Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20655 del 31/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/08/2017, (ud. 07/04/2017, dep.31/08/2017),  n. 20655

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7241/2016 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE CLODIO, 14,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA GRAZIANI, rappresentato e

difeso dall’avvocato FEDERICO VIERO;

– ricorrente –

contro

CO.VE SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2360/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 12/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/04/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI

VIRGILIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

Premesso che:

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 29/912/10/2015, ha respinto l’impugnazione del lodo pronunciato il 23/7/2013 tra le parti T.A. e CO.VE.srl in liquidazione, ritenendo inammissibile ex art. 829 c.p.c., comma 3, il primo motivo di impugnazione e parimenti inammissibile il secondo motivo, inteso a far valere il vizio di contraddittorietà della motivazione, in quanto rivolto in realtà a far valere violazione di diritto, e comunque infondato, posto che, contestata la contraddittorietà interna alla motivazione, risultava di contro esattamente ricostruibile l’iter logico seguito dal Collegio arbitrale.

Ha proposto ricorso il T., facendo valere il vizio ex art. 829 c.p.c., n. 11.

L’intimata società non ha svolto difese.

Rileva quanto segue:

La Corte d’appello ha escluso la sussistenza del vizio denunciato ex art. 829 c.p.c., n. 11, di contraddittorietà della motivazione del lodo, richiamando l’orientamento del S.C., in relazione al vizio ex art. 829, comma 1, n. 4, corrispondente al vizio riprodotto sub n. 11 dell’articolo cit. con la modifica di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, secondo cui in tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 4, per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l'”iter” logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale, e rilevando che nella specie la contraddittorietà fatta valere era interna alla motivazione, ma era di contro chiaro l’iter logico seguito dal Collegio arbitrale, nel ritenere l’incompletezza dei dati catastali dell’immobile nel preliminare, sì da richiedere l’inammissibile integrazione della volontà delle parti, e nell’evidenziare l’impossibilità di sostituirsi all’onerato per la necessaria dichiarazione di conformità, in ogni caso esclusa stante le difformità non sanabili (così le pronunce 28/5/2014, n. 11895 e 25/1/2016, n. 1258).

A fronte di detti argomenti, il ricorrente reitera la deduzione del vizio ex art. 829 c.p.c., n. 11, che riguarda il lodo arbitrale e non già la sentenza resa dalla Corte d’appello in sede di impugnazione del lodo, per la gran parte del motivo ha riguardo inammissibilmente al lodo, alle udienze svoltesi avanti al Collegio arbitrale, con la designazione di CTU, ai chiarimenti resi dallo stesso agli Arbitri, alle osservazioni allegate al verbale d’udienza dell’8/2/2012; sostiene che la Corte del merito avrebbe senza alcuna motivazione disatteso i chiarimenti e le conclusioni del CTU; addebita al Giudice territoriale l’erronea affermazione della impossibilità della pronuncia ex art. 2932 c.c., in mancanza dei dati catastali per indeterminatezza dell’oggetto, vizio che, in tesi, costituirebbe violazione di norma di diritto.

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso; non si dà pronuncia sulle spese, non essendosi costituita l’intimata.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2017

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