Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20655 del 13/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 13/10/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 13/10/2016), n.20655

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4638/2014 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 13,

presso lo studio dell’avvocato DANIELE BERARDI, rappresentato e

difeso dall’avvocato VINCENZO ROSA giusta procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ ASSICURAZIONI SPA, D.M.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 284/2012 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI

TIVOLI, depositata il 31/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

p.q.r..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 31 dicembre 2012, il Tribunale di Tivoli – sezione distaccata di Castelnuovo di Porto ha rigettato l’appello proposto da C.A. nei confronti della Allianz Società per Azioni e di D.M.M., avverso la sentenza del Giudice di Pace di Castelnuovo di Porto del 22 novembre 2010, che aveva accolto solo parzialmente la domanda avanzata dal primo per il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura in occasione di un sinistro provocato dal tamponamento da parte dell’autovettura di proprietà del convenuto D.M. (liquidandoli nell’importo complessivo di Euro 2.000,00, ridotto ad Euro 1.200,00 per l’acconto già percepito, piuttosto che nella somma richiesta di Euro 6.218,62).

2.- Proposto appello da parte della C., il Tribunale ha condiviso la ricostruzione del sinistro effettuata dal primo giudice ed ha confermato il giudizio di responsabilità soltanto parziale del conducente del veicolo tamponante (ritenendo che i danni provocati alla parte anteriore del veicolo dell’attore, poi appellante, fossero stati provocati da quest’ultimo, con tamponamento dell’autovettura che lo precedeva, verificatosi prima del tamponamento da parte dell’autovettura che lo seguiva). Rigettato perciò il gravame, il Tribunale ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del secondo grado.

3.- Avverso la sentenza C. propone ricorso con quattro motivi.

Gli intimati non si difendono.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.- Il ricorso risulta spedito per le notificazioni a mezzo posta ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53.

Unitamente al ricorso sono state depositate le ricevute di accettazione delle raccomandate. Non sono stati invece depositati gli avvisi di ricevimento comprovanti l’avvenuta ricezione delle copie del ricorso da parte dei destinatari e quindi comprovanti che il procedimento notificatorio sia andato a buon fine.

All’udienza del 7 luglio 2016, nessuno è comparso, malgrado il difensore del ricorrente fosse stato regolarmente avvisato ai sensi dell’art. 377 c.p.c..

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che “la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1” (Cass. S.U. n. 627/08).

Trattasi di principio ribadito in diverse occasioni (tra cui Cass. n. 9453/11 e n. 26108/15) ed applicabile anche al caso in cui la notificazione a mezzo posta sia stata eseguita, come nel caso di specie, ai sensi della L. n. 53 del 1994, dal momento che gli artt. 1 e 3 di questa legge rinviano alle disposizioni della L. n. 890 del 1982.

Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese poichè gli intimati non si sono difesi.

Avuto riguardo al fatto che il ricorso è stato notificato dopo il 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016

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