Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20655 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. I, 31/07/2019, (ud. 24/06/2019, dep. 31/07/2019), n.20655

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giusep – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9865/2014 proposto da:

Comune di Furnari, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Gregorio VII 474, presso lo studio

dell’avvocato Domenico Arizzi, che lo rappresenta e difende, in

forza di procura speciale a margine del ricorso,

– ricorrente –

contro

S.C., e F.R., S.A.M.A.,

S.G., questi ultimi tre quali eredi di Si.Gi.,

elettivamente domiciliati in Roma, Lungotevere Mellini 24, presso lo

studio dell’avvocato Giovanni Giacobbe, che li rappresenta e difende

in forza di procura speciale a margine del ricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 235/2013 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI

GOTTO, depositata il 07/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/06/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. G. e S.C. hanno convenuto in giudizio il Comune di Furnari dinanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto con atto di citazione notificato il 9/5/1994, chiedendo l’accertamento dell’avvenuta occupazione acquisitiva dei loro fondi, siti nello stesso Comune, censiti al foglio (OMISSIS), da utilizzarsi per la realizzazione di una condotta sottomarina e della rete fognante, e la conseguente condanna al risarcimento del danno.

Si è costituito in giudizio in data 19/7/1994 il Comune convenuto, chiedendo il rigetto delle domande degli attori.

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto con sentenza del 7/6/2013 ha accolto le domande degli attori, accertando l’avvenuta occupazione acquisitiva dei terreni in questione e condannando il Comune di Furnari al risarcimento dei danni, quantificati nella somma di Euro 420.493,59, oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat e interessi legali sulla somma progressivamente rivalutata, e alla rifusione delle spese processuali.

Secondo il Tribunale, la giurisdizione competeva all’a.g.o.; la contestazione della titolarità attiva del rapporto controverso da parte del Comune convenuto era avvenuta tardivamente e contrastava comunque con le risultanze catastali e il giudicato esterno; la determinazione del danno doveva essere basata sul valore venale dei fondi al cui proposito occorreva riferirsi alla relazione del C.t.u., arch. A..

2. Avverso tale sentenza di primo grado ha proposto appello il Comune di Furnari, svolgendo sei motivi, a cui hanno resistito gli appellati S.C. e F.R., vedova S., S.A.M.A. e S.G.A., quali eredi e aventi causa dell’altra parte originaria Si.Gi., deceduto il (OMISSIS).

La Corte di appello di Messina con ordinanza del 20/1/2014 ex art. 348 bis c.p.c. ha dichiarato inammissibile l’impugnazione, con la condanna dell’appellante alla rifusione delle spese di lite.

3. Avverso la sentenza di primo grado e altresì, per quanto di ragione, avverso l’ordinanza della Corte messinese, con atto notificato il 24/3/2014 ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Furnari, svolgendo sette motivi.

Con atto notificato il 23/4/2014 hanno proposto controricorso gli intimati S.C. e F.R., vedova S., S.A.M.A. e S.G.A., quali eredi di S.G., chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione.

Entrambe le parti hanno depositato memoria; il Comune di Furnari ha, fra l’altro, segnalato di aver presentato un esposto-querela in data 23/2/2015 nei confronti dei consulenti tecnici d’ufficio ing. D. e arch. A., prospettando nella loro condotta il reato di cui all’art. 373 c.p..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3, quando è pronunciata l’inammissibilità, può essere proposto, a norma dell’art. 360, ricorso per cassazione nei confronti del provvedimento di primo grado; inoltre, quando l’inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4): è quindi escluso e il ricorso per vizio motivazionale di omesso esame di fatto decisivo controverso fra le parti.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348 ter c.p.c. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, solo limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l’inosservanza delle specifiche previsioni di cui agli artt. 348 bis c.p.c., comma 2, e art. 348 ter, comma 1, primo periodo e comma 2, primo periodo), purchè compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso, mentre non sono deducibili nè errores in iudicando (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nè vizi di motivazione, salvo il caso (che, però, trascende in violazione della legge processuale) della motivazione mancante sotto l’aspetto materiale e grafico, della motivazione apparente, del contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili ovvero di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (Sez. 3, 21/08/2018, n. 20861; Sez. 2, 22/02/2018, n. 4308).

