Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20653 del 13/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 13/10/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 13/10/2016), n.20653

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8598/2013 proposto da:

COMUNE DI (OMISSIS) (OMISSIS), in persona del sindaco p.t. dott.

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VI ATANASIO KIRCHER

N 7, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA IASONNA, rappresentato

e difeso dall’avvocato FRANCESCO PROCACCINI giusta procura speciale

notarile;

– ricorrente –

contro

I.M.T., titolare della ditta individuale “L’INCOGNITA”,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRO III 6, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO MANGAZZO, rappresentata e difesa

dagli avvocati LIVIO PERSICO, SABATINO RAINONE giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2756/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 30/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato FRANCESCO PROCACCINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Il Tribunale di Nola, accogliendo la domanda proposta da I.M.T., quale titolare della ditta “L’Incognita” operante nel settore dell’abbigliamento in (OMISSIS), per ottenere il risarcimento dei danni subiti per il deterioramento della merce custodita in un deposito a seguito di allagamento per acque piovane provenienti dalla strada pubblica, condannava il Comune di (OMISSIS) al pagamento, in favore dell’attrice, della somma di Euro 138.000,00, oltre interessi legali al 5% sul capitale di Euro 126.000,00 dal 4 agosto 1995 alla data della sentenza, con il favore delle spese.

2.- Proposti appello principale da parte del Comune ed appello incidentale da parte della I., la Corte d’appello di Napoli, con la decisione ora impugnata, pubblicata il 30 luglio 2012, in parziale accoglimento dell’appello principale, ha dichiarato che il Comune di (OMISSIS) ha diritto di regresso nei confronti del proprietario dei locali condotti in locazione dalla I., per la metà della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, come determinata nella sentenza impugnata; ha confermato quest’ultima quanto al resto; ha compensato tra le parti le spese del secondo grado.

3.- Avverso questa sentenza il Comune di (OMISSIS) propone ricorso affidato a quattro motivi.

Resiste con controricorso I.M.T.. Tutte e due le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- La Corte d’appello ha ritenuto che, ferma restando la responsabilità del Comune per non aver dotato la strada di un idoneo impianto fognario, come accertato dal consulente tecnico d’ufficio ed affermato anche nella sentenza di primo grado, fosse stata concausa efficiente dell’evento di danno (allagamento del deposito, collocato in un vano seminterrato che la I. conduceva in locazione, e danneggiamento di capi di abbigliamento, cartamodelli e macchinari ivi custoditi) la presenza di una rampa di accesso irregolare, che avrebbe agevolato la velocità di scorrimento e la penetrazione dell’acqua nel locale. E’ perciò pervenuta all’affermazione del pari concorso di colpa tra il Comune ed il proprietario dell’edificio sulla base della presunzione dell’art. 2055 c.c., con conferma della condanna del Comune al pagamento dell’intero, essendo l’unico responsabile dei danni chiamato in causa dalla danneggiata.

La Corte di merito ha confermato la liquidazione dei danni effettuata in primo grado, sulla base delle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, che aveva considerato i danni arrecati alla merce effettivamente recuperata.

2.- I motivi di ricorso primo, secondo e quarto riguardano l’affermazione di responsabilità concorrente del Comune e vanno perciò trattati unitariamente.

In particolare:

– 2.1. Col primo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, 2043 c.c. e segg., dell’art. 2055 c.c., degli artt. 99, 112 e 115 c.p.c., dell’art. 41 c.p., e dell’art. 650 c.p.; omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in violazione dell’art. 111 Cost., comma 6; omesso esame di punto decisivo della controversia; in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

Il ricorrente sostiene che vi sarebbe stato un evento eccezionale, costituente causa esclusiva, ovvero “quanto meno concorrente”, che comunque avrebbe escluso qualsivoglia responsabilità del Comune, consistente nella natura violenta delle precipitazioni meteoriche cadute prima dell’allagamento; che in ogni caso questo si sarebbe verificato per le particolari modalità di realizzazione dell’immobile e della rampa di accesso all’immobile, che avrebbero dovuto essere considerate causa esclusiva dell’evento, come da note tecniche di parte riprodotte interamente nel ricorso; che per di più si trattava di immobile abusivo e privo del certificato di abitabilità; che vi sarebbe stato anche un comportamento omissivo colposo della danneggiata rilevante ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1. Deduce che di tutto ciò non avrebbe tenuto conto il giudice di merito.

