Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20657 del 13/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 13/10/2016, (ud. 12/07/2016, dep. 13/10/2016), n.20657

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1782/2014 proposto da:

ALAGGI & VARI SRL, in persona dei suoi legali rappresentanti pro

tempore V.G. in qualità di Presidente e

P.V. in qualità di Vice Presidente, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato

NICOLA ELMI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIANFRANCO PANERI

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore ad

negozia Dott. G.D., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE B. BUOZZI 53, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

RUSSO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce

al controricorso;

ALAGGI & VARI SRL, in persona dei suoi legali rappresentanti pro

tempore V.G. in qualità di Presidente e

P.V. in qualità di Vice Presidente, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato

NICOLA ELMI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIANFRANCO PANERI

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– controricorrenti –

e contro

G.A., FONDIARIA SAI SPA, ACE INSURANCE SA NV;

– intimati –

nonchè da:

ACE EUROPEAN GROUP LTD (già ACE INSURANCE SA NV), in persona dei

legali rappresentanti pro tempore Sig. W.F. e Sig.

J.W., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRISCIANO 42, presso

lo studio dell’avvocato ENZO FOGLIANI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LUIGI BERTOLI giusta procura speciale

notarile;

– ricorrente incidentale –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, G.A., ALAGGI & VARI

SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1214/2012 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 30/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato ELMI;

udito l’Avvocato RUSSO;

udito l’Avvocato FOGLIANI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Il Tribunale di Chiavari, accogliendo la domanda proposta da G.A. per ottenere il risarcimento dei danni subiti dall’imbarcazione di sua proprietà che era caduta sul lato destro, mentre si trovava all’interno del cantiere di (OMISSIS) della Alaggi & Vari S.r.l., condannava quest’ultima al pagamento, in favore dell’attore, della somma di Euro 299.583,60, oltre accessori. Accogliendo solo parzialmente la domanda della Alaggi & Vari S.r.l. nei confronti del proprio assicuratore per la responsabilità professionale, Fondiaria SAI, chiamata in causa, condannava quest’ultima a tenere indenne l’assicurata nei limiti della somma di Euro 11.620,00, oltre accessori. Le spese seguivano la soccombenza ma erano compensate per metà tra attore e convenuta.

2.- Proposti appello principale da parte della Alaggi & Vari S.r.l. ed appello incidentale da parte del G., si costituiva Fondiaria SAI aderendo all’appello principale nella parte in cui l’originaria convenuta negava la propria responsabilità ed opponendosi, invece, al gravame svolto nei suoi confronti. Nel giudizio interveniva volontariamente ACE Insurance, assicuratore per i danni al corpo macchine dell’imbarcazione di Andrè G., chiedendo il rigetto dell’appello principale di Alaggi & Vari S.r.l. e svolgendo una propria domanda.

La Corte di appello di Genova, con la decisione ora impugnata, pubblicata il 30 novembre 2012, ha rigettato sia l’appello principale che l’incidentale; ha compensato tra le parti le spese del secondo grado, salvo che per le spese sostenute da Fondiaria SAI S.p.A. al cui rimborso ha condannato la Alaggi & Vari S.r.l..

3.- Avverso questa sentenza la Alaggi & Vari S.r.l. propone ricorso affidato a tre motivi, illustrati da memoria.

Resistono con distinti controricorsi ACE European Group Ltd (già ACE Insurance S.A. – N.V.) e UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A., già denominata Fondiaria – SAI S.p.A.

La prima resistente ha anche proposto ricorso incidentale con un motivo ed ha depositato memoria.

Alaggi & Vari S.r.l. ha resistito con controricorso al ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo del ricorso principale si deduce “illogica e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, nella parte in cui la corte di merito ha escluso l’imprevedibilità o l’inevitabilità dell’evento – violazione e falsa applicazione degli artt. 40, 41 e 2043 c.c., in relazione all’art. 2043 c.c.”.

La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la responsabilità della società per l’inidoneità del sistema di ancoraggio dell’imbarcazione del G. ed ha riscontrato che la Alaggi & Vari S.r.l., obbligata alla prestazione di rimessaggio, non aveva dimostrato che l’evento dannoso era accaduto per cause alla stessa non imputabili, nonchè nella parte in cui ha appunto ritenuto che il fenomeno meteorologico verificatosi nella notte tra il (OMISSIS) non fosse imprevedibile nè inevitabile e che la società, avente l’obbligo di custodia, non aveva dimostrato di aver posto in essere tutti gli accorgimenti necessari a contrastare la spinta del vento.