In particolare la decisione che pronunci l’inammissibilità dell’appello per ragioni processuali, ancorchè adottata con ordinanza richiamante l’art. 348 ter c.p.c. ed eventualmente nel rispetto della relativa procedura, è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, poichè si tratta, nella sostanza, di una sentenza di carattere processuale che, come tale, non contiene alcun giudizio prognostico negativo circa la fondatezza nel merito del gravame, differendo, così, dalle ipotesi in cui tale giudizio prognostico venga espresso, anche se, eventualmente, fuori dei casi normativamente previsti (Sez. U, n. 1914 del 02/02/2016, Rv. 638370 – 01).

Deve quindi ritenersi inammissibile il ricorso proposto dal Comune di Furnari “per quanto di ragione” avverso l’ordinanza del 20/1/2014 della Corte di appello di Messina, se non nella parte – peraltro meramente consequenziale – in cui ha decisoriamente statuito sulle spese processuali (settimo motivo di ricorso).

2. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il Comune ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 166 e 167 c.p.c., alla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 92, al D.L. 14 aprile 1994, n. 235, art. 6.

2.1. Il Tribunale di Barcellona P.G. aveva erroneamente ritenuto che alla data del 6/5/1994 in cui era avvenuta la notifica dell’atto introduttivo del giudizio fosse entrata in vigore la riforma processuale della L. 26 novembre 1990, n. 353, i cui artt. 166 e 167 impongono al convenuto a pena di decadenza di costituirsi in giudizio almeno venti giorni prima dell’udienza indicata in atto di citazione, sollevando con la comparsa di risposta le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.

Il Tribunale aveva omesso di considerare che il D.L. 14 aprile 1994, n. 235, art. 6 aveva provveduto a sostituire nella L. n. 353 del 1990, art. 92 l’originaria data di entrata in vigore della novella (già slittata per effetto, dapprima, della L. 21 novembre 1991, n. 374, art. 50 e poi della L. 4 dicembre 1992, n. 477, art. 2, comma 5) differendola al 3/7/1994, successivamente beneficiando di ulteriori proroghe sino ad entrare definitivamente in vigore il 30/4/1995 per effetto del D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, art. 6 convertito con modificazioni in L. 6 dicembre 1994, n. 613.

2.2. Il motivo appare inammissibile per difetto di interesse, in quanto diretto contro una concorrente ratio decidendi della sentenza impugnata, sorretta anche da altri pilastri motivazionali.

La Corte ritiene tuttavia necessario per evidenti ragioni nomofilattiche correggere l’errore di diritto in cui è incorso il Giudice di primo grado, avallato dalla Corte messinese, che ha ritenuto che il Tribunale avesse ampiamente motivato circa la tardività della preliminare eccezione proposta da parte convenuta, errore che appare di tutta evidenza ed è stato chiaramente e ineccepibilmente messo a fuoco dalla parte ricorrente.

2.3. Non è vero infatti che vi sia stato un intervallo temporale in cui la novella processuale apportata dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, che aveva interessato, tra l’altro, gli artt. 166 e 167 c.p.c., introducendo un sistema di decadenze e preclusioni, sia entrata in vigore prima del 30/4/1995.

Secondo il Tribunale, al momento dell’instaurazione del procedimento (ossia il 6-7/5/1994) la L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 92, comma 2 indicava ancora come data di acquisto di efficacia della nuova disciplina la data del 2/1/1994; così argomentando, non ha tenuto conto del fatto che in quel momento era entrato in vigore il D.L. 14 aprile 1994, n. 235, il cui art. 6 aveva sostituito nella L. n. 353 del 1990, art. 92 (già sostituito prima dalla L. 21 novembre 1991, n. 374, art. 50 e poi dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, art. 2, comma 5) le parole “2 gennaio 1994″ con quelle ” “3 luglio 1994”.

Più in generale, vari atti normativi aventi forza di legge hanno differito, via via, nel tempo la data di entrata in vigore della riforma processuale prorogandola sino alla data, storica, di effettiva entrata in vigore, ossia il 30/4/1995 (L. 21 novembre 1991, n. 374, art. 50; L. 4 dicembre 1992, n. 477, art. 2, comma 5, D.L. 16 dicembre 1993, n. 521, art. 2; D.L. 14 febbraio 1994, n. 105, art. 6; D.L. 18 giugno 1994, n. 380, art. 6; D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, art. 6 convertito con modificazioni nella L. 6 dicembre 1994, n. 613).

E’ pur vero che i decreti legge del 1994 anteriori al D.L. n. 571 del 1994 non sono stati convertiti, ma al momento della notifica dell’atto introduttivo del presente giudizio, a maggio del 1994, era in vigore il D.L. 14 aprile 1994, n. 235, pubblicato in G.U. 18/04/1994 n. 89, il cui art. 6 aveva modificato nella L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 92 le parole “2 gennaio 1994”, laddove ricorrenti, con le seguenti “3 luglio 1994”.

