Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20656 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. I, 31/07/2019, (ud. 24/06/2019, dep. 31/07/2019), n.20656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giusep – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11130/2014 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliata in Roma, Viale Bruno Buozzi

87, presso lo studio dell’avvocato Massimo Colarizi, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Ermes Coffrini, in

forza di procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Provincia Reggio Emilia, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Tacito 23, presso lo studio

dell’avvocato Claudio Macioci, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Francesca Preite, in forza di procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

Comune di Correggio, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Piazza della Cancelleria 85 presso

lo studio dell’avvocato Carolina Migliorini e rappresentato e difeso

dagli avvocati Giorgio Bertolani e Giovanni Bertolani, in forza di

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2194/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 10/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/06/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. F.G. ha convenuto in giudizio dinanzi alla Corte di appello di Bologna il Comune di Correggio e la Provincia di Reggio Emilia, proponendo opposizione alla stima avverso la determinazione dell’indennità di espropriazione con riferimento ad alcuni terreni censiti a catasto al foglio (OMISSIS), espropriati con decreto del 23/4/2007.

Si è costituito in giudizio il solo Comune di Correggio, chiedendo declaratoria di inammissibilità o il rigetto delle domande degli attori.

La Corte di appello di Bologna con sentenza del 10/12/2013 ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comune di Correggio e ha determinato l’indennità di espropriazione spettante all’attrice nella somma di Euro 255.954,60, oltre interessi legali sulla differenza rispetto alla somma già depositata, e l’indennità di occupazione nella somma di Euro 103.618,75 oltre interessi legali, a spese interamente compensate.

La Corte di appello ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie, in cui il decreto di esproprio era stato emesso il 10/6/2002, il Testo Unico delle espropriazioni di cui al D.P.R. n. 327 del 2001; ha escluso la legittimazione passiva del Comune di Correggio, quale mera autorità emittente del decreto; ha ritenuto che i fondi espropriati avessero destinazione agricola non edificabile; ha ritenuto intoccabile, in difetto di domande riconvenzionali in tal senso, la stima effettuata dalla Commissione Provinciale alla quale l’attrice aveva finito con l’aderire; ha valutato nel 20% la perdita di valore della residua parte di fondo non espropriata, così riducendo la percentuale del 35% stimata dal C.t.u., a cui l’attrice aveva aderito; ha determinato correlativamente l’indennità di occupazione; ha compensato le spese fra l’attrice e il Comune perchè il Comune aveva resistito nel merito, e tra l’attrice e la Provincia, in considerazione del remissivo atteggiamento di quest’ultima, non costituitasi in giudizio.

2. Con atto notificato il 24/4/2014, avverso la predetta sentenza, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione F.G., svolgendo due motivi, diretti contro la Provincia di Reggio Emilia e solo in funzione di “notiziato del ricorso” al Comune di Correggio; a tal proposito la ricorrente F., pur non condividendo la decisione sul punto, dichiara di volersi acquietare al dictum della Corte di appello, procedendo alla notifica nei suoi confronti come mera litis denuntiatio.

Con controricorso notificato il 3/6/2014 la Provincia di Reggio Emilia ha resistito al ricorso avversario, eccependo preliminarmente l’invalidità della procura non qualificabile come speciale, come prescritto dalla legge.

Con atto notificato il 5/6/2014 ha proposto controricorso il Comune di Correggio, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione.

Con controricorso rispetto al ricorso, ritenuto incidentale, del Comune di Correggio, notificato il 17/6/2014, la ricorrente principale F.G. ne ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità in assenza di deduzione di motivi e per totale carenza di interesse.

La ricorrente e il Comune di Correggio hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In linea preliminare la Provincia di Reggio Emilia ha eccepito l’inammissibilità del ricorso di F.G. per carenza di procura speciale, non essendovi accenni nella procura stesa in calce al ricorso che essa sia stata rilasciata on specifico riferimento al giudizio di legittimità, alla sentenza oggetto di impugnazione e alle parti in giudizio. Analoga eccezione è stata sollevata anche dal Comune di Correggio.

L’eccezione è infondata.