La ricorrente assume che vi sarebbe stata una tempesta ventosa eccezionale (un vero e proprio “fortunale dall’invincibile forza che ha abbattuto alberi secolari, scoperchiato tetti, danneggiato autovetture e, per quel che riguarda il porto, causato altri danni ad imbarcazioni”), come da documenti prodotti in giudizio; che non è configurabile la responsabilità a titolo di custodia (nel caso di specie a carico dell’ormeggiatore) se questa non possa essere ragionevolmente esercitata, in considerazione della particolarità dell’evento generatore di danno, come da giurisprudenza richiamata in ricorso; che vi sarebbe stato un concorso tra la condotta umana ed il fattore atmosferico eccezionale.

1.1.- Il motivo è inammissibile.

Laddove denuncia il vizio di illogica ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio non tiene conto della modifica apportata al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 10, lett. b), convertito nella L. n. 134 del 2012, che consente esclusivamente la denuncia di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Ai sensi dell’art. 54, comma 3, del medesimo decreto, questa disposizione si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11 agosto 2012): quindi si applica alla sentenza impugnata, che è stata pubblicata il 30 novembre 2012 (invece – contrariamente a quanto si assume dalla resistente ACE – non si applica dell’art. 348 ter c.p.c., u.c., poichè questa è norma applicabile soltanto ai giudizi di appello introdotti dopo la sua entrata in vigore, mentre il giudizio concluso con la sentenza impugnata è precedente).

Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, la norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, “deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”, con la precisazione che essa “introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.”.

Nel caso di specie, i fatti storici rilevanti sono l’evento atmosferico verificatosi nel porto di (OMISSIS) la notte tra il (OMISSIS) e la condotta tenuta dalla società nel cui cantiere, sito in quel porto, l’imbarcazione era ancorata per le operazioni di rimessaggio.

Su questi fatti la motivazione non è certo mancante nè apparente. Essa dà conto della peculiarità delle condizioni atmosferiche del momento ma dà altresì conto delle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d’ufficio circa l’insufficienza del sistema di ancoraggio per l’ “inidoneità dei soli supporti laterali, non ausiliati da tiranti collegai a golfari, fissati a terra”; argomenta inoltre in merito alla prevedibilità dell’evento eolico, in considerazione dei bollettini meteorologici, ed alla sua evitabilità da parte del “custode accorto” mediante il rafforzo suddetto del sistema di fissaggio del natante. Pertanto, l’affermazione del giudice secondo cui il vento forte non può “costituire caso fortuito esimente nei confronti di soggetti che operano professionalmente nell’ambiente marittimo”, tanto criticata dalla ricorrente, va letta come conclusione consequenziale a quanto constatato nel caso concreto.

Le censure della ricorrente sono inammissibili, anche quanto alla denuncia di violazioni di legge, poichè (oltre a richiamare impropriamente l’art. 2043 c.c., laddove la sentenza argomenta in merito alla responsabilità contrattuale della società, incaricata del rimessaggio dell’imbarcazione, e quindi della sua responsabilità ex recepto ai sensi dell’art. 1218 c.c., secondo quanto appresso) presuppongono, comunque, una diversa valutazione dei fatti e delle prove.

Ricostruiti i fatti così come risultanti dalla sentenza, questa è conforme a diritto, atteso che il giudice, ritenuta la prevedibilità dell’evento meteorologico, ha accertato che avrebbe potuto ragionevolmente essere evitato adottando le misure indicate dal consulente tecnico d’ufficio, così escludendo la natura di caso fortuito o di forza maggiore di detto evento (cfr., da ultimo, Cass. n. 5877/16, nonchè tra le più recenti Cass. n. 26545/14 e n. 18877/15). Inoltre, il giudice ha sottolineato che dette misure rientravano nell’obbligo di custodia gravante sulla società obbligata al rimessaggio: considerato che non è stato contestato che si trattasse di contratto di rimessaggio, e che questo partecipa della natura del contratto di prestazione d’opera e del contratto di deposito (Cass. n. 22803/09; cfr. anche Cass. n. 7529/09), detto obbligo è regolato dagli artt. 1768 e 1176 c.c., rispondendo perciò la società depositaria per non aver agito con la diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata, come ritenuto dal giudice di merito.