Il D.L. 18 giugno 1994, n. 380, pubblicato in G.U. 18/06/1994 n. 141, coprendo tempestivamente il vuoto normativo prima della scadenza dei sessanta giorni per la conversione del decreto legge precedente, ha ulteriormente determinato lo slittamento al 18/12/1994.

Alla data indicata, quindi, non era in vigore il regime di decadenze e preclusioni previsto dai novellati artt. 166 e 167 c.p.c.

2.4. In ogni caso, occorre aggiungere che la tesi sostenuta dalla sentenza di primo grado è errata in punto di diritto.

Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicchè spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto; le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall’attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti; la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è quindi rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa. (Sez. U, n. 2951 del 16/02/2016, Rv. 638371 – 01).

Pertanto, anche se fosse entrata in vigore la novella processuale, come ritenuto dal Tribunale, l’eccezione sollevata dal Comune non avrebbe potuto essere considerata tardiva.

2.5. Esigenze nomofilattiche imponevano alla Corte di rilevare quanto sopra esposto nei due punti precedenti, anche se la questione sollevata non è affatto decisiva, poichè diretta contro una concorrente ratio decidendi della sentenza di primo grado, che ha comunque ritenuto che l’eccezione, ritenuta inammissibile, fosse anche infondata, per una duplice ragione, ossia (a) la titolarità dei fondi espropriati in capo agli attori sulla base delle risultanze catastali e (b) il passaggio in giudicato della sentenza 189 del 24/5/1994 della Corte di appello di Messina, costituente giudicato esterno, che aveva accertato in capo agli attori la qualità di proprietari dei fondi occupati.

Come si vedrà, tali ragioni non sono state adeguatamente confutate.

3. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 2697 c.c. e all’art. 115 c.p.c.

3.1. Secondo il Comune, aveva errato il Tribunale a ritenere sufficienti per integrare la necessaria prova della titolarità dei fondi occupati e acquisiti le risultanze catastali, che non avevano valore probante e decisivo ma meramente indiziario, così sollevando indebitamente gli attori dalla necessità di provare in giudizio il titolo di proprietà.

Ciò, specialmente con riferimento alla data di perfezionamento della fattispecie acquisitiva e di perdita del diritto di proprietà, ossia il 22/8/1995 per effetto della scadenza del termine di occupazione legittima e della realizzazione dell’opera pubblica.

3.2. Ai fini della individuazione del titolare del diritto al risarcimento del danno per la perdita della proprietà di un immobile (conseguente, nella specie, ad una occupazione usurpativa), così come dell’avente diritto all’indennità di espropriazione, l’interessato deve dimostrare in giudizio di essere proprietario del fondo, indipendentemente dalle risultanze catastali e, a tal fine, il giudice può formare il proprio convincimento circa la legittimazione di chi agisce sulla base di qualsiasi elemento, documentale o presuntivo, sufficiente ad escludere una erronea destinazione del pagamento;

oggetto del giudizio non è, infatti, l’accertamento diretto di detta proprietà, dovendo il relativo diritto essere dimostrato al solo fine di individuare l’avente diritto al risarcimento (Sez. 1, n. 7904 del 18/05/2012, Rv. 622858 – 01).

A tal fine il Giudice di primo grado non ha ritenuto la proprietà degli attori solo sulla base delle risultanze catastali ma anche del fatto che essi fossero stati individuati quali i soggetti nei cui confronti radicare la procedura ablativa, ben potendo tali circostanze assumere un valore indiziario e presuntivo.

La procedura espropriativa si svolge relativamente alle aree, e nei confronti dei soggetti che risultano proprietari, secondo le risultanze dei registri catastali, ma potendo la titolarità e la consistenza dei beni subire modifiche nel corso del tempo, il soggetto che, in contrasto con tali risultanze, chieda la determinazione dell’indennità, ha l’onere di dimostrare di essere l’effettivo proprietario, e la Corte d’appello deve verificare d’ufficio la ricorrenza della condizione dell’azione della titolarità del diritto dominicale in capo all’attore, nonchè la coincidenza degli immobili, nei loro confini, consistenza e dati catastali, indicati nel decreto di occupazione, con quelli per i quali si è agito (Sez. 1, 22/03/2007, n. 6980).

