Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20652 del 09/09/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 20652 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: MIGLIUCCI EMILIO

SENTENZA

sul ricorso 10739-2010 proposto da:
RAMA

CLAUDIO

RMNCLD63C09E502S,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA BANCO DI S. SPIRITO 48,
presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO D’OTTAVI,
rappresentato e difeso dall’avvocato GRISI LUCIANO;
– ricorrente contro

2013
1752

SOLITO

ROBERTO

SLTRRT36B04L049K,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3, presso lo
studio dell’avvocato DE ANGELIS LUCIO, che lo
rappresenta

e

difende

unitamente

all’avvocato

Data pubblicazione: 09/09/2013

DONATELLA CUSUMANO;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1710/2009 della CORTE
D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 14/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

MIGLIUCCI;
udito

l’Avvocato

Attilio

Terzino

con

delega

depositata in udienza dell’Avv. Lucio De Angelis
difensore del controricorrente che ha chiesto il
rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per il rigetto del ricorso e spese.

udienza del 26/06/2013 dal Consigliere Dott. EMILIO

e

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

l.- Solito Roberto, comproprietario al 50% del fabbricato sito in
Via Rovereto 28 di Pastrengo, citava in giudizio Claudio Rama (nudo
proprietario dell’altro 50%) per sentirlo condannare al pagamento della

la sostituzione della vecchia cisterna del gasolio dopo avergli
inutilmente sottoposto due preventivi di spesa.
Il pretore di Verona accoglieva la domanda, che era confermata dal
tribunale in sede di appello.
Tale decisione

era cassata dalla S.C.(sentenza n.13554/03) che ne

dichiarava la nullità per omissione dell’esposizione dei fatti di causa.
Riassunto il giudizio di rinvio dall’attore, con sentenza dep. il
14 ottobre 2009, la Corte di appello di Venezia rigettò l’appello
proposto dal Rama confermando la decisione di primo grado.
Dopo avere escluso che nella specie si vertesse in materia di
condominio, i Giudici, nel ritenere che le spese sostenute dall’attore
erano necessarie alla conservazione della cosa comune e che il medesimo
aveva interpellato in precedenza il comproprietario, accertavano che :
tali esborsi si riferivano alla sostituzione della caldaia, risultata
forata con fuoruscita dell’olio combustibile; la soluzione adottata era
conveniente da un punto di vista economico; non era stato neppure
contestato quanto accertato dal primo Giudice circa l’avvenuta
sottoposizione dei preventivi al convenuto con invito a esprimere la sua
valutazione. Peraltro, ad abundantiam, la sentenza affermava che,
nell’ipotesi in cui si fosse voluto ritenere l’esistenza di un
1

quota del di lire 2.197.930 relativa alla spesa che aveva sostenuto per

condominio, l’esborso aveva carattere urgente
2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Rama
sulla base di due motivi illustrati da memoria.
Resiste con controricorso l’intimato.

1.-

Il primo motivo, dopo avere evidenziato la scarsa attenzione

mostrata dai Giudici laddove nella esposizione si faceva riferimento all
richiesta di esso Rama di inammissibilità o rigetto dell’appello da lui
stesso proposto, deduce l’errore della decisione impugnata laddove aveva
ritenuto che fra le spese di conservazione della cosa comune rientravano
quelle relativa alla sostituzione della cisterna con l’acquisto di una
nuova, non potendo nel concetto di conservazione farsi rientrare anche
la sostituzione di elementi accessori ma dotati

di una propria

autonomia, come l’impianto di riscaldamento. Evidenzia che la cisterna
era ormai inservibile. Peraltro, la cisterna non era necessaria alla
conservazione ma al funzionamento e quindi al godimento dell’impianto.
L’attore avrebbe dovuto agire ai sensi dell’art. 1105 co civ.
Il ricorrente, quanto ai preventivi sottopostigli, aveva diffidato la
controparte a compiere alcun atto senza il suo consenso.
2.- Il motivo è infondato.
Occorre qui chiarire che l’art. 1110 cod. civ. consente eccezionalmente
la ripetibilità delle spese sostenute dal singolo partecipante alla
comunione, in caso di trascuranza degli altri, limitatamente a quelle
necessarie per la conservazione della cosa, ossia al mantenimento della
sua integrità ( Cass. 253/2013). Al riguardo vanno annoverati quegli
2

MOTIVI DELLA DECISIONE

#-

interventi

che si rendano necessari perchè il bene sia idoneo alla

destinazione al quale è obiettivamente adibito ovvero siano
indispensabili per assicurare il servizio comune, in quanto incidano
sulla stessa esistenza o permanenza del bene o del servizio che

sostituzione di parti costitutive indispensabili per il funzionamento
della cosa, come è evidentemente nel caso degli esborsi sostenuti dal
ricorrente per sostituire parti inservibili dell’impianto di
riscaldamento che altrimenti non avrebbe potuto funzionare.
L’art. 1110 cod. civ., escludendo ogni rilievo dell’urgenza o meno dei
lavori, stabilisce che il partecipante alla comunione, il quale, in caso
di trascuranza degli altri compartecipi o dell’amministratore, abbia
sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha
diritto al rimborso a condizione di aver precedentemente interpellato o,
quantomeno preventivamente avvertito gli altri partecipanti o
l’amministratore. Solo, pertanto, in caso di inattività di questi ultimi,
egli può procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso, ed incomberà
su di lui l’onere della prova sia della trascuranza che della necessità
. dei lavori.
Correttamente la sentenza ha accertato che il Solito aveva sottoposto i
preventivi al comproprietario il quale era rimasto del tutto inattivo,
come è confermato dalla opposizione alla quale il medesimo ha fatto
riferimento. La mancata prestazione del consenso da parte dell’altro
comproprietario è del tutto irrilevante posto che, come si è detto, il
. presupposto del rimborso sono la trascuranza ovvero l’inattività degli
3

altrimenti verrebbero meno : tali opere possono consistere anche nella

altri comunisti che non adottano le iniziative necessarie.
3-

Il secondo motivo denuncia nella liquidazione delle spese relative

al giudizio di cassazione la violazione degli importi massimi previsti
dalle tariffe forensi vigenti, facendo presente che, tenuto conto delle

713,51 ( massimo) .
4. Il motivo è fondato.
Effettivamente, nel liquidare gli onorari relativi al giudizio di
cassazione di cui alla sentenza n.13554/03 nella misura di euro 1.150,00
(oltre agli esborsi pari a euro 50,00), la sentenza ha determinato
l’importo in misura eccessiva rispetto a quella massima di euro 713, 51,
prevista dalle tariffe al momento vigenti, che deve invece ritenersi
dovuto.
Pertanto, la sentenza vae cassata limitatamente alla liquidazione degli
onorari nella parte eccedente l’importo dovuto di euro 713,51.
In considerazione del marginale accoglimento del ricorso, sussistono
giusti motivi per la compensazione delle spese della presente fase.
P.Q.M.
Accoglie

il

secondo motivo del ricorso rigetta il primo cassa la

sentenza impugnata in relazione al motivo accolto limitatamente alla
liquidazione degli onorari per il giudizio di cassazione di cui alla
sentenza n.13554/03 per l’importo eccedente quello di euro 713,51.
Compensa le spese della presente fase
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 giugno 2013
Il Cons. estensore

Il Pres(‘)Irìlte

varie voci, il totale degli onorari era compreso fra 333, 87 ( minimo) e

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