il valore intrinseco del terreno (che non si limita alle colture in esso praticate, ma consegue anche alla presenza di elementi come l’acqua, l’energia elettrica, l’esposizione), la maggiore o minore perizia nella conduzione del fondo e quant’altro può incidere sul valore venale di esso, elude il ragionevole legame con il valore di mercato del bene ablato, prescritto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo e coerente, del resto, con il serio ristoro richiesto dalla consolidata giurisprudenza costituzionale; essa contrasta, quindi, con l’art. 117 Cost., comma 1, in relazione all’art. 1 del primo protocollo addizionale della convenzione Europea dei diritti dell’uomo, nell’interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo, e con l’art. 42 Cost., comma 3, fermo restando che il legislatore non ha il dovere di commisurare integralmente l’indennità di espropriazione al valore di mercato e che non sempre è garantita dalla Cedu una riparazione integrale, e che l’esigenza di effettuare una valutazione di congruità dell’indennizzo espropriativo, determinato applicando eventuali meccanismi di correzione sul valore di mercato, impone che quest’ultimo sia assunto quale termine di riferimento dal legislatore, in guisa da garantire il giusto equilibrio tra l’interesse generale e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali degli individui.

Nella specie il consulente e la Corte di appello, che ne ha recepito la valutazione, hanno determinato il valore di mercato del terreno partendo dal valore agricolo medio e correggendo il risultato sulla base di elementi legati alla particolare appetibilità delle aree in questione, esprimendo quindi una valutazione di merito non sindacabile in questa sede.

6. Il ricorso deve quindi complessivamente essere rigettato.

I ricorrenti dovranno altresì rifondere all’intimata le spese processuali del giudizio di legittimità, sia pur in misura ridotta, tenuto conto del deposito di due memorie, senza controricorso, liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare all’intimata Università della Calabria, in solido tra loro, le spese del giudizio di legittimità in favore della ricorrente, liquidate nella somma di Euro 2.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 24 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

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