Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20656 del 13/10/2016

Cassazione civile sez. III, 13/10/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 13/10/2016), n.20656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22135/2013 proposto da:

COMUNE CASNIGO, (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore,

domiciliato ex lege in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CLEMENTE MONTAGNOSI

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

IMPIANTI POLISPORTIVI SPA in persona del Presidente e legale

rappresentante VALOTI GIORGIO, domiciliata ex lege in ROMA presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato RAFFAELLA SONZOGNI giusta procura speciale a margine

del controricorso;

SCA.MO.TER. SPA in liquidazione volontaria e concordato preventivo,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. MORDINI, 14, presso lo

studio dell’avvocato MARIA LUDOVICA POLTRONIERI, rappresentata e

difesa dall’avvocato LAURA GARGANO giusta procura speciale a margine

del controricorso;

ALLIANZ S.P.A. (già R.A.S. conferitaria dell’Azienda LLOYD ADRIATICO

SPA in persona dei procuratori Dr.ssa G.A. e Dr.

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo

studio dell’avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la rappresenta e difende

giusta procura in calce al controricorso;

G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 8, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CRISCI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO BENEDETTI giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 925/2012 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 11/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;

udito l’Avvocato CLEMENTE MONTAGNOSI;

udito l’Avvocato FRANCESCO CRISCI;

udito l’Avvocato LAURA GARGANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Il Comune di Casnigo propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Brescia che ha dichiarato inammissibile il suo appello per mancata integrazione del contraddittorio, come disposto dall’ordinanza del 4 marzo 2009 del consigliere istruttore. Il ricorso è affidato a 2 motivi; resistono con controricorso Impianti Polisportivi S.p.A., G.S., Allianz S.p.A. (già LLOYD Adriatico Spa), SCA.MO.TER S.p.A.. Hanno depositato memoria il Comune di Casnigo, Impianti Polisportivi S.p.A., G.S. e Allianz S.p.A..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso deduce violazione dell’art. 331 c.p.c., sostenendo che la natura della causa non fosse tale da ritenersi inscindibile nel rapporto tra tutte le parti del giudizio di primo grado ed osservando che, infatti, la sentenza della Corte d’appello non aveva speso una parola per giustificare tale natura inscindibile.

2. Premesso che il ricorso non sembra rispettoso dei dettami dell’art. 366 c.p.c., n. 6, soprattutto con riferimento al principio di autosufficienza (non essendo allegata, nè riprodotta, l’ordinanza con cui veniva ordinata l’integrazione del contraddittorio e dei cui presupposti di validità in questa sede si vuole discutere), va comunque rilevata l’infondatezza, quale ragione più liquida, dello stesso.

3. Nel giudizio di risarcimento del danno, la controversia insorta tra più convenuti coobbligati in solido circa l’individuazione del soggetto responsabile in via esclusiva o prevalente dell’illecito dal quale l’attore assume di avere risentito ragione di danno, si configura, sul piano processuale, come causa dipendente dalla controversia concernente la definizione dei rapporti che legano detti condebitori solidali al creditore comune, e, come tale, assoggettata al regime della conservazione necessaria del litisconsorzio instaurato nella precedente fase di giudizio, in virtù di quanto stabilito dall’art. 331 c.p.c., il cui ambito di applicazione non è circoscritto alle cause “inscindibili”, ma si estende anche a quelle “tra loro dipendenti” (Sez. U, Sentenza n. 3074 del 03/03/2003, Rv. 560779). Qualora il convenuto chiami in causa un terzo per ottenere la declaratoria della esclusiva responsabilità di questo e la propria liberazione dalla pretesa dell’attore, si è in presenza di cause inscindibili, legate da un nesso di litisconsorzio necessario processuale, che, permanendo la contestazione in ordine all’individuazione dell’obbligato, non viene meno neppure in sede di impugnazione (Sez. 2, Sentenza n. 17482 del 12/10/2012, Rv. 624142).

