Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20652 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/09/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 29/09/2020), n.20652

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29292/2018 R.G. proposto da:

C.C., (C.F. (OMISSIS)), rappresentata e difesa dall’Avv.

LEONARDO MASI, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.

MARIA NOVELLA DI GIANDOMENICO in Roma, Via Nicolò Porpora, 16;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Toscana, n. 463/02/2018 depositata in data 5 marzo 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 9 settembre 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La contribuente C.C. ha impugnato, unitamente ai terzi M.R. di M.M. & C. SAS, M.M. e M.L. un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta dell’anno 2010, conseguente a una verifica effettuata nei confronti della società sportiva Coverciano Futsal Club, con cui venivano recuperati a tassazione imposte dirette e IVA quale effetto del disconoscimento di costi attinenti a fatture di sponsorizzazione inesistenti, recupero avvenuto anche nei confronti dei soci per trasparenza;

che la CTP di Prato ha accolto il ricorso della contribuente e la CTR della Toscana, con sentenza in data 5 marzo 2018, ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo inesistenti le prestazioni sottostanti le fatture emesse;

che ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidato a tre motivi;

che l’Ufficio si è costituito con controricorso;

che la ricorrente ha depositato istanza di sospensione del giudizio, essendosi il contribuente avvalso della definizione agevolata della controversia a termini del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6;

che l’Ufficio controricorrente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, dando atto che la ricorrente ha effettuato il pagamento integrale di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione;

che la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

che, trattandosi di definizione della controversia in termini analoghi a un accordo convenzionale con pagamento del dovuto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (Cass., Sez. U., 11 aprile 2018, n. 8980; Cass., Sez. Lav., 2 ottobre 2019, n. 24632; Cass., Sez. V, 30 novembre 2018, n. 31021);

che va disposta la compensazione integrale delle spese, compensazione che, in caso di definizione della causa per cessazione della materia del contendere, può essere disposta anche a prescindere da una espressa richiesta in tal senso del ricorrente, poichè il silenzio sul punto deve essere inteso come invito alla Corte di cassazione ad astenersi dal fare uso del principio della soccombenza virtuale (Cass., Sez. III, 26 novembre 2019, n. 30728);

che non sussistono i presupposti del raddoppio del contributo unificato, non essendo invocabile nel caso della cessazione della materia del contendere il suddetto meccanismo sanzionatorio (Cass., Sez. III, 10 febbraio 2017, n. 3542).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione per cessazione della materia del contendere; dichiara integralmente compensate le spese processuali del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

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