Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20654 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. I, 31/07/2019, (ud. 05/06/2019, dep. 31/07/2019), n.20654

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 27409/2014 proposto da:

Osson S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Piemonte n. 39, presso lo

studio dell’Avvocato Alessandra Giovannetti, che lo rappresenta e

difende unitamente all’Avvocato Giuseppe Sandri giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in Liquidazione, in persona del Curatore

Dott. S.E., elettivamente domiciliato in Roma Piazza Mazzini

n. 27, presso lo studio dell’Avvocato Francesco Mainetti, che lo

rappresenta e difende unitamente all’Avvocato Stefano Ambrosini

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CUNEO del 9/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

5/6/2019 dal cons. Dott. PAZZI ALBERTO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Osson s.r.l. stipulava, in data 10 aprile e 1 agosto 2010, con (OMISSIS) s.r.l. dei contratti per il servizio di raccolta degli scarti di lavorazione concedendo alla controparte i macchinari a ciò necessari in parte in locazione, in parte in comodato d’uso;

(OMISSIS) s.r.l., dopo essere stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, affittava – con contratto del 10 ottobre 2011 l’azienda a Fram s.r.l., la quale subentrava nei contratti di servizio e locazione;

(OMISSIS) s.r.l., una volta risolto il contratto di affitto di azienda a causa dell’inadempimento di Fram s.r.l., riprendeva il rapporto contrattuale con Osson s.r.l. a decorrere dal 1 gennaio 2013;

2. a seguito della dichiarazione di fallimento di (OMISSIS) s.r.l. in data 11 novembre 2013 il Giudice delegato alla procedura ammetteva al passivo il credito vantato da Osson s.r.l. in sede chirografaria per Euro 85.190, accogliendo la richiesta di compensazione avanzata dal creditore soltanto per le fatture di noleggio attrezzature relative al periodo compreso fra il 30 aprile e il 4 ottobre 2011 ed escludendola invece per i crediti maturati nel corso dell’anno 2013;

3. il Tribunale di Cuneo, dopo aver precisato che il riconoscimento del diritto della opponente Osson di compensare il proprio credito con quello vantato dal fallimento presupponeva il riconoscimento del carattere prededucibile del medesimo, escludeva che i crediti che l’opponente intendeva portare in compensazione avessero una simile natura ai sensi della L. Fall., art. 111, comma 2, in quanto non avevano radice causale all’interno della procedura concordataria ma riguardavano prestazioni rese in favore della società in bonis in epoca successiva alla pubblicazione del decreto di omologa del concordato, quando la procedura concordataria era oramai chiusa;

il collegio dell’opposizione negava poi che la prededuzione dei crediti potesse discendere dal fatto che i contratti relativi al servizio di raccolta degli scarti di lavorazione avessero natura di contratti a esecuzione continuata o periodica dai quali il curatore non aveva comunicato di volersi sciogliere, in quanto la L. Fall., art. 74 richiedeva che il curatore manifestasse la volontà di subentrare nel contratto, mentre nel caso di specie una simile volontà non era stata rappresentata in maniera espressa o per comportamenti concludenti; andava infine escluso che la natura prededucibile del credito derivasse dal disposto della L. Fall., art. 182-quater, dato che la Osson non aveva in alcun modo indicato le ragioni in base alle quali si sarebbe dovuta parificare la maturazione delle rate mensili del contratto di noleggio ai finanziamenti esecutivi di un concordato preventivo;

4. per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso Osson s.r.l. prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di (OMISSIS) s.r.l..

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. con memoria in data 31 maggio 2019, ritualmente depositata presso la cancelleria di questa Corte, il difensore di Osson s.r.l., munito del relativo potere in virtù di procura speciale a margine del ricorso introduttivo, ha dichiarato di rinunciare al ricorso;

a tale atto, ritualmente notificato alla controparte costituita, ha espressamente aderito il curatore della procedura controricorrente con memoria in pari data e ritualmente depositata;

sussistendo i presupposti di legge, il processo deve essere dichiarato estinto per intervenuta rinuncia, con esclusione di ogni statuizione in merito alle spese, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

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