Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20653 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. I, 31/07/2019, (ud. 05/06/2019, dep. 31/07/2019), n.20653

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 10845/2014 proposto da:

Azienda Agricola Colle Cerreto di G.P. & C. S.s., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via della Giuliana n. 44, presso lo studio

dell’Avvocato Giovanna Cordua, rappresentata e difesa dall’Avvocato

Maurizio Minnucci giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.p.a.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO, depositata il

25/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/06/2019 dal cons. Dott. PAZZI ALBERTO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Giudice delegato al fallimento di Visagro O.P. s.p.a. ammetteva al passivo della procedura in sede chirografaria il credito vantato dall’azienda agricola Colle Cerreto di G.P. & C. s.s. per la vendita di prodotti agricoli, negando il riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2751-bis c.c., comma 1, n. 4, in quanto il credito derivava non già dalla cessione di simili prodotti alla fallita ma da corrispettivi per frutti della terra conferiti alla Cooperativa Terre dell’Adriatico, la quale in seguito aveva rivenduto la merce a (OMISSIS) s.p.a. cedendo il relativo credito all’istante;

2. il Tribunale di Ascoli Piceno rigettava l’opposizione proposta dall’azienda agricola Colle Cerreto di G.P. & C. s.s. dopo aver rilevato, da un lato, che l’opponente non aveva avuto rapporti con la società fallita ma con la Cooperativa Terre dell’Adriatico, dovendosi di conseguenza escludere la possibilità di riconoscere il privilegio di cui all’art. 2751-bis c.c., comma 1, n. 4, norma di stretta interpretazione insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica, dall’altro che l’opponente non aveva fornito la prova del possesso dei requisiti cooperativistici, con la conseguente impossibilità di riconoscere il privilegio previsto dall’art. 2751-bis c.c., comma 1, n. 5, tenuto conto peraltro della novità della causa di prelazione invocata;

3. ricorre per cassazione avverso questo decreto azienda agricola Colle Cerreto di G.P. & C. s.s., affidandosi a cinque motivi di impugnazione;

l’intimato fallimento di (OMISSIS) O.P. s.p.a. non ha svolto alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4.1 il primo motivo di ricorso assume, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità del decreto impugnato per violazione dell’art. 112 c.p.c. in ragione dell’omessa pronuncia in merito alla censura relativa all’esclusione dallo stato passivo della somma di Euro 5.921,44, la quale, risultando dalle scritture contabili del creditore, doveva essere ammessa al passivo ove la curatela non avesse dato prova del fatto estintivo;

4.2 il motivo è fondato;

il ricorrente ha specificamente dedotto di aver richiesto al collegio dell’opposizione l’ammissione della somma di Euro 5.921,44 che, a suo dire, era stata esclusa in maniera illegittima dal novero del passivo ad opera del Giudice delegato;

a fronte di una simile domanda il giudice del merito ha omesso di rendere un qualsiasi provvedimento utile a definire questo punto della controversia tanto in via espressa quanto in modo tacito, dato che le questioni affrontate (relative all’individuazione della controparte contrattuale del creditore istante e alla possibilità di riconoscere i privilegi richiesti in via alternativa) non comportano una reiezione implicita della pretesa pretermessa o un suo assorbimento in altre statuizioni assunte espressamente con il decreto;

l’omessa pronuncia comporta la nullità del decreto impugnato, in parte qua, per violazione dell’art. 112 c.p.c.;

5.1 il secondo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e in relazione agli artt. 132 e 135 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost., la nullità del decreto impugnato, in quanto la motivazione presente al suo interno sarebbe di carattere stereotipato e non esporrebbe in maniera compiuta ed esaustiva i motivi, in fatto e in diritto, su cui la decisione è basata;

