Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20650 del 31/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/08/2017, (ud. 18/05/2017, dep.31/08/2017),  n. 20650

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15652/2016 proposto da:

M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO,

10/A, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO ORSINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE FABRIZIO SACRIPANTI;

– ricorrente –

contro

GENERALI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1539/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 15/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/05/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato l’improcedibilità dell’appello proposto da M.C. avverso la sentenza n. 836/2014 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, rilevando che lo stesso (notificato il 30.4.2015) era stato spedito per posta alla Corte di Appello di Napoli e che, pur essendo giunto all’ufficio addetto alla ricezione della posta in data 8.5.2015, era pervenuto alla Cancelleria soltanto in data 14.5.2015, oltre il termine di dieci giorni previsto per la costituzione in giudizio dell’appellante;

la Corte ha precisato che la spedizione alla Cancelleria del plico contenente gli atti per la costituzione costituisce una modalità non espressamente individuata dal legislatore e, tuttavia, non preclusa alla parte, “costituendo una mera irregolarità procedimentale, sanabile a seguito del raggiungimento dello scopo dell’atto ex art. 156 c.p.c., e, quindi, a seguito della tempestiva ricezione dello stesso da parte della Cancelleria”; ha rilevato – peraltro – che la parte assume il rischio che tale scopo non venga raggiunto entro il termine prescritto e che, nel caso specifico, “il ritardo nelle operazioni di smistamento da parte dell’ufficio protocollo è imputabile esclusivamente all’appellante, il quale ha riportato sul plico un’indicazione generica dell’ufficio di destinazione e non ha fornito alcuna annotazione riguardante gli atti in esso contenuti” onde consentire un “tempestivo smistamento verso la cancelleria dell’ufficio giudiziario competente”;

ha proposto ricorso per cassazione la M. affidandosi a tre motivi;

l’intimata non ha svolto attività difensiva.

Considerato che:

con il primo motivo (che denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 347 e 165 c.p.c.), la ricorrente censura la Corte assumendo che “la costituzione in giudizio si è perfezionata nei termini previsti dall’art. 165 c.p.c., ragion per cui è stata tempestiva”; precisa che “non corrisponde al vero” che la costituzione si sia perfezionata il 14.5.2015 e sostiene che la Corte “avrebbe dovuto tener conto della data dell’8.5.2015 (..1 ove realmente si è perfezionata la costituzione con l’arrivo del plico presso la Cancelleria della Corte di Appello Civile di Napoli, ove viene apposto il deposito degli atti”;

il motivo è inammissibile in quanto non censura specificamente la ratio sottesa alla decisione, che individua nel momento in cui il plico perviene nell’effettiva disponibilità del Cancelliere (e non genericamente all’ufficio protocollo) il raggiungimento dello scopo che consente di sanare l’irritualità della costituzione effettuata tramite spedizione postale;

la censura è – peraltro – incompleta, in quanto non prende posizione sul rilievo della Corte circa il difetto di indicazioni sulla busta che potessero rendere più sollecito lo smistamento del plico dall’ufficio protocollo alla Cancelleria in cui doveva effettuarsi la costituzione;

il motivo è comunque infondato giacchè la giurisprudenza di questa Corte ha chiaramente individuato nella “ricezione dell’atto a fini processuali” (Cass., S.U. n. 5160/2009) l’elemento che comporta la sanatoria della costituzione a mezzo posta e non ha mancato di sottolineare (in relazione ad altra ipotesi di costituzione irrituale) che il raggiungimento dello scopo è integrato dalla presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario e dalla messa a disposizione dell’atto in favore delle altre parti (cfr. Cass. n. 9772/2016): deve pertanto escludersi che tale sanatoria possa verificarsi prima che l’atto pervenga a quello stesso soggetto cui sarebbe pervenuto in caso di deposito diretto in Cancelleria;

gli altri motivi (attinenti al merito e formulati in relazione alla sentenza di primo grado) restano assorbiti;

in difetto di attività difensiva da parte dell’intimata, non deve provvedersi sulle spese di lite;

trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2017

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