Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20657 del 07/10/2011

Cassazione civile sez. I, 07/10/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 07/10/2011), n.20657

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28185/2005 proposto da:

RETE 8 S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLA CAMILLUCCIA 785, presso l’avvocato CHIOLA Claudio, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BELLOMI ALESSANDRO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4461/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2011 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato CLAUDIO CHIOLA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La s.r.l. Rete 8, titolare di concessione per radiodiffusione televisiva in ambito locale in base a decreto emesso nell’aprile 1994 dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, conveniva in giudizio l’Amministrazione dinanzi al Tribunale di Roma, deducendo: a) che, stante la natura recettizia del decreto di concessione, il relativo canone non era dovuto che dalla data di comunicazione del provvedimento, cioè dal febbraio 1995; b) che tale canone doveva, a norma della L. n. 223 del 1990, art. 22, essere quantificato nella misura fissa annuale indicata dalla legge e non – come disposto nel decreto-moltiplicando tale somma per il numero di ambiti territoriali raggiunti dall’emittente. Il Tribunale, accogliendo la prima argomentazione, escludeva la debenza del canone per l’anno 1994 (la cui effettiva corresponsione da parte della attrice non riteneva provata), ritenendo assorbita la seconda questione relativa al calcolo del canone dovuto.

2. Proposto appello da parte del Ministero, e appello incidentale da parte della società concessionaria – che insisteva per il calcolo del canone in misura fissa e per la restituzione della somma indebitamente versata -, la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza impugnata, condannava la Rete 8 s.r.l. al pagamento, a titolo di canoni concessori per gli anni 1994 e 1995, della somma di Euro 45.280,36 oltre interessi e due terzi delle spese di lite di entrambi i gradi. Riteneva la Corte: a) che al decreto di concessione non può attribuirsi natura recettizia, e quindi il canone era dovuto sia per l’anno 1994 (dal mese di aprile) sia per l’anno 1995; b) che detto canone era dovuto – corrispondentemente a quanto disposto dalla L. n. 223 del 1990 per le emittenti nazionali delle quali identifica i bacini di utenza – per ciascuna emittenza locale, si che andava moltiplicato per i bacini di utenza serviti, che nella specie la stessa concessionaria ammetteva essere tre, avendo trasmesso nelle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Toscana; c) che pertanto, calcolando la residua somma da corrispondere (oltre quella già versata) per la frazione dell’anno 1994, e quella per l’intero 1995, la concessionaria era debitrice della somma indicata in dispositivo.

3. Avverso tale sentenza, resa pubblica in data 18 ottobre 2004, Rete 8 srl ha, con atto la cui notifica è stata richiesta il 10 novembre 2005, proposto ricorso a questa Corte affidato a due motivi, illustrati anche da memoria. Resiste il Ministero delle Comunicazioni con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1990, art. 22, comma 1, lett. b). Sostiene che tale disposizione prevede espressamente, per le concessioni per riadiodiffusioni televisive in ambito locale, il solo pagamento del canone nella misura fissa di L. 20 milioni, aumentato del 16,9 % a seguito del D.M. 18 febbraio 1994; che la moltiplicazione del canone anzidetto per i bacini di utenza è prevista, dalla lett. d) dello stesso art., per le sole concessioni per radiodiffusione in ambito nazionale; che la L. n. 422 del 1993, art. 6 bis, di conversione del D.L. n. 323 del 1993 non ha modificato tali criteri. 1.1 Con il secondo motivo, denunzia la omessa motivazione in ordine alla misura del canone, con particolare riferimento al criterio in base al quale è stato effettuato il calcolo di tre bacini di utenza fa anche riferimento ad una giurisprudenza amministrativa in tal senso.

2. Il primo motivo è fondato. La L. n. 233 del 1990, art. 22, comma 1, lett. b), (che il D.L. n. 323 del 1993, art. 6 bis, ha mantenuto fermo per tutto il periodo fino al 31.12.1994) prevede per le concessioni per radiodiffusione televisiva in sede locale un canone determinato dalla legge in misura fissa, mentre la distinta norma della lett. d) prevede per le sole concessioni in ambito nazionale un canone risultante dalla moltiplicazione di tale misura fissa per ogni bacino di utenza televisiva previsto dal piano di assegnazione delle frequenze. La sentenza impugnata non illustra le ragioni del suo convincimento in ordine alla determinazione del canone per le concessioni in sede locale. Tuttavia una siffatta soluzione interpretativa, che equipari a detti fini le concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito locale e nazionale, si pone in netto contrasto con la distinta regolamentazione chiaramente risultante dal raffronto tra le suddette disposizioni normative. Ne deriva – conformemente all’orientamento già più volte espresso sul punto dai Giudici Amministrativi (cfr. ex multis T.A.R. Abruzzo n. 660/1998) – che, per il periodo fino al 31 dicembre 1994, il canone per radiodiffusione televisiva in sede locale – a differenza di quello per le concessioni in sede nazionale – deve ritenersi determinato, ai sensi della L. n. 233 del 1990, art. 22, comma 1, lett. b), in una cifra fissa, non dipendente dal numero di bacini di utenza.

3. Si impone dunque la cassazione della sentenza impugnata (restando assorbito il secondo motivo) ed il rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà sulle domande proposte dalle parti applicando il principio di diritto suesposto, regolando anche le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA