Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20656 del 31/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/08/2017, (ud. 07/04/2017, dep.31/08/2017),  n. 20656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10199/2016 proposto da:

S.A.F., S.F., S.P.,

S.C.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NICOTERA 29, presso

lo studio dell’avvocato GIORGIO ALLOCCA, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANTONIO MARIA DI POGGIO;

– ricorrenti –

contro

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA, in persona del Funzionario

Procuratore dell’Ufficio Legale, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA OMBRONE, 14, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GAPUTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO BELLONI;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO LO di MILANO, depositata il

20/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/04/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI

VIRGILIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

Premesso:

Con ordinanza ex artt. 348 bis e ter c.p.c., la Corte d’appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta da S.F., P., A.F. e C.F.M., sulla base dei rilievi partitamente svolti in relazione ai motivi d’appello.

Ricorrono avverso detta ordinanza i sigg. S., sulla base di un unico motivo, inteso a censurare il vizio di motivazione dell’ordinanza in oggetto, in relazione alla questione del superamento del tasso soglia.

Il Banco di Desio e della Brianza ha depositato controricorso, facendo valere profili di inammissibilità ed infondatezza del ricorso.

Rileva quanto segue.

Deve ritenersi inammissibile il ricorso proposto avverso l’ordinanza resa dalla Corte d’appello ex artt. 348 bis e ter c.p.c., ed inteso a far valere questioni di merito.

Ed infatti, come affermato nella recente pronuncia delle S.u. del 2/2/2016, n. 1914, l’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348 ter c.p.c., è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l’inosservanza delle specifiche previsioni di cui all’art. 348 bis c.p.c., comma 2 e art. 348 ter c.p.c., comma 1, primo periodo e comma 2, primo periodo), purchè compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso, mentre “deve altresì escludersi che l’ordinanza in esame sia impugnabile con censure riguardanti il “merito” della controversia, giusta la Previsione di ricorribilità per cassazione della sentenza di primo grado e quindi la non definitività,sotto questo profilo, dell’ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c.”

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in Euro 6000,00, oltre Euro 100,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2017

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