Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20651 del 13/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 13/10/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 13/10/2016), n.20651

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26617-2014 proposto da:

CIESSE PROMOZIONI EDITORIALI SRL UNIPERSONALE (già AG EDIZIONI SRL),

in persona del suo legale rappresentante signor S.C.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VAL DI NON 18, presso lo

studio dell’avvocato NICOLA MASSAFRA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALBERTO TEALDI giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SEI SOCIETA’ EDITRICE INTERNAZIONALE SPA, in persona del suo

amministratore delegato e legale rappresentante dott.

J.U., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPIA NUOVA 37/A,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO CANINI, rappresentata e

difesa dagli avvocati ROBERTO ROLLERO, GIANPIERO BASSO giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 546/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 18/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato NICOLA MASSAFRA;

udito l’Avvocato ROBERTO ROLLERO;

udito l’Avvocato ANTONIO CANINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La s.a.s. AG Edizioni, poi divenuta Ciesse Promozioni Editoriali, convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Torino, la s.p.a. SEI Società Editrice Internazionale, chiedendo che fosse dichiarato risolto, per inadempimento della convenuta, il contratto estimatorio stipulato tra le parti, con condanna della SEI al risarcimento del danno.

Si costituì in giudizio la società convenuta, chiedendo il rigetto della domanda e proponendo a sua volta domanda riconvenzionale di condanna della società attrice al pagamento della somma di Euro 105.420,80, a titolo di corrispettivo per libri consegnati e non restituiti ovvero restituiti danneggiati.

Il Tribunale rigettò integralmente la domanda principale e, in accoglimento di quella riconvenzionale, condannò la società AG Edizioni al pagamento della somma di Euro 104.134,63, nonchè delle spese di lite.

2. La pronuncia è stata appellata dalla società AG Edizioni e la Corte d’appello di Torino, con sentenza del 18 marzo 2014, ha rigettato il gravame, confermando la decisione del Tribunale e condannando l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.

Ha osservato la Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, che la previsione eventuale di una garanzia affiancata al contratto estimatorio non ne altera la funzione, giacchè non fa venire meno la facoltà, in capo all’accipiens, di restituire la merce invenduta, ma si limita solo a rafforzare la tutela del tradens in ordine al pagamento della merce venduta. L’ammissibilità di tale garanzia, del resto, doveva ritenersi implicitamente ammessa nel contratto stipulato tra le parti, che non la vietava affatto; e, inoltre, era evidente che il fallimento della trattativa per la prosecuzione del contratto oltre la scadenza pattuita del 2008 non era dovuto al fatto che la s.p.a. SEI avesse chiesto la prestazione di una garanzia, quanto, piuttosto, che la società AG si era data disponibile a prestarla ma solo a condizione del rinnovo biennale del contratto stesso.

Quanto, invece, al motivo di appello col quale si era contestato l’accoglimento della domanda riconvenzionale, la Corte torinese ha osservato che le censure ivi contenute apparivano generiche e pretestuose. La parte appellante, infatti, non aveva impugnato la decisione di primo grado là dove questa aveva dichiarato inammissibile la produzione del documento di trasporto n. (OMISSIS) per irregolarità formali e per l’inattendibilità del teste S., sicchè quel documento non poteva più essere richiamato. D’altra parte l’appellante, senza neppure chiarire se stesse riferendosi al documento di trasporto n. (OMISSIS) o a quello n. (OMISSIS), aveva dimenticato che la documentazione fornita dalla società SEI, confermata dai testimoni, dava conto pienamente di quanta e quale merce fosse stata realmente consegnata dalla società SEI alla società AG.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Torino propone ricorso la s.r.l. Ciesse Promozioni Editoriali atto affidato a due motivi.

Resiste la s.p.a. SEI Società Editrice Internazionale con controricorso.

