Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20655 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/09/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 29/09/2020), n.20655

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6208/2019 R.G. proposto da:

L’ALBERO DEL PANE SRL IN LIQUIDAZIONE, (C.F. (OMISSIS)), in persona

del liquidatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.

FEDERICO VENERI e dall’Avv. VINCENZO SPARANO, elettivamente

domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 154;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia, n. 3388/2018, depositata in data 20 luglio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 09 settembre 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La società contribuente L’ALBERO DEL PANE SRL ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta dell’anno 2009, con rideterminazione di IRES, IRAP e IVA.

La CTP ha rigettato il ricorso e la CTR, con sentenza in data 20 luglio 2018, ha rigettato l’appello della contribuente. Ha ritenuto il giudice di appello che dai controlli effettuati dall’Ufficio sono emerse gravi irregolarità (consistenti in saldo negativo del conto cassa, scostamento dagli studi di settore, bassa percentuale di redditività, squilibrio tra costi del personale e produzione e tra costi di acquisto delle materie prime e ricavi contabilizzati), tali da far ritenere inattendibili le scritture contabili. Il giudice di appello ha, inoltre, ripercorso la ricostruzione del ricavo medio per coperto operata dall’Ufficio, evidenziando come si sia tenuto conto della percentuale di sfrido, nonchè di quella di consumo da parte del personale dipendente, nonchè, ancora, del servizio lavanderia utilizzato, osservando come non vi sia stata contestazione sul punto da parte della società contribuente.

Ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente affidato a tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria; l’ufficio intimato non si è costituito in giudizio.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1 – Con il primo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Il ricorrente deduce la violazione del contraddittorio preventivo sia in relazione all’accertamento IVA, in quanto tributo armonizzato di fonte unionale, invocando il disposto della Carta dei diritti dell’UE, art. 41, (profilo sul quale il ricorrente insiste ulteriormente in memoria), sia in relazione al (diverso profilo) della L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 10, in tema di contraddittorio in materia di accertamento basato sugli studi di settore. Deduce, infine, violazione sotto i medesimi profili dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

1.2 – Con il secondo motivo si deduce violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 39 e 43, nonchè del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto inattendibili le scritture contabili sulla base di una serie di elementi indiziari. Il ricorrente contesta, in primo luogo, la pregnanza degli elementi considerati dalla sentenza impugnata, nonchè contesta la sussistenza degli elementi indiziari, indicati in narrativa, a sostegno della decisione. Contesta, inoltre, che gli elementi valorizzati dal giudice di appello possano fondare un accertamento analitico-induttivo, osservando – inoltre – come non si sia tenuto conto dello scarto di produzione invenduta. Evidenzia, infine, errori di calcolo nell’avere confuso il tovagliato in tessuto alle tovagliette in carta, nonchè erronea determinazione del prezzo medio per pasto, ottenuto non con media ponderata, bensì con media aritmetica.

1.3 – Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nella parte in cui la sentenza impugnata non si è pronunciata sulle censure attinenti alle sopravvenienze passive, alla liquidazione della maggiore imposta dovuta e sulla irrogazione delle sanzioni, censure contenute “nella memoria illustrativa”, così comportando il vizio di omessa pronuncia. Il ricorrente si richiama allo ius superveniens di cui al D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158.

2.1 – Il primo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente. Il primo motivo – analogamente al terzo – denuncia l’omesso esame di una questione preliminare (Cass., Sez. II, 16 febbraio 2018, n. 3845), ossia l’omesso esame di una parte della domanda originaria avente ad oggetto una eccezione preliminare di merito, motivo che va riqualificato come nullità della sentenza a termini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, (Cass., Sez. II, 7 maggio 2018, n. 10862).

2.2 – Nel qual caso, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacchè i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito nè rilevabili di ufficio (Cass., Sez. II, 9 agosto 2018, n. 20694).

2.3 – Fatta tale premessa, modificandosi sul punto la proposta originaria, il primo motivo va dichiarato inammissibile, posto che delle questioni dedotte dal ricorrente non vi è traccia nella sentenza impugnata. Il ricorrente, difatti, pur avendo allegato al ricorso diversi atti del processo di merito, non indica (se non genericamente attraverso l’espressione “si instava (…) per una declaratoria di nullità attesa la mancata instaurazione del contraddittorio con il contribuente”) in quali atti tale questione sarebbe stata trattata e se la stessa questione sia stata trattata negli esatti termini indicati in ricorso.