Quanto all’asserito concorso dell’evento naturale, questo, anche se ritenuto esistente, non avrebbe avuto alcuna incidenza sull’individuazione del nesso di causalità materiale, poichè, contrariamente a quanto si assume in ricorso, l’evento di danno avrebbe dovuto essere imputato per intero all’autore della condotta illecita, in applicazione dell’art. 41 c.p., fatta salva l’eventuale delimitazione dell’obbligo risarcitorio sotto il profilo della causalità giuridica (cfr. Cass. n. 15991/11). Peraltro il giudice del merito ha escluso, in concreto, qualsivoglia concorso tra l’evento naturale e l’inadempimento della società.

1.3.- L’inammissibilità del motivo è perciò dovuta all’impossibilità di ricondurre le relative censure a quelle consentite dall’art. 360 c.p.c., n. 5, considerato che la ricorrente nemmeno allega alcun significativo “fatto storico” ulteriore (ma comunque già emerso in corso di causa) idoneo a smentire – se considerato dal giudice – la conclusione raggiunta circa la prevedibilità e l’evitabilità dell’evento dannoso nonchè circa il fatto che la società non avesse adottato tutte le misure ragionevolmente idonee ad evitarlo (senza che le conclusioni del CTU siano contrastate nell’unico modo idoneo a mandare assolta la ricorrente, cioè con l’allegazione di aver provato in giudizio che anche se il sistema di ancoraggio fosse stato quello individuato dal consulente tecnico il danno si sarebbe ugualmente verificato ovvero che si trattasse di misure eccezionali tali da non potersi pretendere alla stregua della diligenza richiesta nella custodia, secondo quanto sopra).

In conclusione, il primo motivo è inammissibile.

2.- Il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale riguardano i rapporti tra la ricorrente e la UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. (già denominata Fondiaria – SAI S.p.A.) e sono formulati nei seguenti termini:

– secondo motivo: “insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, in punto insussistenza della garanzia assicurativa; violazione e falsa applicazione degli artt. 1341 e 1342 c.c. – e dell’art. 1366 c.c. – Insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto. La ricorrente censura l’interpretazione che la Corte di merito ha dato all’art. 1 A) lett. a) delle condizioni generali di contratto, che copriva i danni alle cose che la Alaggi & Vari aveva in custodia: il giudice ha ritenuto che la copertura fosse limitata ai danni cagionati dalle cose in custodia a terzi estranei al rapporto di custodia con la società (cioè fosse limitata alla responsabilità aquiliana e non estesa alla responsabilità contrattuale), ma che vi fosse un’estensione alla responsabilità contrattuale, realizzata con la clausola di cui all’art. B) lett. b), che prevedeva la garanzia ai danni riportati dai natanti “in consegna o custodia e ormeggiati negli appositi moli” con una significativa limitazione di massimale (da Lire tre miliardi a Lire cinquanta milioni); ha inoltre valorizzato “la clausola aggiunta a macchina in calce alla polizza”, per la quale ha ritenuto che la garanzia di cui alla clausola della lettera B) fosse, a sua volta, estesa “alle operazioni di rimessaggio, manutenzione, carico e scarico delle imbarcazioni e a tutte le operazioni necessarie di pulizia e di custodia”; perciò, ha riconosciuto il diritto alla garanzia anche per i danni alla barca de qua che non si trovava ormeggiata (cioè in acqua) ma era in rimessaggio (cioè “alata”), ma nei limiti di Lire 50.000.000 per sinistro (quindi con riduzione ad Euro 11.620,50 per il concorso del risarcimento dei danni subiti da altro natante per lo stesso sinistro, applicata la franchigia). La ricorrente sostiene che le clausole dovrebbero essere interpretate diversamente, secondo il seguente percorso logico: la clausola aggiunta a macchina in calce conterrebbe la definizione dell’oggetto sociale dell’assicurata ai fini dell’individuazione delle attività assicurate; la clausola di cui all’art. 1 lett. A) – nella parte in cui alle voci “esclusioni” di cui alla lett. a) escluderebbe i danni alle cose in custodia – sarebbe nulla per contrasto con l’individuazione dell’oggetto della copertura risultante dalla clausola dattiloscritta e comunque perchè configurerebbe un’illegittima esclusione della responsabilità dell’assicuratore per i danni alle cose in custodia, in violazione dell’art. 1229 c.c.; inoltre essa sarebbe in contrasto con altra clausola, non considerata dal giudice a quo (lettera B delle condizioni particolari);