5.2 la censura è infondata, non trovando alcun conforto nel tenore della motivazione presente all’interno del decreto impugnato; il procedimento di opposizione a stato passivo, ancorchè abbia natura impugnatoria, costituendo il rimedio avverso la decisione sommaria del giudice delegato, è un giudizio che non si chiude con una sentenza, è dotato di proprie peculiarità e rimane integralmente disciplinato dalla legge fallimentare, secondo cui il collegio provvede in via definitiva con “decreto motivato” e dunque con un provvedimento che, a prescindere dal contenuto prescritto per la sentenza dall’art. 132 c.p.c. e in ossequio piuttosto al disposto dell’art. 111 Cost., comma 6, renda ragione dell’iter logico-intellettivo seguito dal giudice per arrivare alla decisione;

la motivazione del decreto assume perciò carattere solo apparente, e il decreto è nullo perchè affetto da error in procedendo, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Cass., Sez. U., 22232/2016);

nel caso di specie tuttavia il collegio di merito ha fornito una precisa ed inequivoca spiegazione delle ragioni poste a base della propria decisione, laddove ha chiarito la natura del credito fatto valere dall’azienda agricola Colle Cerreto di G.P. & C. s.s. (che a suo giudizio derivava non da un conferimento diretto dei prodotti agricoli alla fallita ma dalla cessione degli stessi a un soggetto terzo che poi aveva ceduto il proprio credito all’istante), ha escluso l’ammissibilità delle prove richieste dal creditore e, sulla base dell’interpretazione del rapporto compiuta, ha negato la possibilità di riconoscere il privilegio nei termini richiesti;

la doglianza non può quindi che essere rigettata, dato che nel decreto impugnato è presente una motivazione sufficiente a comprendere gli argomenti posti dal giudice a base della propria decisione;

6.1 con il terzo motivo la sentenza impugnata è censurata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in quanto il Tribunale avrebbe ritenuto che l’opponente avesse avuto rapporti con Terre dell’Adriatico s.c. a r.l. e non con la società fallita, mal interpretando il contratto denominato impegno di conferimento, che in realtà, avuto riguardo alla reale intenzione delle parti, costituiva un contratto di compravendita di prodotti agricoli concluso dall’azienda agricola con (OMISSIS);

6.2 il motivo è inammissibile;

l’interpretazione del contratto può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale;

questi canoni legali imponevano al giudice di merito – ai sensi dell’art. 1362 c.c. – di valutare il contratto tenendo conto del senso letterale delle parole e della comune intenzione delle parti, alla luce del loro comportamento complessivo anche posteriore;

il giudice di merito si è ispirato a questi criteri laddove ha ritenuto di condividere l’interpretazione già data dal giudice delegato, indipendentemente da legami sociali e alla luce invece tanto del testo dell’impegno di conferimento, quanto della condotta in seguito tenuta dalle parti (costituita dall’emissione di fatture da parte dell’azienda agricola Colle Cerreto di G.P. & C. s.s. nei confronti della cooperativa Terre dell’Adriatico S.C. a r.l. e non della fallita);

un simile risultato interpretativo, appartenente all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, non può essere sindacato in questa sede, dove è possibile soltanto verificare il rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, mentre risulta inammissibile ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass. 2465/2015);

7.1 il quarto motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 93 e 98 e art. 345 c.p.c.: il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato l’opposizione, con riferimento alla richiesta di riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis c.c., n. 5, ritenendola inammissibile perchè in sede di insinuazione era stata invocata una causa di prelazione diversa; in realtà l’opponente non avrebbe introdotto alcuna domanda nuova, in quanto all’interno dell’insinuazione era stata domandata l’ammissione del credito in via privilegiata ex art. 2751-bis c.c. e la medesima richiesta era stata ribadita in sede di opposizione, con la specificazione – del tutto legittima, dato che la collocazione del credito discende dalla sua causa e non deve essere oggetto di specifico petitum – delle diverse qualificazioni giuridiche che potevano essere date ai medesimi fatti costitutivi allegati nella originaria domanda;

7.2 il motivo è inammissibile;

