Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20655 del 30/09/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20655 Anno 2014
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 9919-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585, Società con socio unico, in
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI
FIORILLO, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
L’ABBATE FRANCESCA;
– intimata avverso la sentenza n. 930/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI
il 7/02/2012, depositata il 05/04/2012;

Data pubblicazione: 30/09/2014

í

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’08/07/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO

,
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Ric. 2013 n. 09919 sez. ML – ud. 08-07-2014
-2-

7

FERNANDES.

FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 18 giugno 2012 la Corte di appello di Bari, sul
gravame proposto da L’Abbate Francesca avverso la decisione del
Tribunale in sede, riformando l’impugnata sentenza dichiarava l’esistenza
tra l’appellante e Poste Italiane s.p.a. di un contratto di lavoro subordinato

società alla riammissione in servizio della L’Abbate nonché al pagamento
in suo favore dell’indennità onnicomprensiva di cui all’art. 32 L. n.
183/2010 nella misura di 5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di
fatto, oltre accessori come per legge.
Il termine al contratto era stato apposto ” per esigenze di carattere
straordinario conseguenti a processi di ristrutturazione…”.
Per la Cassazione di tale decisione propone ricorso Poste Italiane s.p.a.
affidato a cinque motivi.
La L’Abbate è rimasta intimata.
E’ stato depositato il verbale di conciliazione stipulato fra le parti in
data 14 gennaio 2014 in sede sindacale.
Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dal
lavoratore interessato e dal rappresentante della Poste Italiane S.p.A.,
risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la
controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva
conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che, in caso di fasi
giudiziali ancora aperte, le stesse sarebbero state definite in coerenza con il
verbale stesso; tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare
l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di
cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a
proseguire il processo.
Per tutto quanto sopra considerato, va dichiarata la cessazione della
materia del contendere.
i

a tempo indeterminato con decorrenza dal 8.6.1998 e condannava detta

Non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio essendo la
L’Abbate rimasta intimata.

P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere, nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto

ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 — bis dello
stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, 1’8 luglio 2014
Il Presidente

della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della

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