Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20652 del 07/10/2011

Cassazione civile sez. I, 07/10/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 07/10/2011), n.20652

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4044/2009 proposto da:

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA;

– ricorrente –

contro

B.B. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA EMILIO FAA DI BRUNO 79, presso l’avvocato

NERVI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PERAZZOLI MARIA VIRGINIA, giusta procura in calce al controricorso;

FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI SOC.COOP. A R.L. IN

CONCORDATO PREVENTIVO N. (OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 179, presso l’avvocato SUSANNA STRANIERI,

rappresentata e difesa dall’avvocato SERVELLO GAETANO, giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 19093/2008 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 01/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

07/07/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza depositata in data 1.10.2008 con la quale il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile per tardività (e comunque improcedibile per l’omesso deposito di copia autentica dei provvedimenti impugnati) – sebbene con dispositivo di rigetto – la domanda di revocazione ex art. 397 c.p.c. – fondata sulla mancata partecipazione al procedimento da parte del PM. – di due decreti emessi dal tribunale, sezione fallimentare, di liquidazione degli acconti sui compensi dell’Avv. B.B. ritenuti dovuti per la sua opera di liquidatore del concordato preventivo della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari s.c. a r.l..

Resistono gli intimati con controricorso.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in Camera di consiglio.

2.1.- Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 326 c.p.c., per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che la domanda di revocazione fosse stata proposta tardivamente nel mentre essa era stata proposta tempestivamente in relazione alla data (31.5.2007) di trasmissione dei decreti al P.M. da parte della cancelleria.

2.2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 399 c.p.c., comma 1.

Deduce che con altra pronuncia lo stesso tribunale aveva ritenuto infondata l’eccezione di improcedibilità in quanto la lettera di trasmissione dei decreti da parte della cancelleria assicurava la conformità dei provvedimenti agli originali.

3.- Osserva la Corte che deve essere rilevata d’ufficio l’inammissibilità della domanda di revocazione perchè proposta contro provvedimenti privi dei caratteri della definitività e decisorietà presupposti dall’art. 397 c.p.c., in relazione ai provvedimenti impugnabili con tale mezzo.

In tal senso va corretta la motivazione della sentenza impugnata, conforme a diritto nel dispositivo di inammissibilità (così rettamente inteso alla luce della motivazione benchè rechi il rigetto).

Premesso che oggetto di revocazione sono i decreti con i quali il Tribunale ha liquidato acconti sul compenso dovuto all’avv. B. per la sua attività di liquidatore nella procedura di concordato preventivo della Federconsorzi, è principio già acquisito quello secondo cui “i decreti con cui il tribunale fallimentare concede o rifiuta acconti richiesti dal curatore sul compenso, in quanto sono espressione di un potere discrezionale ed intervengono in fase processuale anteriore a quella della presentazione ed approvazione del rendiconto, non assumono l’efficacia di cosa giudicata; non possono pregiudicare la futura decisione sul compenso dovuto dopo la presentazione del rendiconto, cui corrisponde un diritto soggettivo del curatore; e non possono formare oggetto di ricorso per cassazione a norma dell’art. 111 Cost.” (Cass., sez. 1^, 25 settembre 1993, n. 9721); da ciò consegue che ai decreti in questione, destinati ad essere sostituiti, quanto alla definitiva statuizione sull’ammontare del compenso, dalla liquidazione finale, non può riconoscersi il carattere della tendenziale definitività e quindi la qualifica sostanziale di sentenza per cui non rientrano tra gli atti soggetti a revocazione ex art. 397 c.p.c., che appunto alle sentenze limita tale mezzo (Sez. 1, Sentenza n. 18916 del 31/08/2010).

Il ricorso deve dunque essere rigettato Non si deve pronunciare sulle spese non potendo l’ufficio del P.M. essere destinatario di condanna in caso di soccombenza (Cass. SS.UU. 5165/2004).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2011

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