3.3. In ogni caso, dall’ordinanza della Corte di appello risulta che la contestazione coltivata dal Comune non aveva ragionevole probabilità di essere accolta alla luce del documento decisivo prodotto in giudizio di appello dagli appellati (ex art. 345 c.p.c., comma 2, testo ante Novella del 1990, applicabile, come si è detto, ratione temporis) e ritenuto ammissibile che dimostrava l’acquisto da parte loro dei terreni in questione (atto Notato Alioto del 6/5/1968, rep. 54642).

3.4. Osserva infine il Comune che parimenti incongruo era il riferimento alla sentenza della Corte di appello di Messina n. 189 del 24/5/1994, relativa all’indennità di occupazione legittima, il cui passaggio in giudicato non risultava nè provato nè dedotto, e comunque assumeva rilievo solo con riferimento alla data del 22/8/1988 di inizio della occupazione temporanea e d’urgenza e non a quella del 22/8/1995 di perfezionamento dell’occupazione acquisitiva.

E’ pur vero, come sostiene il Comune, che la sentenza in questione si riferiva alla data del 22/8/1988 di inizio della occupazione temporanea e d’urgenza e non a quella del 22/8/1995 di perfezionamento dell’occupazione acquisitiva.

Tuttavia tale accertamento esercitava una efficacia presuntiva, in difetto di deduzione e di prova di un trasferimento medio tempore dei terreni.

Le argomentazioni del Comune si risolvono in una contestazione dell’accertamento effettuato dal Giudice del merito, basato sulle risultanze catastali, dell’avvio della procedura da parte dello stesso Comune nei confronti degli attori, della sentenza inter partes riferibile quantomeno alla data del 22/8/1988 e dell’assenza di ogni elemento di segno contrario, a tacer della prova decisiva introdotta nel giudizio di appello da parte degli appellati circa il titolo di acquisto.

4. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 4, il ricorrente denuncia nullità della sentenza per aver il Tribunale omesso la motivazione sui rilievi mossi alla c.t.u. e aver omesso di pronunciare sulle eccezioni formulate dal Comune, con violazione dell’art. 11l Cost., art. 132 n. 4, e dell’art. 156 c.p.c., comma 2 e art. 112 c.p.c.

Con lo stesso motivo il ricorrente deduce la nullità della ordinanza di ammissibilità emessa dalla Corte di appello per aver omesso di pronunciare sulle eccezioni e domande formulate dal Comune ex art. 112 c.p.c.

4.1. Il Tribunale aveva recepito acriticamente e senza la doverosa motivazione le conclusioni del C.t.u. arch. A., ignorando le censure mosse dal Comune, sia in ordine alle modalità di svolgimento dell’incarico sia in ordine alla valutazione concreta effettuata, e la sua richiesta di rinnovo della consulenza tecnica.

Nello stesso vizio era incorsa la Corte messinese ignorando le censure svolte con il terzo e quarto motivo di appello per sostenere che il gravame non aveva ragionevole probabilità di essere accolto.

4.2. Non sono ammissibili le censure rivolte dal ricorrente contro l’ordinanza della Corte di appello che ha dichiarato inammissibile il gravame ex art. 348 ter c.p.c., comma 3.

4.3. Quanto a quelle rivolte contro la sentenza di primo grado, non sussiste nullità sindacabile ex art. 360 c.p.c., n. 4, per omessa pronuncia, poichè il Giudice si è pronunciato almeno implicitamente, sulla domanda, nè per omissione totale di motivazione, perchè il Tribunale ha dichiarato di concordare con il Consulente tecnico, dando conto, seppur sinteticamente, dell’oggetto delle sue osservazioni.

E’ superfluo ricordare che ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., n. 4 non è consentito al ricorrente introdurre censura per vizio motivazione di omesso esame di fatto decisivo in caso di doppia pronuncia conforme sul merito circa accertamenti di fatto.

5. Con il quarto motivo di ricorso principale, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 4, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver il Tribunale fatto propria una perizia estimativa redatta senza il rispetto delle regole in tema di accertamenti peritali.

5.1. Il nuovo C.t.u. arch. A. era stato chiamato a rispondere ai quesiti proposti dalle parti alla precedente relazione di consulenza redatta dall’ing. D.; anzichè semplicemente spiegare alle parti il precedente elaborato peritale, l’arch. A., senza recarsi sui luoghi, aveva recepito le osservazioni del consulente di parte attrice, rivedendo le valutazioni alla stregua della sua esperienza personale, senza indicare il criterio di stima scelto e senza illustrare il percorso seguito per quadruplicare il valore stimato dal precedente C.t.u., non tenendo conto della collocazione in buona parte del fondo in zona non edificabile perchè collocata in fascia di rispetto stradale.

