Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20657 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/09/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 29/09/2020), n.20657

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7204/2019 R.G. proposto da:

P.R. (C.F. (OMISSIS)), in proprio e quale socio accomandante

di A.P.E. SAS di C.G. & C., rappresentato e difeso

dall’Avv. MARCO MARCELLI e dall’Avv. WILMA PRINI, elettivamente

domiciliato presso lo studio dell’Avv. GIUSEPPE POMPEO PINTO in

Roma, Via della Mendola, 32;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Liguria, n. 1065/2018, depositata in data 25 luglio 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 9 settembre 2020 dal Consigliere Relatore D’Aquino Filippo.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Risulta dalla sentenza impugnata che il contribuente P.R., in qualità di socio accomandante, ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta dell’anno 2008 con cui veniva accertato a carico della società A.P.E. SAS di C.G. & C. un maggior reddito, con recupero di IRES, IRAP e IVA, di cui una quota veniva imputata al socio.

La CTP di Savona ha accolto parzialmente il ricorso e la CTR della Liguria, con sentenza in data 25 luglio 2018, ha accolto l’appello proposto dall’Ufficio. Ha rilevato il giudice di appello che in primo grado è stata emessa ordinanza di integrazione del contraddittorio nei confronti del socio accomandatario e dell’altra socia accomandante, ordine al quale il ricorrente non ha ottemperato, dichiarando conseguentemente la nullità del giudizio per mancata integrazione del litisconsorzio necessario.

Ha proposto ricorso il contribuente affidato a due motivi; l’Ufficio intimato si è costituito ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1 – Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonchè per omesso esame di un fatto decisivo e controverso in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere il giudice di appello dichiarato la nullità del giudizio per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del socio accomandatario e dell’altra socia accomandante, laddove il contraddittorio sarebbe stato in ogni c so incardinato in primo grado nel termine concesso.

1.2 – Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 331 c.p.c. e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 49 e 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè nullità della sentenza, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto non integrato il contraddittorio in appello. Deduce il ricorrente che la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri litisconsorti è da attribuire all’appellante Agenzia delle Entrate e che, in ogni caso, sarebbe stato onere della CTR procedere all’integrazione del contraddittorio.

2 – I motivi, ad esaminarsi congiuntamente, sono fondati.

2.1 – Risulta dagli atti allegati al ricorso che il ricorrente ha provveduto, su ordine del giudice di primo grado, ad integrare il contraddittorio nei confronti della società e dei soci e che la sentenza di appello è stata pronunciata, su impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, nei confronti del solo ricorrente. Peraltro, l’accertamento compiuto dalla CTR circa l’omessa integrazione del contraddittorio è stato compiuto induttivamente dalla mancata presenza nel giudizio di appello delle suddette parti processuali (“(la chiamata in causa) non risulta essere stata operata, atteso che nel presente grado appaiono come parti l’Ufficio e, per la società, il solo P.R. quale accomandante”), presenza in appello di cui non era onerata la parte contribuente che aveva instaurato il contraddittorio in primo grado, bensì la (diversa) parte che aveva proceduto all’impugnazione.

2.2 – Al riguardo va ribadito il principio secondo cui il giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento promosso dal socio di una società di persone deve svolgersi nel contraddittorio tra la società ed i soci della stessa, perchè la relativa decisione non può conseguire il suo scopo, ove non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti (Cass., Sez. V, 3 ottobre 2018, n. 24025; Cass., Sez. V, 21 marzo 2018, n. 7026).

2.3 – Parimenti, nel processo tributario, anche in caso di litisconsorzio processuale, che determina l’inscindibilità delle cause anche ove non sussistesse il litisconsorzio necessario di natura sostanziale, l’omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l’inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d’ordinare l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l’ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (Cass., Sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27616; Cass., Sez. V, 27 maggio 2015, n. 10934).

2.4 – Nel caso di specie il giudice di primo grado ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti, onere al quale il contribuente ha ottemperato, laddove la sentenza di appello è stata pronunciata solo nei confronti del ricorrente, non avendo l’Ufficio appellante provveduto a estender loro il contraddittorio. La CTR avrebbe, pertanto, dovuto integrare il contraddittorio nei confronti delle parti litisconsorti necessarie pretermesse, ritualmente evocate nel giudizio di primo grado.

Va, pertanto, dichiara la nullità della sentenza di appello, con rimessione della stessa al giudice a quo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Liguria, in diversa composizione, per l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti del giudizio di primo grado e per il prosieguo del giudizio, nonchè per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

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