Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20654 del 07/10/2011

Cassazione civile sez. I, 07/10/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 07/10/2011), n.20654

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17810/2010 proposto da:

A.M. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato BOSCO Gaetano,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

QUESTORE DI MILANO, PREFETTO DI MILANO, MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimati –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di MILANO, depositata il

19/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- Il 27.11.2001 il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha applicato nei confronti di Ay.Mo. (alias A.M.) la misura di sicurezza dell’espulsione dallo Stato in conseguenza della sentenza del Tribunale di Milano del 4.6.1996. La predetta misura è stata eseguita nel dicembre 2002 ma, prima della scadenza dei dieci anni, lo straniero ha fatto nuovamente ingresso in Italia e, con provvedimento del Questore di Milano del 23.1.2010, convalidato dal GdP il 26.1.2010, è stato disposto il suo trattenimento in un CPTA. Contro il provvedimento del Questore Ay.Mo. ha proposto ricorso al Giudice di pace di Milano il quale, con decreto del 19.4.2010, lo ha rigettato e, contro tale rigetto, lo straniero ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Gli intimati – Questore e Prefetto di Milano, nonchè il Ministero dell’Interno – non hanno svolto difese.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in Camera di consiglio.

2.1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia sostanzialmente violazione di legge (pur senza indicare in rubrica il tipo di vizio denunciato) lamentando nel corpo del motivo che erroneamente il Giudice di pace abbia accennato alla propria incompetenza, che abbia evidenziato l’inammissibilità del ricorso pur sancendone il rigetto nel dispositivo. Sostiene la necessità di un nuovo ordine di espulsione perchè il primo è stato eseguito nel 2002.

2.2.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omessa valutazione della pericolosità attuale del soggetto da parte del Giudice di pace. Si tratterebbe di provvedimento di espulsione inattuale.

3.- Il ricorso è infondato – benchè il giudice di pace abbia rigettato un ricorso inammissibile – perchè l’opposizione è stata proposta contro il provvedimento del Questore di trattenimento presso il Centro di identificazione che è stato già convalidato dal Giudice di pace, così come risulta dal provvedimento impugnato e non è contestato nel ricorso, con il quale si deducono ragioni attinenti all’espulsione e non al provvedimento (meramente esecutivo) del Questore. Ragioni che il ricorrente avrebbe dovuto far valere in sede di convalida ed, eventualmente, in sede di ricorso per cassazione contro il decreto di convalida e non proponendo un’opposizione (inammissibile) ex novo contro il provvedimento del Questore, già convalidato.

Peraltro, nella specie l’espulsione era stata disposta come misura sostitutiva della pena dal TdS ed ai sensi del D.Lgs. 286 del 1998, art. 16 e che il Questore ha nel 2010 correttamente disposto il restringimento presso il CIE dello straniero, in attesa di eseguire la violata misura con accompagnamento coattivo ed al fine di espletare gli accertamenti di legge. Appare evidente, dunque, che non poteva essere chiesto al GdP della convalida, nè a questa Corte in sede di ricorso avverso detto provvedimento, il controllo dell’atto presupposto (nella specie appartenente alla giurisdizione penale) dovendosi soltanto sollecitare dal GdP un controllo sulla corretta esecuzione della misura di restringimento e sulla esistenza ed efficacia dell’atto presupposto (nella specie l’ordinanza del TdS milanese del 2001). E poichè tal controllo è stato effettuato e poichè le odierne censure coinvolgono profili privi di alcuna consistenza (non scorgendosi perchè mai una espulsione ex art. 16 del 2001 ripetutamente violata dovrebbe non essere più efficace nel 2010) o radicalmente inammissibili (perchè attingenti profili relativi alla pericolosità che nulla hanno a che vedere con le garanzie del corretto restringimento dell’espellendo nel CIE), consegue il rigetto della impugnazione avverso il provvedimento del GdP. Nulla va disposto in ordine alle spese stante la mancanza di attività difensiva degli intimati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2011

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