2.2.- Col secondo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, 2043 c.c. e segg., dell’art. 2055 c.c., dell’art. 61 e segg., artt. 99, 112 e 115 c.p.c., dell’art. 41 c.p.c., e dell’art. 650 c.p.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in violazione dell’art. 111 Cost. Italiana, sesto comma; omesso esame di un punto decisivo della controversia; in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

Il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha applicato la presunzione di pari concorso di colpa di cui all’art. 2055 c.c., comma 3, e sostiene che la Corte avrebbe potuto determinare in concreto la “misura” della responsabilità di ciascuno dei soggetti ritenuti “corresponsabili”.

2.3.- Col quarto motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2055 c.c., omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, in violazione dell’art. 111 Cost.; omesso esame di punto decisivo della controversia; in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”.

Il ricorrente deduce che i giudici non avrebbero motivato nè in merito alle ragioni di responsabilità del Comune di (OMISSIS) nè in merito alla “percentuale di responsabilità” ascritta a quest’ultimo nella misura del 50%, in concorso con il proprietario del fabbricato.

3.- I motivi non meritano di essere accolti.

Il primo ed il quarto sono inammissibili per la parte in cui contestano gli accertamenti di fatto del giudice di merito e la relativa motivazione sull’affermazione della responsabilità del Comune di (OMISSIS).

La Corte d’appello ha basato quest’ultima sull’accertamento, compiuto dal consulente tecnico d’ufficio nominato nel primo grado di giudizio, dell’insufficienza del sistema fognario predisposto dal Comune a garantire il convogliamento, la raccolta e lo smaltimento delle acque piovane.

Questo accertamento non è validamente censurato dal ricorrente, dato che il Comune non adduce alcun significativo elemento di fatto che, trascurato dal giudice di merito o dal suo consulente, avrebbe invece dimostrato che il sistema fognario funzionasse al meglio ovvero che vi fosse stato un evento, naturale od umano, atto ad escludere qualsivoglia efficacia causale, rispetto all’allagamento, del funzionamento del sistema di convogliamento delle acque predisposto dal Comune.

3.1.- L’inammissibilità dei motivi consegue al fatto che, mentre nulla è detto in ricorso circa il corretto funzionamento del sistema fognario, le affermazioni del Comune ricorrente in merito al carattere eccezionale delle precipitazioni meteoriche, oltre ad essere contestate dalla resistente per novità della questione – che effettivamente non risulta essere stata posta sin dal primo grado di giudizio (non essendo riportato in ricorso, nemmeno in sintesi, il contenuto della comparsa di risposta) – sono comunque del tutto generiche e prive di qualsivoglia dato di riscontro. Per di più va considerato che l’esimente della forza maggiore o del caso fortuito costituita da piogge a carattere eccezionale, per escludere la responsabilità del Comune, avrebbe dovuto essere provata da quest’ultimo non solo quanto all’effettivo accadimento (con modalità tali da uscire dai canoni normali della meteorologia) ma anche quanto all’impossibilità di porvi rimedio pure se il sistema fognario fosse stato realizzato e mantenuto a regola d’arte (cfr., da ultimo, Cass. n. 5877/16, citata nella memoria di parte resistente, nonchè tra le più recenti Cass. n. 26545/14 e n. 18877/15).

3.2.- Quanto, infine, alla responsabilità (asseritamente) esclusiva del proprietario dell’immobile, su cui molto si insiste in ricorso, sostenendo il Comune che l’evento sarebbe stato causato esclusivamente (o in maniera prevalente, secondo quanto si dirà trattando del secondo motivo) dalle irregolarità costruttive della rampa di accesso o dal carattere abusivo del fabbricato, sono determinanti le osservazioni seguenti:

