Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20651 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. I, 31/07/2019, (ud. 23/05/2019, dep. 31/07/2019), n.20651

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5788-2016 proposto da:

S.G., C.G., S.U.,

rappresentati e difesi dagli avvocati ERMANNO BOCCHINI, FRANCESCO

BOCCHINI, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA AUGUSTO

IMPERATORE 22, presso lo studio dell’avvocato ANDREA CUCCIA;

– ricorrenti –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, rappresentata e difesa dall’avv.

(OMISSIS), elettivamente domiciliata presso il suo studio, in

(OMISSIS);

INA ASSITALIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO

28, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI, rappresentata

e difesa dall’avvocato ERASMO AUGERI;

– controricorrenti –

e contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, SI.PA., A.C., A.E.,

A.F., SC.MA., F.G.,

P.G., SOCIETA’ REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 430/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/05/2019 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Dott. SOLDI ANNA MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con citazione notificata nel novembre dell’anno 2003 il curatore del fallimento (OMISSIS) srl propose l’azione di responsabilità L. Fall., ex art. 146 nei confronti dell’amministratore unico A.S. e dei componenti del collegio sindacale della società, succedutisi negli anni antecedenti al fallimento, dichiarato dal tribunale di Napoli il 21.6.2000.

Il curatore riferì che dai libri e dalle scritture contabili della società nonchè dalle indagini svolte dall’amministratore giudiziario nominato nel procedimento ex art. 2409 c.c. erano emerse numerose e gravissime irregolarità nella gestione della società fallita, derivanti dalla reiterata violazione, da parte degli organi sociali, degli obblighi previsti dalla legge.

Quanto all’amministratore, risultavano diversi atti di mala gestio, tutti documentalmente provati e, quanto ai sindaci, risultava la violazione del dovere di vigilanza sulla gestione dell’amministratore unico, il quale non avrebbe potuto altrimenti compiere i gravissimi e reiterati atti depauperativi del patrimonio sociale.

L’ A. rimase contumace.

I sindaci, costituitisi, chiesero ed ottennero autorizzazione alla chiamata in causa delle rispettive compagnie di assicurazione; nel merito, eccepirono di aver assolto con diligenza ai propri compiti di vigilanza e che il mancato espletamento del controllo era dipeso dalla condotta dell’amministratore, il quale aveva occultato la documentazione rilevante ed impedito loro di esaminarla.

Il tribunale di Napoli affermò che gli atti di mala gestio compiuti dall’amministratore unico posti a fondamento della domanda erano stati provati sia in forza della documentazione prodotta, che dell’espletata Ctu.

Con riferimento ai sindaci, disattesa l’eccezione di prescrizione da essi sollevata, il giudice di appello affermò la responsabilità per omessa vigilanza dei componenti dei due collegi sindacali succedutisi sino al fallimento della società.

In ordine alla liquidazione dei danni derivanti dagli atti di mala gestio dell’amministratore specificamente individuati, il Tribunale condannò l’ A. al pagamento di 2.380.326,41, mentre, in relazione ai danni imputabili ai membri del collegio sindacale osservò che il differente periodo di svolgimento delle mansioni dei sindaci imponeva di procedere ad una diversificazione tra i membri in carica dal 5.5.94 al 21.7.1998 e quelli in carica a partire dal 21.7.98 sino alla dichiarazione di fallimento della società.

Condannò pertanto i primi, vale a dire P.G., Sc.Ma. e F.G. al pagamento di complessivi 1.747.254,51 Euro, mentre condannò U. e S.G. e C.G. in solido al pagamento di 628.079,46 Euro, nonchè al risarcimento del danno derivante dalla dismissione degli immobili, avvenuta tra il giugno ed il novembre 1999, determinato in 493.593,17 Euro.

Pronunciando sulla domanda di garanzia dei sindaci, il Tribunale, per quanto in questa sede ancora rileva, respinse la domanda di U. e S.G. nei confronti della Aurora Assicurazioni spa, in quanto la relativa polizza escludeva espressamente la copertura assicurativa per l’attività di sindaco di società.

La Corte territoriale respinse anche la domanda spiegata dal C., in ragione del fatto che la polizza era scaduta nel 1996, mentre l’assicurato aveva svolto l’attività di sindaco soltanto a partire dal 21.7.1998.

