Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20651 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/09/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 29/09/2020), n.20651

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11084-2019 proposto da:

POLIFORM SRL ELASTOMERI, in persona del legale rappresentante pro

tempore, S.V., P.D., D.R.,

DO.GI.PA., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE LIEGI

48/A, presso lo studio dell’avvocato NICOLA MARCHITTO, rappresentati

e difesi dagli avvocati STEFANO GROLLA, VALENTINO ANTONIO SACCO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1231/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata il 07/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.-. La POLIFORM s.r.l. ha proposto ricorso per ottemperanza avverso il Ministero della economia e finanze – Direzione giustizia tributaria, innanzi alla CTP di Vicenza che con sentenza del 28 giugno 2018 ha dichiarato la propria incompetenza in favore della CTR del Veneto assegnando alla parte termine di giorni 45 per la riassunzione. La società deduce di aver depositato presso la cancelleria della CTR l’atto di riassunzione in data 27 agosto 2018 previa notifica al MEF in data 31 luglio 2018. La CTR del Veneto con sentenza depositata in data 7 novembre 2018 ha dichiarato estinto il giudizio per ottemperanza in quanto non riassunto nei termini, ritenendo inesistente la notifica del ricorso a mezzo PEC presso l’ufficio periferico del Ministero.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione la società affidandosi a un motivo. Non si è costituita l’amministrazione. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RITENUTO

CHE:

3.- Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70. Deduce che ha errato la CTR a valorizzare, ai fini di valutare la tempestività della riassunzione, la notifica alla controparte e non il momento del deposito del ricorso. Osserva che ai sensi del predetto art. 70 il giudizio di ottemperanza si propone mediante deposito in doppio originale presso la segreteria della competente Commissione tributaria e con il deposito il ricorrente è automaticamente costituito in giudizio. Successivamente, al fine di integrare il contraddittorio, la segreteria della Commissione tributaria comunica all’Ente impositore obbligato uno dei due originali del ricorso. Il ricorrente deduce che la riassunzione deve quindi proporsi con le medesime modalità, e pertanto la tempestività della riassunzione doveva essere valutata con riferimento al deposito del ricorso e non alla notifica, peraltro corretta perchè eseguita a mezzo PEC presso l’indirizzo indicato nella intestazione dell’appello.

Il motivo è fondato.

L’impugnata sentenza ha dichiarato l’estinzione del processo di ottemperanza ritenendo inesistente la notifica – da parte del contribuente – dell’atto di riassunzione in quanto non effettuata presso l’Avvocatura dello Stato ma alla sede periferica del Ministero.

E’ quindi di tutta evidenza che il giudice di seconde cure muove dall’erroneo presupposto che la modalità di introduzione del giudizio di ottemperanza sia quella della previa notifica, a cura del contribuente, del ricorso all’ufficio inadempiente, analogamente a quanto previsto dal procedimento di cognizione davanti alle Commissioni.

Il D.Lgs., art. 70, ai commi 3, 4 e 5, per contro, dispone che “Il ricorso indirizzato al presidente della commissione deve contenere la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione con la precisa indicazione, a pena di inammissibilità, della sentenza passata in giudicato di cui si chiede l’ottemperanza, che deve essere prodotta in copia unitamente all’originale o copia autentica dell’atto di messa in mora notificato a norma del comma precedente, se necessario. Uno dei due originali del ricorso è comunicato a cura della segreteria della commissione ai soggetti di cui al comma 2, obbligati a provvedere. Entro venti giorni dalla comunicazione l’ufficio può trasmettere le proprie osservazioni alla commissione tributaria, allegando la documentazione dell’eventuale adempimento”.

Il ricorso per l’esecuzione della sentenza del giudice tributario non richiede quindi la notifica da parte del ricorrente alla controparte, ma solo il deposito del ricorso presso la segreteria della Commissione che provvede, d’ufficio, all’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’amministrazione inadempiente.

Ne discende che anche la riassunzione del giudizio di ottemperanza innanzi alla Commissione ritenuta competente deve seguire le medesime forme dell’atto introduttivo del ricorso in ottemperanza e che ha errato la CTR a considerare, ai fini di valutare la tempestività del ricorso la data della notifica e non quella del deposito del ricorso stesso.

In accoglimento del ricorso la sentenza va quindi cassata e rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto in diversa composizione per un nuovo esame, e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto in diversa composizione per un nuovo esame, e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

 

 

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