7.2.1 il disposto della L. Fall., art. 93, comma 3, n. 4, laddove prevede che il ricorso per l’insinuazione al passivo contenga l’indicazione del titolo di prelazione, deve essere inteso nel senso che è onere del creditore allegare (e provare) il fondamento del privilegio che intenda vantare, mentre compete al giudice la determinazione della graduazione del medesimo;

dunque ai fini dell’insinuazione al passivo del fallimento, anche in via privilegiata, è sufficiente che la parte individui la causa del credito, non essendo prescritta, a pena di decadenza, l’indicazione degli estremi delle norme di legge che fondano il diritto fatto valere, in base al principio per il quale jura novit curia (Cass. 12467/2018);

e nella verifica di questa indicazione, quale requisito dell’istanza di ammissione in privilegio, il giudice deve tenere conto del principio generale secondo cui l’oggetto della domanda si identifica sulla base delle complessive indicazioni contenute in quest’ultima e dei documenti alla stessa allegati (Cass. 7287/2013);

ne discende che come la volontà del creditore che intenda ottenere l’insinuazione con collocazione privilegiata può comunque desumersi, in mancanza di un’espressa istanza di riconoscimento della prelazione, dalla chiara esposizione della causa del credito in relazione alla quale essa è richiesta (Cass. 8636/2018, Cass. 17710/2014), così non inficia la richiesta di collocazione in sede privilegiata accompagnata da una inequivoca indicazione della causa di prelazione l’erronea o – come nel caso di specie – incompleta indicazione della norma di legge in base alla quale tale privilegio dovrebbe essere riconosciuto, dovendosi anche in questo caso determinare l’oggetto della domanda giudiziale alla stregua delle complessive indicazioni contenute nell’insinuazione e spettando poi al giudice determinare la gradazione alla luce della causa allegata;

perchè dunque si abbia un’inammissibile mutatio libelli in sede di opposizione occorre un mutamento della causa tempestivamente rappresentata, mentre rimane irrilevante la mera correzione dell’erronea o incompleta indicazione della norma che contemplava il privilegio richiesto;

7.2.2 nel caso di specie il collegio dell’opposizione ha ritenuto che le prove documentali offerte dalle parti dimostrassero che l’opponente aveva “avuto rapporti di fornitura non con la società fallita ma con la cooperativa “Terre dell’Adriatico” s.c. a r.l.”, nei cui confronti l’azienda agricola Colle Cerreto di G.P. & C. s.s. si era obbligata a effettuare il conferimento e aveva emesso le fatture, e da questa constatazione ha tratto la convinzione dell’impossibilità di riconoscere il privilegio di cui all’art. 2751-bis c.c., comma 1, n. 4;

una simile osservazione, pur nella sua sinteticità, fa propria l’interpretazione dei fatti di causa data dal Giudice delegato, che aveva negato il privilegio richiesto in assenza di una vendita diretta dal coltivatore al soggetto poi fallito dei propri prodotti (e in presenza invece di una cessione del credito vantato dalla cooperativa conferitaria al coltivatore conferente);

l’affermazione criticata con la doglianza in esame si pone in questa prospettiva interpretativa, rilevando come la causa di prelazione invocata nell’insinuazione al passivo muovesse dal diverso presupposto di un credito originato da un conferimento diretto nei confronti della fallita (o, se si preferisce, come il creditore non avesse mai prospettato ab origine di vantare un credito il cui titolo di prelazione derivasse, ex art. 1263 c.c., dall’intervenuta cessione da parte di una società cooperativa agricola);

7.2.3 la critica in esame si rivela perciò inammissibile non solo perchè incongrua rispetto alla ratio decidendi della decisione impugnata, ma soprattutto per la sua genericità, dato che, pur sostenendo di non aver modificato l’originaria causa petendi, non indica il fatto costitutivo fin dall’origine rappresentato che avrebbe rappresentato la causa di ammissione al passivo ai sensi dell’art. 2751-bis c.c., n. 5;

8. una volta constatata l’infondatezza delle censure mosse in tema di mutatio libelli rispetto alla richiesta di collocazione privilegiata ex art. 2751-bis c.c., n. 5, rimane assorbito l’ultimo motivo di ricorso (con cui il ricorrente ha lamentato la violazione di tale norma in relazione all’art. 1263 c.c.), dato che la novità della domanda rende irrilevante verificare quali allegazioni e prove dovevano essere fornite a suo suffragio;

9. il provvedimento impugnato andrà dunque cassato, con rinvio al Tribunale di Ascoli Piceno, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Ascoli Piceno in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 5 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

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