La Corte d’Appello di Napoli rigettò l’impugnazione proposta da U. e S.G. e C.G. e quella incidentale proposta da P.G. e dalla curatela fallimentare e confermò integralmente la sentenza di primo grado.

La Corte territoriale, in particolare, respinse l’eccezione preliminare di prescrizione, ritenendo che i sindaci non avevano assolto all’onere di provare che l’insufficienza patrimoniale si era manifestata in data anteriore alla dichiarazione di fallimento, avvenuta nell’anno 2000.

Ritenne altresi, per quanto in questa sede ancora interessa, che anche i membri del secondo collegio sindacale(come già i primi sindaci), avevano svolto il loro compito in modo contrario ai doveri di legge e segnatamente a quanto stabilito dagli artt. 2403 e 2407 c.c. (nella formulazione vigente ratione temporis).

Ed invero, G. ed S.U., appena insediati, avevano reso parere favorevole all’approvazione del bilancio al 31.12.1997, sottraendosi al dovere di controllare anche la pregressa gestione, laddove, secondo quanto accertato dall’amministratore giudiziario e condiviso dalla Corte territoriale, una scrupolosa attività d’indagine e di verifica avrebbe consentito, già in quel momento, di disvelare una parte consistente delle pratiche illecite poste in essere dall’ A..

Con il menzionato parere favorevole, al contrario, il collegio sindacale attestò la regolarità della contabilità, senza soluzione di continuità con la condotta omissiva già tenuta dai predecessori, ed avallarono pressochè “al buio” la pregressa gestione dell’ A..

La Corte territoriale, inoltre, pur dando atto che tutti i sindaci e dunque anche il C., nel frattempo nominato in sostituzione del deceduto Sp.Gi., non si erano limitati a svolgere l’incarico in modo formale, rilevò che il loro comportamento non si era concretizzato in alcuna iniziativa diretta ad impedire all’ A. di perpetuare le sue condotte illecite.

Essi, pur consapevoli della mancanza di chiarezza della situazione contabile e gestionale della società e della mancanza di informazioni da parte dell’ A. sull’attività di commercializzazione degli immobili edificati da (OMISSIS), nonostante il mancato riscontro alle loro sollecitazioni, si astennero dall’adottare iniziative concrete idonee a consentire un’effettiva tutela della minoranza e dei creditori sociali.

Il procedimento ex art. 2409 c.c. fu proposto dal socio di minoranza, mentre i sindaci si erano astenuti dal rappresentare autonomamente e tempestivamente al P.M. i dubbi sulla regolarità della gestione, ai fini dell’art. 2409 u.c. c.c., ben potendo rappresentarsi l’anomalia gestionale in epoca ben antecedente al socio di minoranza.

La Corte ritenne infine che le dimissioni in data 21.6.1999 dell’intero collegio sindacale non risultavano provate ed in ogni caso esse dovevano ritenersi irrilevanti, in quanto l’immediata operatività delle stesse era preclusa dall’impossibilità di una integrale sostituzione dei sindaci:

l’amministratore potè dunque proseguire senza intralci nella propria gestione, culminata nella svendita del residuo patrimonio immobiliare della (OMISSIS) srl.

Quanto alle domande di garanzia nei confronti delle compagnie assicurative, la Corte escluse che la polizza assicurativa stipulata da U. e S.G. garantisse anche la responsabilità professionale relativa dall’attività di sindaco.

Il giudice di appello affermò che anche il contratto di assicurazione concluso dal C. con INA Assitalia spa si riferiva alla sola responsabilità civile per l’attività di ragioniere e commercialista e non a quella di sindaco con la conseguente irrilevanza dell’eventuale proroga tacita asseritamente verificatasi dopo la scadenza decennale del 1996.

Per la cassazione della sentenza propongono ricorso per cassazione, con sei motivi, G. e S.U. e C.G..

Unipolsai e Generali Italia spa resistono con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso denuncia omesso esame di un fatto decisivo in tema di prescrizione dell’azione di responsabilità dell’amministratore nei confronti dei creditori sociali ex art. 2394 c.c., con riferimento all’art. 2949 ed all’art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c, n. 5).