– non è dato riscontrare nel ricorso, nemmeno come mera allegazione, il rapporto causale tra l’asserito abusivismo edilizio e/o la mancanza di certificato di abitabilità ed i danni così come prodotti dall’allagamento determinato da acque meteoriche provenienti dalla strada (sicchè è del tutto irrilevante – come esattamente detto alla pag. 6 della sentenza – che siano veri o falsi i fatti storici contestati dal Comune, affermati dalla resistente, e nuovamente posti in dubbio con la memoria del ricorrente – quanto all’esistenza ed al rispetto della concessione edilizia, nonchè all’effettiva utilizzazione come “deposito” del locale oggetto di causa); nè hanno senso, nel caso di specie, i precedenti giurisprudenziali (richiamati sia nel ricorso che nella memoria del Comune) riguardanti il risarcimento dei danni provocati all’immobile avente carattere abusivo, dato che il presente giudizio ha riguardo non ai danni all’immobile, ma a quelli prodotti alla merce di proprietà della conduttrice conservata nel locale affittato come deposito; per la stessa ragione non è dato comprendere quale sarebbe il comportamento omissivo colposo della danneggiata che (a detta del ricorrente, che a lungo si sofferma sull’art. 1227 c.c.) avrebbe concorso a cagionare il danno – concorso, comunque, espressamente escluso dal giudice di merito (cfr. pagg. 8-9 della sentenza);

– le caratteristiche costruttive dell’immobile e della rampa di accesso sono state considerate dal giudice, che ha svolto ampia motivazione, al fine di dimostrare che avrebbero contribuito alla produzione dell’evento, ma non ne avrebbero certo costituito la causa esclusiva.

Fatto salvo quanto si dirà a proposito del concorso di responsabilità, va qui rilevato che la motivazione in punto di corresponsabilità del Comune per il mancato adeguamento dell’impianto fognario è supportata dalle risultanze processuali e, come detto, non validamente censurata dal ricorrente. Tutto ciò è sufficiente a sostenere giuridicamente la condanna del Comune al risarcimento dei danni nel loro intero ammontare (cui sarebbe tenuto anche se la percentuale di corresponsabilità fosse stata ritenuta in misura infinitesimale).

4.- Dato quanto sin qui detto, il secondo motivo ed il quarto, quest’ultimo nella parte in cui censura l’affermazione del concorso di responsabilità del Comune nella misura del 50%, sono inammissibili per carenza di interesse.

L’art. 2055 c.c., comma 1, stabilisce che se un fatto dannoso è imputabile a più persone tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno, con regola applicabile a favore del danneggiato anche in caso di condotte lesive tra loro autonome e di differenti titoli di responsabilità (cfr. Cass. n. 13272/06, n. 6041/10, n.18899/15).

Poichè nel presente giudizio non è stato evocato nè è intervenuto il proprietario dello stabile in cui si trovava il deposito locato, non rilevano nè il secondo nè l’art. 2055 c.c., comma 3: questi, infatti, sono volti a regolare i rapporti tra i diversi responsabili, in quanto obbligati solidali. Qualsivoglia statuizione contenuta nella sentenza impugnata relativa a questi rapporti non fa stato, ai fini dell’azione di regresso tra più coobbligati, nè a favore nè contro la parte che è rimasta estranea al giudizio. Quindi, il Comune di (OMISSIS) non ha alcun interesse ad una pronuncia di legittimità che abbia ad oggetto le corrispondenti statuizioni del giudice di merito, in quanto prive di idoneità al giudicato (cfr. Cass. n. 19492/07, n. 4241/13). Nè l’interesse all’impugnazione può essere rinvenuto nell’efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale che potrebbe essere riconosciuta, in altro giudizio, alla sentenza passata in giudicato anche se non ha l’effetto vincolante di cui all’art. 2909 cod. civ.. Infatti, questa efficacia probatoria attiene all’accertamento dei fatti, non alla loro valutazione (cfr., oltre alle sentenze da ultimo citate, anche Cass. n. 19499/09 e n. 3377/11): nel caso di specie, il ricorso del Comune non pone in discussione i fatti accertati dal giudice di merito circa lo stato dei luoghi, ma soltanto la relativa valutazione ai fini dell’applicazione della presunzione di cui al terzo comma dell’art. 2055 c.c., e della determinazione nel 50% della “misura” della corresponsabilità; rispetto a quest’ultima la sentenza passata in giudicato è tamquam non esset, operando il principio dell’inapplicabilità del giudicato nel giudizio di regresso (cfr. Cass. n. 19492/07cit., che – ribadendo il principio secondo cui, qualora due giudizi abbiano riferimento ad uno stesso rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, preclude il riesame dello stesso punto, non trova applicazione allorchè tra i due giudizi non vi sia identità di parti, essendo l’efficacia soggettiva del giudicato circoscritta, ai sensi dell’art. 2909 cod. civ., ai soggetti che siano posti in grado di intervenire nel processo – in materia di responsabilità da fatto illecito imputabile a più persone, ha cassato la sentenza di appello che aveva accolto la domanda di regresso proposta dal responsabile dell’illecito già condannato in separato giudizio al risarcimento dei danni in favore del terzo – verso il coobbligato solidale rimasto estraneo al giudizio risarcitorio conclusosi con la condanna del terzo e, nell’affermare il principio precedentemente esaminato, ha anche considerato che, rispetto al giudicato intervenuto tra uno dei condebitori in solido e il creditore, non era intervenuta l’accettazione da parte dell’altro condebitore, con la conseguenza che trovava applicazione il principio dell’inapplicabilità del giudicato nel giudizio di regresso).

