Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20651 del 09/09/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 20651 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: MIGLIUCCI EMILIO

SENTENZA

sul ricorso 21296-2009 proposto da:
RAMA

GIOVANNI

RMAGNN4°E18E502Q,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA BANCO DI S. SPIRITO 48,
presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO D’OTTAVI,
rappresentato e difeso dall’avvocato GRISI LUCIANO;
– ricorrente contro

2013
1751

SOLITO

ROBERTO

SLTRRT36B°4L049K,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3, presso lo
studio dell’avvocato DE ANGELIS LUCIO, che lo
rappresenta

e

difende

unitamente

all’avvocato

Data pubblicazione: 09/09/2013

DONATELLA CUSUMANO;
– controri corrente nonchè contro

RAMA CLAUDIO;
– intimato –

1058/2007

della CORTE

D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/08/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/06/2013 dal Consigliere Dott. EMILIO
MIGLIUCCI;
udito

l’Avvocato

Attilio

Terzino

con

delega

depositata in udienza dell’Avv. Lucio De Angelis
difensore del controricorrente che ha chiesto di
riportarsi al controricorso e ne chiede
l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

avverso la sentenza n.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l.-

Con atto di citazione 9.2.91, Roberto Solito – premesso – che

Giovanni e Claudio Rama avevano acquistato da Nicoletta Solito,
rispettivamente, l’usufrutto e la nuda proprietà del 50% pro indiviso

per l’altro 50%; che aveva anticipato spese per l’attivazione e la
m
manutenzione dell’impianto di riscaldamento centralizzato nella misura di
– L. 2.930.100, per la fornitura d’acqua potabile all’intero fabbricato
nella misura di L. 163.732, per la riparazione del videocitofono del
fabbricato nella misura di L. 277.032; che le reiterate richieste di
rimborso della quota parte di loro competenza delle spese suddette
rivolte ai nominati comproprietari erano state da costoro disattese conveniva Giovanni e Claudio Rama innanzi al pretore di Verona onde
ottenerne la condanna al pagamento in proprio favore della complessiva
somma di L. 1.748.575, con interessi e rivalutazione, ed alla rifusione
delle

spese

di

giudizio.

Nel costituirsi, Giovanni e Claudio Rama, contestatene le ragioni,
chiedevano il rigetto dell’avversa domanda. Con sentenza 26.1.96, l’adito
• pretore, ritenuto che le spese dedotte dall’attore attenessero al
godimento e non alla conservazione della cosa comune, onde non dessero
luogo al diritto al rimborso ex art. 1110 CC, respingeva la domanda
compensando le spese. Tale decisione era confermata in sede di gravame
dal tribunale di Verona con sentenza 20.1.99, che veniva cassata dalla
Suprema Corte con sentenza n. 12568 /2002, secondo cui vanno considerate
alla stregua di spese necessarie al mantenimento della funzionalità delle

d’un fabbricato in Pastrengo, alla via Rovereto n. 28, appartenentegli

parti comuni di un edificio destinato ad abitazioni le spese relative non
solo alla conservazione degli impianti elettrico, idrico, di
riscaldamento e di videocitofono, ma altresì quelle intese al
mantenimento della continuità nell’erogazione dei relativi servizi, e

Con sentenza dep. il 21 agosto 2007 la Corte di appello di Venezia,
m
decidendo in sede di rinvio condannava i convenuti al pagamento in favore
– dell’attore della somma di euro 903,06.
2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Giovanni Rama
sulla base di unico motivo.
Resiste con controricorso il Solito .
MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- L’unico motivo, denunciando la nullità del giudizio di rinvio per
essere stata la notificazione a mezzo posta dell’atto di riassunzione
avvenuta a mani del figlio convivente senza che della stessa gli fosse
stata dato avviso, denuncia la illegittimità costituzionale dell’art. 8
secondo comma della legge n. 890 del 1982 laddove, a differenza di quanto
. previsto dall’art. 140 cod. proc. civ., non prevedeva, nel testo allora
vigente, la raccomandata con avviso di ricevimento al destinatario nel
caso in cui il piego venga consegnato alle persone di cui al precedente
art. 7 secondo comma.
2.- Il motivo è infondato.
Secondo quanto dedotto dallo stesso ricorrente, la notificazione
dell’atto di riassunzione del giudizio di rinvio nei confronti di
2

quindi quelle di manutenzione di gestione dei servizi comuni .

Giovanni Rama è stata effettuata con consegna al figlio convivente del
destinatario.
In primo luogo, appare del tutto inconferente il richiamo dell’art. 140
cod. proc. civ., che disciplina l’ipotesi di irreperibilità relativa

per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo, fra le
quali sono indicati anche i familiari conviventi, prevedendo da parte
dell’ufficiale giudiziario il deposito nella casa comunale, l’affissione
di avviso alla porta di abitazione o dell’ufficio o dell’azienda, e
comunicazione a mezzo raccomandata. Quando invece, come nella specie,
l’atto sia consegnato a mani di un familiare convivente deve presumersi

che l’atto sia giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario : la
dichiarazione di convivenza resa dal consegnatario dell’atto fornisce
sufficienti garanzie sulla successiva effettività della consegna, tant’è
vero che nell’ipotesi di notifica a mezzo ufficiale giudiziario di cui
all’art. 139 secondo comma cod. proc. civ. non è previsto il successivo
invio della raccomandata al destinatario, come invece quando il plico sia
ricevuto dal vicino o dal portiere ( quarto comma art. 139 cit. ), con la
conseguente rilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il
destinatario ha l’onere di fornire.
Pertanto, la questione di costituzionalità è manifestamente infondata.
La notificazione a mezzo posta è avvenuta correttamente secondo le
disposizioni al momento vigenti.
Il ricorso va rigettato.
Le spese della presente fase vanno poste a carico del ricorrente,
3

ovvero che la consegna dell’atto non sia possibile per irreperibilità o

4

risultato soccombente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

relative alla presente fase che liquida in euro 1.500,00 di cui euro
200,00 per esborsi ed

euro 1.300,00 per onorari di avvocato oltre

— accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 giugno 2013.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore del Solito delle spese

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