I ricorrenti censurano la statuizione della Corte territoriale secondo cui essi non avevano assolto all’onere di provare che l’insufficienza patrimoniale si era manifestata in epoca anteriore al fallimento intervenuto nel corso dell’anno 2000: già il deposito del bilancio di esercizio relativo all’anno 1997 rivelava l’insufficienza del patrimonio della società, posto che da tale bilancio risultava la perdita del capitale sociale.

Il motivo è inammissibile.

L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. nella L. n. 134 del 2012, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, in quanto, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

Ne consegue che il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il dato testuale o extratestuale da cui esso risulti esistente, il “come” e “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività (Cass. Ss.Uu. 8053/2014).

Orbene, nel caso di specie da un lato il fatto dedotto, difetta di decisività, atteso che la sola circostanza che il bilancio di esercizio riporti delle perdite non è di per sè sufficiente ad attestare che fosse oggettivamente percepibile l’insufficienza patrimoniale della società: tale insufficienza non può che fondarsi sull’esame della risultanze complessive del bilancio ed in particolare del patrimonio netto della società, che attesti l’insufficienza della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c.

Sotto altro profilo i ricorrenti, pur individuando nelle risultanze del bilancio di esercizio del 1997 il fatto storico decisivo, la cui valutazione sarebbe stata omessa ai fini del decorso della prescrizione, non hanno assolto all’onere di indicare che tale “fatto”, sia stato oggetto di discussione nel giudizio di merito, apparendo all’uopo insufficiente la generica deduzione di aver dedotto, in sede di impugnazione, che l’insufficienza patrimoniale della società risultava già dall’anno 1997.

Tale allegazione è generica e non appare riconducibile alla nozione di “fatto storico” che presuppone la specifica indicazione di un evento ben determinato, quale appunto le complessive risultanze del bilancio di esercizio ed i fatti contabili ivi rappresentati, di portata decisiva, in quanto idonei a rappresentare l’insufficienza del patrimonio netto della società alla data del deposito del bilancio, si che l’esame di tale fatto avrebbe determinato un diverso esito della controversia.

Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2403,2407 e 2625 c.c., censurando la statuizione della sentenza impugnata che ha ravvisato la violazione da parte dei sindaci dei doveri previsti dagli artt. 2403 e 2407 c.c., posto che le disposizioni da ultimo citate non possono trovare applicazione nell’ipotesi in cui, come nel caso in esame, sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 2625 c.c.

Il terzo motivo, proposto in via subordinata, denuncia l’omesso esame del punto decisivo della controversia secondo cui l’occultamento della documentazione da parte dell’amministratore unico esclude la responsabilità dei sindaci.

Secondo i ricorrenti la condotta dell’amministratore avrebbe concretamente impedito l’attività di controllo da parte dei sindaci, escludendo dunque l’imputabilità della violazione dei doveri ad essi facenti capo, trattandosi di condotta concretamente non esigibile.

I ricorrenti evidenziano, in primo luogo di aver assunto l’incarico in occasione dell’approvazione del bilancio 1997, cioè l’11.7.1998; inoltre rilevano che l’occultamento e l’impedito controllo da parte dell’amministratore unico sono riconosciuti nella stessa sentenza impugnata e fanno da ciò discendere la insussistenza delle violazioni ad essi imputate.

I motivi, che, per la stretta connessione, vanno unitariamente esaminati, sono infondati.

Quanto al parere favorevole espresso sul bilancio relativo all’anno 1997, si osserva che, come questa Corte ha già evidenziato, la mancata impugnazione da parte dei sindaci di una società di capitali della delibera dell’assemblea, che approva un bilancio di esercizio redatto in violazione dei principi stabiliti dal c.c., può fondare la loro responsabilità ex art. 2407, c.c., anche se essi abbiano assunto la carica soltanto in occasione della sua approvazione; il documento contabile è, infatti, destinato a spiegare i suoi effetti anche sull’esercizio successivo, mentre il controllo sull’osservanza della legge, al quale essi sono tenuti ex art. 2403 c.c., ha ad oggetto anche la legittimità delle delibere assembleari, specie se adottate all’esito di un procedimento nel quale si inseriscono precedenti atti degli amministratori, essendo peraltro espressamente attribuita ai sindaci la legittimazione all’impugnazione delle delibere assembleari. (Cass. 2538/2005).