Il mandato apposto in calce (come in questo caso) o a margine del ricorso per cassazione è, per sua natura, speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso od alla sentenza contro la quale si rivolge, poichè il carattere di specialità è deducibile dal fatto che la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa si riferisce (Sez. 6 – 3, n. 1205 del 22/01/2015, Rv. 634038 – 01; Sez. 6 – 2, n. 18468 del 01/09/2014, Rv. 632042 – 01; Sez. 3, n. 26504 del 17/12/2009, Rv. 610998 – 01).

2. Il ricorso è stato notificato dalla ricorrente F.G. al Comune di Correggio solo ai fini della litis denuntiatio (pag. 1, pag. 12, senza formulare alcuna domanda nei suoi confronti e anzi dichiarando espressamente (pag.12) “di acquietarsi di fronte al dictum della Corte di appello”.

Il Comune di Correggio ha notificato controricorso, chiedendo di dichiarare inammissibile, improcedibile e rigettare il ricorso principale e di confermare la sentenza della Corte di appello di Bologna, instando comunque in subordine per l’accoglimento di tutte le eccezioni rassegnate in primo grado, cautelativamente ritrascritte, riproposte e ribadite.

Condivisibilmente la ricorrente principale osserva che il Comune di Correggio è palesemente sfornito di interesse a contraddire in ordine al contenuto del ricorso, non essendo stata impugnata la sentenza della Corte bolognese quanto alle statuizioni rese nei suoi riguardi, alle quali, al contrario, è stata prestata espressa acquiescenza; nè poteva il Comune controricorrente per ottenere la conferma di una sentenza che nei suoi riguardi non è stata impugnata, nè, tantomeno, impugnare incidentalmente la pronuncia, evenienza comunque da escludersi in assenza di motivi di censura e di richiesta di conferma di un decisum non impugnato.

3. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 33, comma 1, punto 3, quanto all’indennità “di scorporo”, nonchè omesso esame di fatto decisivo per il giudizio.

3.1. Nonostante la dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 180/2011, la ricorrente aveva dichiarato di accettare le determinazioni della Commissione Provinciale in punto indennità di espropriazione; analogamente la ricorrente aveva accettato le conclusioni del C.t.u. in tema di c.d. “danno da scorporo”, che pur aveva sottoposto a critiche e censure.

Secondo la ricorrente, la Corte, nel motivare la sua diversa opinione rispetto a quella del perito d’ufficio, avrebbe dovuto anche considerare le puntuali osservazioni del consulente di parte attrice, imperniate sul frazionamento del corpo poderale A in parti separate dall’asse stradale e di difficile coltivazione.

Il C.t.u. non aveva contestato nel merito le osservazioni del consulente di parte F.; era erronea l’affermazione dell’inesistenza in atto di regimi di drenaggio o coltivazioni particolari; il consulente di parte F. non aveva affatto riconosciuto il vantaggio apportato al fabbricato per la possibile trasformazione in civile abitazione.

Le considerazioni addotte dalla Corte per andare in contrario avviso rispetto al C.t.u. erano di carattere estemporaneo e non giustificate da quanto addotto a conforto delle conclusioni raggiunte.

3.2. Il riferimento al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 33 è evidentemente incongruo perchè alla fattispecie non è stato ritenuto applicabile ratione temporis il Testo unico di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, alla luce della disciplina di cui all’art. 57 in punto regime intertemporale, poichè la dichiarazione di pubblica utilità risaliva al 10/6/2002.

3.3. In ogni caso, anche con riferimento al pregresso regime di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 40 la Corte di appello non ha affatto omesso di considerare il fatto della perdita di valore della parte non espropriata, motivando ampiamente il proprio dissenso rispetto alla valutazione complessiva espressa dal C.t.u. (in misura del 35%), ritenuta solo enunciata e non adeguatamente motivata, e ha dato ampiamente conto con l’esposizione di sei specifici fattori (rubricati sotto le lettere da a) ad f) di pag. 7) che influenzavano la sua valutazione delle ragioni che giustificavano l’applicazione del diverso coefficiente del 20%.

Al riguardo la ricorrente manifesta un dissenso che sconfina ampiamente nel merito, incensurabile in sede di legittimità, e comunque si riferisce genericamente a mere diverse valutazioni esposte dal proprio consulente di parte.

4. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 92 c.p.c.