5.2. Il richiamo all’art. 112 c.p.c. asseritamente violato è del tutto inconferente.

Perchè possa utilmente dedursi in sede di ricorso per cassazione il vizio di omessa pronuncia è necessario, da un lato, che al giudice del merito fossero state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente e inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronuncia si rendesse necessaria e ineludibile, e, dall’altro, che tali domanda o eccezione siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente e/o per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo del giudizio di secondo grado nel quale l’una o l’altra erano state proposte o riproposte, onde consentire al giudice di legittimità di verificarne, in primis, la ritualità e la tempestività della proposizione nel giudizio a quo e, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi.

Ove, infatti, si deduca la violazione dell’art. 112 c.p.c. nel giudizio di merito, anche se questa Corte è giudice anche del fatto processuale, configurandosi un’ipotesi di error in procedendo, per il principio d’autosufficienza del ricorso per cassazione, che non consente, tra l’altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito, il potere-dovere del giudice di legittimità d’esaminare direttamente gli atti processuali è pur sempre condizionato all’adempimento da parte del ricorrente dell’onere d’indicarli compiutamente, non essendo consentita al giudice una loro autonoma ricerca ma solo una loro verifica (ex multis: Sez.2, 18/05/2011, n. 10921).

6. Con il quinto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione alla L. n. 2359 del 1865, art. 39 quanto alla determinazione del valore venale delle aree, all’art. 2697 c.c., in tema di prove; agli artt. 1226 e 2056 c.c., in materia di liquidazione equitativa del danno, all’art. 112 c.p.c. per aver il Tribunale riconosciuto agli attori danni da essi nè richiesti nè prospettati, all’art. 115 c.p.c. per non essersi il Tribunale basato sulle prove proposte dalle parti e per aver deciso in mancanza di prova.

6.1. Oltre all’importo riconosciuto per la perdita del terreno, grazie all’integrazione delle due relazioni depositate dall’ing. D. e dall’arch. A., il Comune lamenta che erano stati riconosciuti a favore degli attori altri importi per danni, come il deprezzamento della parte di terreno non occupato, la perdita del pozzo e della pompa, la limitazione di godimento derivante dall’esistenza della zona di rispetto, il lucro cessante per la mancata produzione e la sofferenza vegetativa della restante parte non occupata del fondo.

Nessuno di tali danni era stato prospettato dagli attori che non ne avevano chiesto il risarcimento; in ogni caso, a parte il deprezzamento della parte di terreno non occupato, tali danni non erano comunque provati ed erano stati inammissibilmente liquidati in via equitativa, ancorchè non accertati preventivamente nella loro oggettiva sussistenza.

6.2. Il Comune di Furnari lamenta ultrapetizione per aver il Tribunale, recependo la valutazione del danno effettuata da ultimo dal C.t.u. arch. A., considerato e liquidato tutta una serie di voci di danno relative alla perdita di valore della parte del fondo degli attori non occupata e non acquisita in proprietà dal Comune; si tratta del deprezzamento della parte di terreno non occupato, della perdita del pozzo e della pompa, della limitazione di godimento derivante dall’esistenza della zona di rispetto, del lucro cessante per la mancata produzione e della sofferenza vegetativa della restante parte non occupata del fondo.

Non viene in rilievo la risarcibilità o meno di tali danni, ma il fatto, processuale, che gli attori li avessero allegati e richiesti in giudizio con l’atto introduttivo di primo grado.

Il Comune di Furnari aveva proposto al riguardo specifico motivo di appello (il terzo, di cui il ricorrente dà conto a pagina 11 del ricorso, quart’ultimo paragrafo), puntualmente registrato dalla Corte di appello (pag.2, capoverso, in cui vien dato atto che l’appellante aveva lamentato “la mancanza di una domanda relativa ai danni arrecati dalla procedura ai terreni residui”).

Secondo la Corte di appello, però, dall’atto introduttivo del giudizio si ricavava che gli attori avevano chiesto “il riconoscimento di tutte le indennità dovute per effetto della procedura di occupazione appropriativa che aveva interessato il loro fondo”.

6.3. Il giudice di merito, nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonchè dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella proposta. Il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione. (Sez. 3, n. 13602 del 21/05/2019, Rv. 653921 – 01; Sez. 2, n. 7322 del 14/03/2019, Rv. 652943 – 01; Sez. 1, n. 29609 del 16/11/2018, Rv. 651655 – 02).