La circostanza dunque che i sindaci fossero entrati in carica proprio in occasione dell’approvazione del bilancio relativo all’anno 1997 non basta da sola ad escludere che essi avessero l’obbligo, una volta assunta tale carica, di valutare le risultanze di quel bilancio, non foss’altro che per i riflessi sulla contabilità dell’esercizio successivo. Nè tale circostanza vale ad escludere che, in presenza di gravi irregolarità, i sindaci fossero legittimati ad impugnare siffatta deliberazione (o comunque ad agire per farne dichiarare la nullità, ex art. 2379 c.c.) allo scopo di consentire il doveroso ripristino della regolare rappresentazione della realtà patrimoniale, economica e finanziaria della società nella sequenza dei successivi periodi contabili.

E’ poi appena il caso di aggiungere, a tale ultimo riguardo, che, essendo il bilancio frutto della cooperazione degli amministratori, che lo predispongono, e dell’assemblea, che lo approva, l’eventuale violazione dei principi inderogabili di redazione e dei criteri di valutazione imposti dalla legge certamente legittima anche il collegio sindacale ad insorgere impugnando dinanzi al giudice la deliberazione approvativa del bilancio illecito.

L’attribuzione di una siffatta legittimazione, espressamente conferita all’organo sindacale dal capoverso dell’art. 2377 c.c. (od, a fortiori, la più ampia legittimazione prevista per le azioni di nullità ipotizzate dal successivo art. 2379), implica che al controllo dei sindaci sull’osservanza della legge prescritto dall’art. 2403 c.c., comma 1, (qui considerato, ovviamente nella versione anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 6 del 2003) non è affatto estranea la legittimità degli atti assembleari. Meno che mai quando, come nel caso dell’approvazione del bilancio, l’adozione di tali deliberazioni realizzi la conclusione di un complesso procedimento, in cui sono compresi precedenti atti dell’organo amministrativo, che direttamente involve anche per le sue proiezioni future, la responsabilità di controllo contabile affidata proprio all’organo sindacale.

Va inoltre aggiunto che la responsabilità per omesso controllo dei sindaci non può essere esclusa dalla condotta elusiva dell’amministratore.

La Corte territoriale ha correttamente rilevato che, a fronte di tale comportamento dell’amministratore, i sindaci, pur sollecitando l’integrazione della documentazione e manifestando le proprie perplessità in sede di assemblea (come risulta dal verbale del 18.6.1999), non adottarono alcuna concreta iniziativa diretta ad impedire il protrarsi della mala gestio da parte dell’amministratore.

In tema di responsabilità degli organi sociali, la configurabilità dell’inosservanza del dovere di vigilanza, imposto ai sindaci dall’art. 2407 c.c., comma 2, non richiede l’individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano reagito in modo adeguato di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l’incarico con diligenza, correttezza e buona fede (Cass.13517/2014).

I poteri del collegio sindacale non si attuano, evidentemente, soltanto sulla base delle informazioni che gli amministratori sono obbligati a fornire ma anche attraverso l’esercizio dei propri poteri d’indagine, segnalazione e d’intervento.

I rilievi critici dei ricorrenti riguardano, essenzialmente, una presunta inesigibilità dei doveri di vigilanza, in presenza di comportamenti omissivi degli amministratori. Si osserva in contrario che la condotta omissiva dell’amministratore non può comportare l’esclusione o il semplice affievolimento del potere-dovere di controllo riconducibile a ciascuno dei componenti del collegio sindacale, i quali, in caso di accertate carenze informative non possono limitarsi a mere sollecitazioni nei confronti dell’organo amministrativo.

Grava infatti sui sindaci, in tal caso, un ancor più pregnante obbligo di vigilanza, attesa la valenza fortemente sintomatica della incompletezza della contabilità ed in genere di una condotta elusiva dell’amministratore, in funzione non soltanto della salvaguardia degli interessi degli azionisti dagli atti di abuso gestionali, ma anche della necessaria verifica di efficienza, trasparenza ed adeguatezza dell’attività di gestione. In ultima analisi, in caso di protratta inerzia dell’amministratore grava sui sindaci l’obbligo di denuncia immediata al P.M. ai fini dell’attivazione del procedimento ex art. 2409 c.c.