2.4 – Va, peraltro, osservato che il primo motivo sarebbe anche infondato nel merito, essendo pacifico (risultando dalla stessa narrativa del ricorso) che l’avviso di accertamento impugnato è stato notificato “a fronte del PVC redatto in data 26.10.2012”, per cui l’accertamento è stato effettuato “anche”, ma non esclusivamente, sulla base dello scostamento dai dati parametrici degli studi di settore, nel cui caso l’Amministrazione finanziaria è meramente facoltizzata ad instaurare il contraddittorio preventivo con il contribuente ai sensi della L. n. 146 del 1998, art. 10, (Cass., Sez. V, 5 dicembre 2019, n. 31814). Così come la violazione del contraddittorio endoprocedimentale relativo all’accertamento IVA rileva solo ove il contribuente indichi, in concreto, le questioni che avrebbe potuto dedurre in sede di contraddittorio preventivo (Cass., Sez. VI, 29 ottobre 2018, n. 27420), enunciando le ragioni che ivi avrebbe potuto far valere (Cass., Sez. U., 9 dicembre 2015, n. 24823; Cass., Sez. VI, 27 luglio 2018, n. 20036), cosa non avvenuta nel caso di specie.

2.5 – Quanto, poi, al terzo motivo, il ricorrente non ha evidenziato se e in quali esatti termini le questioni tratteggiate nel motivo siano state trattate in primo e in secondo grado, limitandosi a trascrivere solo alcuni atti della fase amministrativa.

2.6 – Ulteriormente inammissibile è il riferimento allo ius superveniens contenuto nel terzo motivo, non essendo state indicate quali sarebbero le “sanzioni edittali” applicate e quali sarebbero le disposizioni sopravvenute ad applicarsi, non essendo sufficiente il generico richiamo alla “entrata in vigore del d. lgs. 158/2015”.

2.7 – Si osserva, ulteriormente, che le deduzioni contenute nel terzo motivo sarebbero in ogni caso inammissibili in quanto tardive, posto che lo stesso ricorrente evidenzia come tali questioni sarebbero state prospettate nella “memoria illustrativa”, fornendo elementi idonei a ritenere tali questioni non trattate nell’atto di appello ma solo successivamente (all. n. 5 ricorso).

3.1 – Il secondo motivo è inammissibile.

Si evidenzia come il vizio di violazione di legge – che consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge – come anche il vizio di falsa applicazione di legge che consiste nel sussumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addica, sul presupposto che la fattispecie astratta da essa prevista – implicano una questione interpretativa. Diversamente, l’allegazione, come nella specie, di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa – nella parte in cui la sentenza ha ritenuto provata l’inattendibilità delle scritture contabili – è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura non è consentita come violazione di legge ma sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass., Sez. VI, 12 ottobre 2017, n. 24054).

3.2 – Nella specie non si sollecita un controllo di logicità del giudizio della Commissione Regionale, bensì una revisione del ragionamento decisorio, ossia revisione dell’opzione che ha condotto il giudice del merito a una determinata soluzione della questione esaminata, giudizio che impinge nel giudizio di fatto, precluso al giudice di legittimità (Cass., Sez. I, 5 agosto 2016, n. 16526); il che è reso evidente nella contestazione del giudizio di pregnanza degli elementi indiziari, nella contestazione in fatto degli stessi, nonchè sulla idoneità degli stessi a fondare un accertamento analitico-induttivo.

3.3 – Ulteriormente inammissibili sono le ulteriori deduzioni del ricorrente, laddove rileva come non si sia tenuto conto di alcuni elementi (lo scarto di produzione invenduta) e come ci siano stati errori nella valutazione di altri elementi (la confusione tra tovaglie in tessuto e di carta e la media utilizzata per il calcolo del pasto unitario), posto che parte ricorrente non ha censurato una specifica statuizione della sentenza impugnata, ove osserva che “nell’atto di appello la società nulla oppone a tale ricostruzione analitica operata dall’Ufficio, che pertanto deve essere confermata”. La determinazione analitico-induttiva operata dall’Ufficio deve, pertanto, ritenersi definitivamente passata in giudicato.

4 – La memoria in atti non aggiunge ulteriori utili profili di discussione.

5 – Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla per le spese in assenza di costituzione dell’intimato. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento degli ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, se dovuti.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

 

 

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