Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20655 del 07/10/2011

Cassazione civile sez. I, 07/10/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 07/10/2011), n.20655

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SILT COSTRUZIONI s.r.l., fallita, in persona del curatore pro

tempore, con domicilio eletto in Roma, Via L. Settembrini n. 30,

presso l’AVV. Filippo Tornabuoni, rappresentata e difesa dall’Avv.

BALBO DI VINADIO Emanuele, come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALDOSTANA s.c. a r.l., con domicilio

eletto in Roma, Via Emilia n. 88, presso l’Avv. POLLARI MAGLIETTA

Fabrizio che la rappresenta e difende unitamente all’Avv. Alberto

Jorio, come da procura a margine de controricorso;

– controricorrente –

nonchè sul ricorso n. 8016/07 proposto da:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALDOSTANA s.c. a r.l., come sopra

domiciliata e difesa;

– ricorrente incidentale –

contro

SILT COSTRUZIONI s.r.l. fallita, come sopra domiciliata e difesa;

– controricorrente al ricorso incidentale –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Torino n.

1348/2006 depositata il 3 agosto 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 14 luglio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l’inammissibilità

o il rigetto di entrambi i ricorsi;

udito l’Avv. Fabrizio Pollari Maglietta.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La curatela del fallimento della Silt Costruzioni s.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Torino che, in parziale accoglimento dell’impugnazione della Banca di Credito Cooperativo Valdostana s.c.a.r.l. e ritenuta l’inammissibilità dell’appello incidentale della procedura, ha dichiarato l’inefficacia delle rimesse affluite sul conto corrente della società nell’anno anteriore all’ammissione della stessa all’amministrazione controllata per l’importo di Euro 124.420,84.

A sostegno dell’impugnazione sono stati proposti tre motivi con i quali, in sintesi, si deduce: violazione dell’art. 180 c.p.c. e art. 2697 c.c., nonchè carenza di motivazione, per avere erroneamente ritenuto la Corte territoriale che l’eccezione relativa alla corrispondenza di talune rimesse a pagamenti di crediti ceduti fosse stata tempestivamente proposta; violazione degli artt. 61, 194, 197 e 201 c.p.c. e carenza di motivazione per avere erroneamente interpretato la Corte la relazione del CTU in ordine alla individuazione delle rimesse afferenti a crediti ceduti; 3) violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. e carenza di motivazione in relazione alla ritenuta inammissibilità per difetto di specificità dell’appello incidentale proposto dalla curatela.

Resiste l’intimata con controricorso e propone ricorso incidentale articolato in due motivi con i quali si deduce, rispettivamente, fa carenza di motivazione in ordine alla negata ammissibilità delle produzioni documentali della Banca e violazione della L. Fall., art. 67, artt. 2697, 2727, 2729 c.c. e art. 116 c.p.c., nonchè carenza di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della scientia decotionis in capo alla medesima. Al ricorso incidentale resiste la curatela con controricorso.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi debbono preliminarmente essere riuniti in quanto proposti nei confronti della stessa sentenza.

Premesso che al giudizio de quo si applica ratione temporis la disciplina di cui all’art. 366 bis c.p.c., in quanto la sentenza impugnata è stata depositata dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, tutti i motivi sono inammissibili in quanto laddove viene dedotta una violazione di legge la censura non è corredata dal prescritto quesito di diritto mentre laddove viene denunciato un vizio di motivazione manca la specifica indicazione del fatto controverso.

L’inammissibilità di tutti i motivi comporta quella del ricorso con la ulteriore conseguenza che diviene privo di efficacia il ricorso incidentale da qualificarsi come tardivo in quanto proposto in data 3 marzo 2007 a fronte della notifica della sentenza effettuata a richiesta della stessa Banca in data 5 dicembre 2006.

Considerazioni in ordine all’epoca in cui è stato redatto il ricorso giustificano la compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile quello principale e privo di efficacia quello incidentale; compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2011

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