Non viene dunque in rilievo, nel caso in esame, un controllo sul “merito” delle scelte gestionali, ma l’omesso esercizio degli ampi poteri ispettivi e di monitoraggio della gestione che la legge impone ai sindaci, esercizio che nel caso di specie la Corte territoriale ha accertato essere stato del tutto incompleto ed inadeguato, ben potendo i sindaci, anche in presenza di informazioni insufficienti da parte degli amministratori, attivarsi in proprio per acquisire i necessari elementi conoscitivi.

E ciò, anche in considerazione del fatto che nel caso di specie le contestazioni non hanno ad oggetto qualche operazione isolata, ma diverse operazioni, tutte di rilevante valore economico, la cui dubbia legittimità era facilmente percepibile anche soltanto applicando i parametri di diligenza dell’uomo medio – ed a fortiori avuto riguardo alla diligenza richiesta dalla natura dell’incarico.

Non appare al riguardo pertinente il richiamo dei ricorrenti alla pronuncia della Cassazione penale n. 10517 del 1999, in relazione alla condotta dell’amministratore che sia idonea ad incidere e in definitiva ad impedire il controllo collegiale sulla gestione, sia avuto riguardo allo specifico ambito cui si riferisce la pronuncia, vale a dire il reato(di pericolo) di cui all’art. 2625 c.c. (già art. 2623 c.c.), che nel caso in esame non risulta contestato nè all’amministratore nè ai sindaci, sia in quanto, come già evidenziato, nel caso di specie la Corte territoriale, con apprezzamento adeguato e fondato su argomentazione logica e coerente, ha escluso che la condotta dell’amministratore unico fosse stata di per sè idonea ad impedire l’esercizio da parte del collegio dei sindaci degli ampi poteri ispettivi e di denuncia ad essi riservati.

Ed anzi proprio la qualificazione della fattispecie di reato in esame come reato di pericolo, per il cui perfezionamento è sufficiente che l’attività dell’organo amministrativo sia esercitata su uno dei membri del collegio e sia idonea anche soltanto ad ostacolare il pieno esercizio del controllo dei sindaci, sottolinea la rilevanza dell’interesse – anzi dei molteplici interessi – sottesi al controllo suddetto ed il dovere dei sindaci di reagire ad ogni ostacolo posto dall’amministratore, esercitando con pienezza ed indipendenza i poteri ad essi riservati.

Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2407 c.c. in tema di nesso di causalità tra condotta dei sindaci e danno.

Ad avviso dei ricorrenti la Corte avrebbe erroneamente ritenuto la sussistenza del nesso causale tra la condotta omissiva dei sindaci ed il danno da essa derivato.

Il motivo è infondato.

Premesso che, in conformità ai consueti canoni in materia di responsabilità, la curatela attrice ha l’onere di provare il nesso causale tra omissione di controllo e danno, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, nel caso di responsabilità dei sindaci, secondo quanto richiesto dall’art. 2407, comma 2 nella formulazione vigente ratione temporis, la prova del nesso eziologico, da dimostrarsi secondo il criterio della prognosi postuma (“più probabile che non”) (vedi la recente Cass. 3704/2018), può essere fornita mediante presunzioni semplici, laddove possa ragionevolmente presumersi che la tempestiva segnalazione all’assemblea delle irregolarità riscontrate o la denuncia al P.M. sarebbe risultata idonea ad impedire le conseguenze dannose (del protrarsi) della condotta gestoria.

Come questa corte ha ripetutamente affermato, in tema di responsabilità degli organi sociali, la configurabilità dell’inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall’art. 2407 c.c., comma 2, non richiede l’individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l’incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all’assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti al Pubblico Ministero per consentirgli di provvedere ai sensi dell’art. 2409 c.c. (Cass. 22911/2010; 16314/2017).

Nel caso di specie, la Corte territoriale, con apprezzamento adeguato, ha rilevato che già il primo atto rilevante posto in essere dal nuovo collegio sindacale, vale a dire il parere favorevole al bilancio del 31.12.1997 e la successiva inerzia di tale organo, inescusabile secondo quanto sopra rilevato, consentirono il protrarsi della mala gestio dell’amministratore ed il compimento delle gravi irregolarità, culminate nella svendita del residuo patrimonio immobiliare della (OMISSIS), il cui pregiudizio sul patrimonio netto della società risulta specificamente determinato.