La parte ricorrente riproduce nel suo ricorso buona parte dell’atto di citazione avversario, da cui risulta che gli attori hanno chiesto il risarcimento dei danni per l’occupazione dei terreni di loro proprietà, per l’irreversibile destinazione a fini di pubblica utilità e per l’estinzione del loro diritto di proprietà e hanno chiesto la liquidazione dei danni sotto forma di controvalore venale del bene occupato.

Al punto 3 delle loro conclusioni gli attori hanno chiesto di “condannare il Comune di Furnari al risarcimento dei danni e al pagamento delle indennità risarcitorie dovute, corrispondenti al valore venale del bene acquisito dal Comune alla data di irreversibile trasformazione a fini pubblici…..”.

6.4. Tale espressione è stata ritenuta, con opzione interpretativa di competenza del giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità, come comprensiva di tutti i pregiudizi arrecati ai privati per effetto del fatto dell’occupazione, inclusi quelli indiretti, riverberantisi sulla parte di fondo non occupata e comunque afflitta da perdita di valore, efficienza produttività in dipendenza dello stesso fatto generativo.

7. Con il sesto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione all’art. 115 c.p.c. per la mancata rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio motivatamente richiesta dal Comune sulla base della inutilizzabilità della consulenza dell’arch. A., che aveva stimato il valore del terreno con indicazioni del tutto generiche di informazioni ricevute da operatori economici non meglio precisati.

7.1. Il motivo è manifestamente inammissibile perchè, sotto le spoglie di una imprecisata violazione di legge, di cui non chiariscono il contenuto, i ricorrenti lamentano, totalmente nel merito, il diverso apprezzamento da parte del Giudice dell’opportunità, meramente discrezionale, della rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio.

In tema di consulenza tecnica d’ufficio, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o in toto, le indagini, sostituendo l’ausiliare del giudice. L’esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici; peraltro, il provvedimento con cui il giudice dispone la rinnovazione delle indagini non priva di efficacia l’attività espletata dal consulente sostituito (Sez. 6 – L, n. 2103 del 24/01/2019, Rv. 652615 – 01; Sez. 3, n. 27247 del 14/11/2008, Rv. 605391 – 01; Sez. 1, n. 8355 del 03/04/2007, Rv. 595701 01); pertanto, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova c.t.u., atteso che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicchè non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto. (Sez. 3, n. 22799 del 29/09/2017, Rv. 645507 – 01; Sez. 3, n. 17693 del 19/07/2013, Rv. 628711 01; Sez. L, n. 20227 del 24/09/2010, Rv. 614790 – 01).

7.2. In ogni caso il C.t.u. arch. A. si è riferito, tra l’altro alla precedente valutazione operata dal C.t.u. ing. D., che aveva indicato valori di stima ritratti da informazioni ottenute da vari operatori economici, ma il ricorrente non riproduce, nè cita, il passaggio contenuto nella relazione del C.t.u. ing. D. ma solo quello della relazione arch. A., peraltro anche allegata al ricorso.

La relazione del C.t.u. arch. A. adotta un valore del terreno (Euro 18,76 al m.q. ossia Lire 36.324) correggendo le pregresse valutazioni dell’ing. D. e recependo le indicazioni formulate dal Consulente di parte attrice, le cui note vengono richiamate in relazione, che aveva operato una media tra sei dati cognitivi ritratti da sentenze e perizie, fra i quali vi era anche un terreno agricolo vicino, di cui alla sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto citata al punto a), pag.7 delle predette note.

7.3. Il fatto, meramente allegato, in modo del tutto generico, nella memoria, della denuncia penale presentata dal ricorrente nei confronti dei consulenti tecnici D. e A., è palesemente ininfluente in questa sede, anche a tacer della totale mancanza di informazioni sulla sorte della denuncia a oltre quattro anni di distanza.

L’eventuale falsità della relazioni di consulenza tecnica costituirebbe semmai motivo di revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 6.

8. Con il settimo motivo di ricorso, proposto nei confronti dell’ordinanza della Corte di appello di Messina, il ricorrente denuncia tale decisione in punto regolazione delle spese di lite, capo avente obiettiva natura decisoria.

Il motivo, di natura consequenziale, cade con il cadere degli altri motivi di impugnazione avverso la sentenza di primo grado.

9. Al rigetto del ricorso si accompagna la condanna del Comune ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, liquidate nella somma di Euro 6.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 24 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

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