4. Or bene, risulta dallo stesso ricorso che l’impresa B. (chiamata dalla convenuta SCAMOTER, che la riteneva responsabile esclusiva; cfr. memoria memoria di parte ricorrente, pag. 6) chiamava in causa l’impresa Be., sostenendo la esclusiva responsabilità di quest’ultima per i danni lamentati dal Comune (cfr. pagina 8 del ricorso), con il che, appunto, si verificava un (doppio) caso di litisconsorzio necessario per inscindibilità delle cause. Con la memoria difensiva il ricorrente afferma che il giudice di primo grado aveva statuito il non luogo a provvedere sulla domanda di manleva prodotta da B., ma si tratta di affermazione apodittica, non essendo certo sufficiente il generico richiamo alla sentenza di primo grado. In ogni caso, nulla si dice circa la chiamata di B. da parte di SCAMOTER, che la riteneva esclusiva responsabile dei danni.

5. Peraltro, il ricorso, laddove contesta l’ordinanza di integrazione del contraddittorio, non è sufficientemente specifico e autosufficiente, atteso che il giudizio di inscindibilità presuppone l’esame degli atti di chiamata di terzo, che nel caso di specie non sono stati allegati, non vengono riprodotti nel corpo del ricorso, nè si indica se e dove siano presenti nel fascicolo pervenuto a questa Corte. Nè, d’altronde, il giudice di legittimità può sopperire alla mancanza di specificità del ricorso andando a ricercare nel fascicolo non solo gli atti su cui si fondano i motivi di impugnazione, ma altresì individuando, al loro interno, i passaggi rilevanti. Il motivo, dunque, non può essere accolto.

6. Con un secondo motivo deduce violazione degli artt. 91-97 c.p.c., censurando l’attribuzione delle spese legali in capo al solo appellante, nonostante l’ordine di integrazione del contraddittorio sia stato rivolto a tutte le parti costituite, su cui pertanto gravava l’onere dell’integrazione.

7. Questo secondo motivo è inammissibile; innanzitutto per il principio d’autosufficienza del ricorso per cassazione, valido oltrechè per il vizio di cui all’art. 360, n. 5, anche per quello di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente che denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto non può limitarsi a specificare solo la singola disposizione di cui si denunzia, appunto, la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti d’operatività di detta violazione (Sez. L, Sentenza n. 6972 del 04/04/2005, Rv. 581158). Quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione e falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina; diversamente il motivo è inammissibile, in quanto non consente alla Corte di Cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Sez. 3, Sentenza n. 828 del 16/01/2007, Rv. 593743); nel caso di specie, la violazione di legge non viene minimamente illustrata.

8. Di fatto, il motivo introduce una censura in ordine ad una valutazione di merito, senza che, peraltro, si attacchi in modo specifico un passaggio della sentenza, limitandosi la parte a personali considerazioni sulla opportunità di compensare le spese di lite, peraltro dimenticando che ella stessa aveva dato origine alla controversia mediante l’atto di impugnazione, per cui affatto illogica si presenta la decisione del giudice di secondo grado di addossargli le spese sostenute dalle parti, che si sono inutilmente costituite.

9. Il mancato accoglimento del ricorso consente anche di superare l’eccezione preliminare di difetto di valida procura speciale, che, peraltro, era infondata, atteso che “Il principio della irrilevanza del mutamento dell’organo investito della rappresentanza processuale della persona giuridica, sulla regolarità del procedimento iniziato in forza di procura rilasciata dal precedente rappresentante, trova applicazione anche quando il mutamento avvenga dopo che la procura sia stata rilasciata, ma prima che il processo (o il grado del processo) sia attivato con il deposito in cancelleria o con la notificazione dell’atto” (Sez. L, Sentenza n. 26935 del 10/11/2008, Rv. 605755).

10. Consegue a quanto esposto il rigetto del ricorso; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti Impianti Polisportivi S.p.A., G.S., Allianz S.p.A., SCA.MO.TER S.p.A., liquidandole per ciascuno di essi in Euro 3.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso di spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016

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