– terzo motivo: “insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, in punto insussistenza della garanzia assicurativa – violazione e falsa applicazione degli artt. 1363, 1366 e 1370 c.c.. Insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto”. La ricorrente censura lo stesso passaggio motivazionale riassunto trattando del secondo motivo, sotto un differente aspetto. Riporta la clausola della polizza relativa alla “descrizione del rischio” e sostiene che essa non sarebbe stata interpretata secondo i canoni ermeneutici indicati in rubrica, perchè, individuando chiaramente i rischi per i quali la società aveva inteso assicurarsi, detta clausola avrebbe compreso tutti i rischi derivanti dall’esercizio della sua attività ivi analiticamente descritta, e per tutti sarebbe stato previsto il massimale di polizza di Lire 3.000.000.000 (Euro 1.549.370,69).

2.1.- Entrambi i motivi sono inammissibili.

Per quanto riguarda i vizi di motivazione, va richiamato quanto già detto a proposito della modifica apportata all’art. 360 c.p.c., n. 5, dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito nella L. n. 134 del 2012, che non consente più la denuncia contenuta invece in tutti e due i motivi – di motivazione insufficiente o contraddittoria.

Per quanto riguarda i vizi di violazione di legge, con riferimento in particolare ai criteri di interpretazione del contratto, i motivi sono inammissibili – non solo perchè finiscono per prospettare interpretazioni alternative a quella sulla quale il giudice di merito ha convincentemente argomentato – ma soprattutto perchè tutti e due si fondano sulle clausole contrattuali di cui all’art. 1 A lett. a) delle condizioni generali e B) lett. b) delle condizioni particolari nonchè sulla clausola dattiloscritta aggiunta in calce alla polizza, sulla cui interpretazione questa Corte dovrebbe appunto esercitare il controllo di legittimità; tuttavia questo è reso impossibile dal fatto che il contenuto di dette clausole è dato per scontato dalla ricorrente, ma non è affatto riportato in ricorso in modo chiaro e completo.

In particolare, della prima clausola è riportata soltanto la rubrica (a pag. 34); la seconda e la terza sono riportate solo in parte e per di più nel contesto della trascrizione della comparsa conclusionale (pag. 37), senza che si riesca a comprendere se si tratti della comparsa depositata nel primo grado (come sembrerebbe dalla premessa) ovvero nel secondo grado (come sembrerebbe dal contenuto, che critica la sentenza del Tribunale). Alla pag. 48 del ricorso è riportata una clausola (indicata come “clausola relativa alla descrizione del rischio e clausole aggiuntive”), della quale non vi è traccia in sentenza, così come di quella (lett. B delle condizioni particolari) riportata alla pag. 43: su entrambe la ricorrente ampiamente argomenta ponendo questioni che appaiono nuove, perchè non risultano essere state poste nei pregressi gradi di giudizio.

Per di più, il ricorso non indica in quale punto dei fascicoli di parte la polizza, le condizioni generali e le condizioni particolari del contratto di assicurazione siano reperibili.

Risulta perciò violato l’art. 366 c.p.c., n. 6, atteso che, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., n. 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità (Cass. S.U. n. 28547/08 e n. 7161/10, nonchè Cass. ord. n. 7455/13 ed altre).

In conclusione, il ricorso principale è inammissibile.

3.- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale comporta, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, la dichiarazione di inefficacia del ricorso incidentale proposto da ACE European Group Ltd (già ACE Insurance S.A.- N.V.). Questo è stato spedito per le notificazioni a mezzo posta il 21 febbraio 2014; poichè la sentenza impugnata è stata pubblicata il 30 novembre 2012, il ricorso incidentale è tardivo. Quindi, ha perso efficacia perchè l’impugnazione principale è stata dichiarata inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza nei rapporti tra la ricorrente ed UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. e si liquidano come da dispositivo.

La soccombenza reciproca consente di compensare le spese del giudizio di legittimità tra la ricorrente principale e la ricorrente incidentale.

Avuto riguardo al fatto che i ricorsi sono stati notificati dopo il 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte, decidendo sui ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore di UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A., che liquida nell’importo complessivo di Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Compensa le spese del giudizio di legittimità tra ricorrente principale e ricorrente incidentale.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016

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