4.1. La compensazione delle spese nei confronti della Provincia non era giustificata dalla soccombenza reciproca; era di tutta evidenza che la Provincia aveva demandato le sue difese al Comune di Correggio che aveva contestato le conclusioni della commissione provinciale; l’atteggiamento remissivo apprezzato dalla Corte non era accompagnato da un comportamento attivo finalizzato a concludere la vicenda nei termini richiesti dall’attrice.

4.2. La censura è fondata.

Con riferimento alla presente controversia, radicata nel 2006 e quindi prima delle innovazioni apportate all’art. 92 c.p.c., comma 2, dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 (art. 45, comma 11), con decorrenza 4/7/2009 e applicabili ai giudizi instaurati successivamente, trova applicazione ratione temporis l’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo previgente che ammetteva la compensazione in presenza di “altri giusti motivi esplicitamente indicati nella motivazione”.

In tema di regolamento delle spese di lite, nella vigenza del regime giuridico introdotto con la novella dell’art. 92 c.p.c.recata dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a), l’espressa motivazione della compensazione delle spese processuali è sottoposta al sindacato di legittimità in ordine alla verifica dell’idoneità in astratto delle ragioni poste a fondamento della pronuncia. Ne consegue che la radicale incoerenza tra la giustificazione esplicita dei “giusti motivi” posti a base della compensazione, nella specie dovuta alla peculiarità e controvertibilità delle questioni oggetto del contendere, e le ragioni del di rigetto della domanda, derivante da accertato difetto di allegazione e prova costituiscono violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (Sez. 3, n. 13767 del 31/05/2018, Rv. 648712 – 01).

Nella fattispecie il giusto motivo è stato colto dalla Corte bolognese nella mancata costituzione in giudizio della Provincia, apprezzata come condotta “remissiva”, così assegnando incongruamente alla contumacia, comportamento processualmente neutro, un valore implicitamente ricognitivo che nel nostro ordinamento non possiede, anche a prescindere dallo specifico contesto processuale caratterizzato anche dalla difesa nel merito da parte del Comune di Correggio, poi dichiarato carente di legittimazione passiva.

Questa Corte ha spesso ripetuto che ai fini della distribuzione dell’onere delle spese del processo tra le parti l’essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l’aver dato causa al giudizio e che la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace, o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l’accertamento giudiziale (Sez. 1, n. 6722 del 10/12/1988); non può avere perciò rilievo alcuno, ai fini dell’applicazione della disciplina fissata nell’art. 92 c.p.c., la circostanza che la parte che ha dato causa al processo abbia poi omesso di costituirsi in esso e comunque di dispiegare attività difensiva; a tale condotta va attribuita valenza totalmente neutra, in quanto inidonea a costituire indice di esclusione del dissenso e addirittura di adesione all’avversa richiesta e che anzi può semmai considerarsi espressione di mera indifferenza rispetto alle ragioni di economia che dovrebbero indurre le parti (specie quelle pubbliche) all’adozione di ogni cautela utile ad evitare inutili dispendi di energia processuale (Sez. 6-5, n. 373, del 13/1/2015; Sez. 3, n. 4485 del 28/03/2001).

4.3. La sentenza sul punto deve essere cassata; decidendo nel merito, la Corte condanna la Provincia di Reggio Emilia a rifondere alla ricorrente le spese processuali del giudizio di merito nella somma complessiva di Euro 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.

5. Quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, le spese della ricorrente dovranno essere rifuse, in solido tra loro, dalla Provincia di Reggio Emilia e dal Comune di Correggio, che ha immotivatamente resistito al ricorso in evidente difetto di domande nei suoi confronti, nella misura del 30% (tenuto conto del limitato accoglimento del ricorso), liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE

accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna la Provincia di Reggio Emilia al pagamento delle spese del giudizio di merito in favore della ricorrente, liquidate nella somma di Euro 5.000,00 per compensi, oltre al 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge;

condanna i controricorrenti Provincia di Reggio Emilia e Comune di Correggio,in solido tra loro, al pagamento del 30% delle spese del giudizio di legittimità in favore della ricorrente, liquidate, per tale quota, nella somma di Euro 1.000,00 per compensi, oltre, 15% rimborso spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 24 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

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