Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20653 del 31/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/08/2017, (ud. 07/04/2017, dep.31/08/2017),  n. 20653

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22816-2015 proposto da:

L.R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO

MAGNO, 23/A, presso lo studio dell’avvocato GUIDO ROSSI,

rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE BONDI’ e ALBA

TRANCHINA;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4470/2015 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata

il 19/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/04/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI

VIRGILIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

Premesso che:

Con decreto in data 10/7 – 19/8/2015, il Tribunale di Palermo ha respinto l’opposizione allo stato passivo del Fallimento della (OMISSIS) s.p.a., proposta da L.R.G.(dipendente della società, prima col 7 livello, poi quadro ed infine dirigente, licenziato con Nota del 18/8/2009) per ottenere l’ammissione in privilegio del credito di Euro 76335,16 a titolo di indennità di mancato preavviso e di Euro 200.882,00, a titolo di indennità supplementare, oltre rivalutazione ed interessi, previa declaratoria di illegittimità del licenziamento e della mancanza di giusta causa.

Il Tribunale ha osservato che il Giudice del lavoro si era espresso con la sentenza 4203/2012, escludendo l’illegittimità del licenziamento, per le ragioni indicate e ritenute condivisibili. Da cui l’infondatezza della richiesta dell’indennità di mancato preavviso e dell’indennità supplementare, quest’ultima, peraltro, prevista solo nel caso di devoluzione in arbitrato della controversia sulla risoluzione del rapporto di lavoro, ex art. 29 CCNL.

Il L.R. ha proposto ricorso, sulla base di tre motivi(col primo, composito mezzo, il ricorrente prospetta vizi di violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 4,L. n. 300 del 1970, art. 15 e L. n. 108 del 1990, art. 3; L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7; dell’art. 2119 c.c.; dell’art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c.; dell’art. 12 preleggi sotto due profili; degli artt. 132 c.p.c. e art. 2909 c.c.; vizio di motivazione; e vizio di nullità sotto il profilo dell’omessa pronuncia; col secondo motivo, fa valere il vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione alla L. n. 604 del 1966, art. 5 e art. 2697 c.c.; col terzo mezzo, il vizio ex art. 360 c.p.c., nn. 3 per la violazione e falsa applicazione della L. n. 533 del 1973, art. 5, comma 1, degli artt. 29 e 34 CCNL per i Dirigenti delle imprese aderenti alla associazioni della Confederazione Servizi/Servizi di pubblica utilità), per avere il Tribunale omesso di pronunciarsi sula domanda basata sulla violazione del principio di immediatezza della contestazione e di sproporzione del licenziamento rispetto alle contestazioni, mentre il Giudice del Lavoro si è pronunciato sulla natura ritorsiva dello stesso ed ha dichiarato improcedibili le domande di natura economica;per avere il Giudice del merito violato l’onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento e per avere ritenuto dovuta l’indennità supplementare solo in caso di adizione del Collegio arbitrale.

Rileva quanto segue:

Al di là di una certa sovrabbondanza nella deduzione dei vizi lamentati, deve ritenersi sostanzialmente fondata la doglianza fatta valere in relazione alla delimitazione di quanto oggetto del giudizio svoltosi avanti al Giudice del Lavoro.

Posto che si tratta di questione processuale, questa Corte deve verificare direttamente l’ambito di estensione della preclusione conseguente alla sentenza del Giudice del Lavoro, sulla base della stessa, deve ritenersi che detta pronuncia ha statuito solo sulla prospettazione della natura ritorsiva del licenziamento, posta a base della chiesta reintegrazione, mentre non sono state valutate le ulteriori doglianze, dedotte a fondamento della richiesta dell’indennità di mancato preavviso e suppletiva di clientela, domande che sono state ritenute improcedibili, dovendo essere fatte valere in sede fallimentare.

Nè si potrebbe ritenere che detti profili siano stati implicitamente valutati dal Giudice del Lavoro, visto che costituiscono causae petendi autonome, rispetto alla prospettata natura ritorsiva del licenziamento, la deduzione della tardività della contestazione, l’infondatezza delle stesse e la sproporzione della misura.

E’ altresì erronea la ritenuta natura eccezionale della norma di cui all’art.29 CCN1, e la debenza dell’indennità solo nel caso di statuizione da parte del Collegio arbitrale, stante il principio di alternatività delle tutele, come affermato nella pronuncia di questa Corte del 27/1/2011, n. 1937, che ha ritenuto che di dirigente di azienda industriale, che, ai sensi degli artt. 19 e 22 del contratto collettivo di categoria 16 maggio 1985, integranti una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, abbia adito il collegio arbitrale, senza che a ciò si sia opposta la controparte, per la determinazione dell’indennità supplementare dovuta in ragione della mancanza di giustificazione del proprio licenziamento, non può (salvo che il collegio predetto si sia dichiarato privo di legittimazione a decidere la controversia o che il procedimento non sia pervenuto alla sua conclusione con il lodo o che il relativo patto sia divenuto per qualsiasi ragione inoperante) proporre la medesima azione in sede giudiziaria, non essendo abilitato a trasferire unilateralmente la questione davanti al giudice dopo il compimento di atti incompatibili con la volontà di avvalersi di tale tutela ed in mancanza di una volontà del datore di lavoro contraria all’utilizzazione del procedimento arbitrale messo in moto dal dirigente medesimo; ove questi, invece, non abbia attivato la procedura arbitrale, ben può proporre l’azione giudiziaria, in conformità al principio di alternatività delle tutele consentite in relazione alla specificità delle ipotesi delle controversie di lavoro, ai sensi della L. n. 533 del 1973, art. 5, comma 1.

Va pertanto accolto il ricorso e va cassato il decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2017

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