La società ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e n. 5), violazione e falsa applicazione degli artt. 1556, 1557 e 1558 cod. civ., oltre ad omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Osserva la società ricorrente che nel contratto estimatorio l’accipiens ha la scelta tra il pagamento del prezzo o la restituzione della merce entro il termine stabilito. Ne consegue che la previsione di una garanzia verrebbe ad alterare la natura del contratto perchè, privando l’accipiens della facoltà di restituzione, trasformerebbe il contratto in una compravendita in garanzia. La previsione di una garanzia era esclusa nel contratto in esame.

1.1. Il motivo non è fondato.

Osserva questa Corte, innanzitutto, che la censura mostra di non cogliere la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte d’appello, infatti, ha spiegato che il contratto in questione non escludeva in alcun modo la prestazione di una garanzia ed ha aggiunto, correttamente, che la garanzia non altera la causa tipica del contratto estimatorio, non togliendo all’accipiens la facoltà di restituire la merce invenduta anzichè pagarla. A ciò va aggiunto che la sentenza ha anche illustrato quale fosse il vero problema sotteso alla causa in questione e cioè quello del rinnovo del contratto estimatorio, che non ebbe luogo perchè la società oggi ricorrente subordinava la prestazione della garanzia richiesta dalla società SEI proprio al previo rinnovo del contratto che la controparte non era evidentemente intenzionata a concedere.

Muovendo da tali premesse, appare evidente che il motivo – che presenta anche profili di inammissibilità poichè è dubbio che sussista un effettivo interesse al suo accoglimento – mostra di censurare la sentenza in relazione ad un aspetto limitato e, tutto sommato, secondario, senza superare la globalità delle argomentazioni poste dalla Corte torinese.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e n. 5), violazione e falsa applicazione dell’art. 1557 cod. civ., oltre ad omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Osserva la società ricorrente che, pur essendo esatto che non era stata impugnata la sentenza del Tribunale in ordine all’inammissibilità del citato documento n. 29-bis, la sentenza in esame non avrebbe tenuto nel giusto conto i documenti n. 29 e n. 30, dai quali si evincerebbe che è stato restituito un numero di libri ben maggiore, per l’ammontare di Euro 51.133,25, il che avrebbe portato al rigetto della domanda riconvenzionale o al suo accoglimento per una somma minore. Errata sarebbe, poi, anche la valutazione delle deposizioni dei testi che avrebbero confermato l’entità dei libri consegnati, perchè si tratterebbe di testimonianze de relato della parte interessata.

2. Il motivo è inammissibile.

Esso, infatti, è formulato con una tecnica non rispettosa dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), giacchè fa riferimento ad atti di causa e deposizioni testimoniali senza indicarne il contenuto e senza specificare nemmeno se e dove essi siano stati messi a disposizione di questa Corte ai fini dell’eventuale consultazione (v. Sezioni Unite, sentenza 3 novembre 2011, n. 22726).

Oltre a ciò, il motivo contesta sia la quantità della merce restituita sia, addirittura, di quella consegnata dalla società SEI. Vengono indicate alcune fatture (la n. (OMISSIS), la n. (OMISSIS) e la n. (OMISSIS)) senza tenere conto dell’effettiva motivazione resa dalla Corte d’appello sul punto, ci si duole della presunta inattendibilità dei testimoni senza dire se l’assunzione delle testimonianze sia stata tempestivamente contestata in sede di merito e si cerca, in definitiva, di sollecitare questa Corte ad un nuovo e non consentito esame del merito.

3. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Osserva la Corte che non può essere accolta la richiesta della società ricorrente di cancellazione di frasi asseritamente offensive contenute nel controricorso, posto che non vi è nulla di offensivo nell’utilizzo dell’avverbio “artatamente” in riferimento alle fatture poste dalla società ricorrente a fondamento del diverso giudizio monitorio svoltosi tra le medesime parti davanti al Tribunale di Catania.

Allo stesso modo, non vi sono gli estremi della temerarietà della lite da parte della società ricorrente ai fini della pronuncia della condanna di cui all’art. 96 cod. proc. civ. sollecitata dalla società SEI nel controricorso.

Sussistono invece le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 7.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016

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