Nel presente giudizio, svoltosi tra la creditrice ed uno soltanto dei responsabili, il Comune non può che rispondere per l’intero nei confronti della danneggiata, la quale si giova della solidarietà passiva sancita dall’art. 2055 c.c., comma 1, grazie all’accertamento della (cor)responsabilità del Comune (di cui al primo ed al quarto motivo).

In conclusione, i motivi primo, secondo e quarto vanno respinti.

4.- Con il terzo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, 2043 c.c. e segg., degli artt. 1223, 1226, 2055, 2056 e 2697 c.c., degli artt. 99, 112 e 115 c.p.c., dell’art. 41 c.p., e dell’art. 650 c.p.c.; omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in violazione dell’art. 111 Cost. Italiana, sesto comma, omesso esame di un punto decisivo della controversia; in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

Il ricorrente censura la liquidazione del danno, assumendo che sarebbe stata effettuata equitativamente tenendo conto della merce “probabilmente” esistente nel deposito al momento dell’evento, mentre sarebbe stato onere della danneggiata provarne l’effettiva consistenza. In mancanza di questa prova la domanda risarcitoria avrebbe dovuto essere rigettata, non essendo possibile fare ricorso alla liquidazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., quando il danno possa essere provato nel suo preciso ammontare e questo onere probatorio non venga assolto dal danneggiato.

4.1.- Il motivo non merita di essere accolto.

Come osserva la resistente, il giudice di merito non ha affatto liquidato il danno stimando la merce che si sarebbe “probabilmente” trovata nel deposito, ma, al contrario, ha limitato la liquidazione dei danni alla merce effettivamente rinvenuta e recuperata a seguito dell’allagamento, così come individuata e stimata dal consulente tecnico d’ufficio.

Il passo di motivazione riportato nel terzo motivo non è infatti riferito alla conferma della liquidazione dei danni effettuata dal Tribunale, ma è riferito al fatto che il primo giudice non ha considerato la “probabile” esistenza nel deposito di una maggiore quantità di merce rivendicata dalla danneggiata. Questa esclusione è stata reputata corretta dalla Corte d’appello, che perciò ha rigettato l’appello incidentale della I. – senza che risulti che sia mai stato posto in dubbio, invece, che i beni considerati a fini risarcitori fossero stati effettivamente danneggiati dall’evento per cui è causa e coincidessero con quelli ispezionati dal consulente tecnico d’ufficio. Contrariamente a quanto si assume in ricorso, la danneggiata risulta avere fornito la prova dell’esistenza, della natura e della quantità della merce custodita nel deposito e rimasta danneggiata dall’allagamento per la quale è stato accordato il risarcimento. Il motivo è infondato laddove lamenta la violazione delle regole di riparto dell’onere della prova.

4.2.- Quanto all’art. 1226 cod. civ., il riferimento fatto in sentenza alla liquidazione equitativa è chiaramente rivolto, non alla quantità ed alla consistenza della merce danneggiata considerata dal giudice, bensì alla stima del relativo valore. Questa risulta essere stata attuata appunto, ai sensi dell’art. 1226 c.c., con valutazione corretta in diritto, trattandosi della stima di tessuti eterogenei per qualità e tipologia, di cui sarebbe stato impossibile accertare ex post il valore unitario; comunque, questa stima non è, in sè, contestata dalla ricorrente.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Avuto riguardo al fatto che il ricorso è stato notificato dopo il 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore della resistente, nell’importo complessivo di Euro 7.800,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016

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