Il quinto mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1366 e 1370 c.c. e con esso si censura la statuizione della Corte territoriale che ha escluso la copertura della polizza stipulata da U. e S.G. con Unipol in relazione all’attività di sindaco.

In particolare, secondo i ricorrenti la Corte avrebbe omesso di rilevare la violazione da parte della compagnia assicurativa del dovere di clare loqui, non potendo nella polizza prevedersi la copertura assicurativa dell’attività di sindaco in una clausola espressa del contratto e poi togliere la copertura medesima con una scritta piccolissima tra parentesi.

Il motivo è inammissibile per mancata trascrizione integrale del documento ovvero del suo contenuto nel ricorso, apparendo all’uopo inidonea la mera trascrizione parziale di una clausola del contratto, estrapolata dall’intero testo.

Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, i rilievi contenuti nel ricorso sull’interpretazione del contratto devono essere accompagnati, in ossequio al principio di autosufficienza, dalla trascrizione delle clausole individuative dell’effettiva volontà delle parti, al fine di consentire alla Corte di esercitare, nei termini esattamente individuati dal ricorrente, il proprio sindacato sull’applicazione della disciplina normativa (Cass. 25728/2013).

Anche sotto altro profilo, peraltro, il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la ratio della pronuncia che ha chiaramente evidenziato come la copertura assicurativa per l’attività di sindaco era unicamente prevista nell’appendice della polizza, in cui era peraltro indicato che detta copertura operava solo se richiamata espressamente nel frontespizio di polizza.

Nel caso di specie, dunque, come ritenuto, con apprezzamento adeguato dal giudice di merito, non è ravvisabile una intrinseca contraddittorietà del testo negoziale, con la conseguenza che non è necessario far riferimento ai canoni ermeneutici di cui agli artt. 1366 e 1370 c.c., poichè l’esclusione dalla copertura assicurativa dell’attività di sindaco risultava già dal senso letterale e da quello complessivo dell’atto.

Il sesto mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) e con esso si censura la statuizione della sentenza impugnata che ha omesso di rilevare che nelle condizioni particolari previste nell’appendice della polizza stipulata da C.G. con Assitalia e che veniva richiamata nel frontespizio della polizza medesima (polizza (OMISSIS)) era prevista l’estensione della garanzia anche per l’incarico di sindaco.

Il motivo è fondato.

La Corte territoriale ha affermato che la polizza assicurativa stipulata dal C. si riferiva alla sola attività professionale di ragioniere e non anche a quella di sindaco, ritenendo sulla base di ciò assorbita l’ulteriore questione, circa l’intervenuta scadenza o proroga del rapporto di assicurazione.

Non risulta peraltro che la Corte territoriale abbia dato luogo all’interpretazione del complessivo contenuto del contratto, come previsto dagli artt. 1362 e 1363 c.c., avuto riguardo alle condizioni particolari previste nell’appendice di polizza, richiamata nel frontespizio della polizza stessa, in relazione alla valutazione dell’eventuale estensione ivi prevista della garanzia anche all’attività di sindaco del C..

Ed invero, come questa Corte ha già affermato, le clausole aggiunte al contratto di assicurazione contenute nell’appendice della polizza non hanno una distinta autonomia avulsa dal contesto della convenzione di cui costituiscono parte integrante, cosicchè il giudice di merito, ai sensi dell’art. 1363 c.c., deve tenerne conto dovendo ricostruire la comune intenzione delle parti alla stregua di tutte le pattuizioni, ancorchè intervenute in momenti diversi (Cass. n. 350/1988).

Il motivo va dunque accolto.

In conclusione, respinti i primi cinque motivi, va accolto il sesto motivo; la sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata per nuovo esame su tale punto, innanzi ad altra sezione della Corte d’Appello di Napoli, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio.

PQM

Rigetta i primi cinque motivi, accoglie il sesto.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per la regolazione delle spese ad altra sezione della Corte d’Appello di Napoli.

Così deciso in Roma, in Roma, il 23 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

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