Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20650 del 13/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 13/10/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 13/10/2016), n.20650

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26347/2014 proposto da:

M.O.E.M., E.C.W., domiciliati

ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato MARCO VIGNOLINI giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

RIOMAGGIORE DI G.P.C. & C. SAS, in persona del

socio accomandatario legale rappresentante pro tempore ing.

P.C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G AVEZZANA

1, presso lo studio dell’avvocato ORNELLA MANFREDINI, rappresentata

e difesa dall’avvocato FRANCO MODENA giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1414/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 25/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato FRANCO MODENA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La s.a.s. Riomaggiore ottenne dal Tribunale di Firenze, a titolo di mancato adempimento delle obbligazioni derivanti da un contratto di locazione, l’emissione di un decreto ingiuntivo per la somma di Euro 12.349,32, nei confronti sia della conduttrice dell’immobile che dei due fideiussori E.C.W. ed E.M.M.O..

Il decreto fu opposto dai due fideiussori e nel giudizio si costituì la società Riomaggiore, chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Il Tribunale accolse l’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e condannò la società opposta al pagamento delle spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata appellata dalla società Riomaggiore e la Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 25 ottobre 2013, ha accolto l’impugnazione e, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo, condannando i due fideiussori al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.

Ha osservato la Corte territoriale che non era esatta l’argomentazione usata dal Tribunale secondo cui la fideiussione aveva un oggetto indeterminato. La previsione, nella specie, di un importo massimo della garanzia fino alla somma di Euro 100.000 escludeva che la stessa potesse ritenersi indeterminata ai sensi dell’art. 1938 c.c.; parimenti, doveva essere considerato il fatto che la fideiussione era collegata all’adempimento delle prestazioni connesse col contratto di locazione, il che comportava la determinabilità per relationem dell’oggetto del contratto, nel rispetto dell’art. 1346 c.c..

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Firenze propongono ricorso E.C.W. ed E.M.M.O. con unico atto affidato ad un solo motivo.

Resiste la s.a.s. Riomaggiore con controricorso affiancato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed unico motivo di ricorso si lamenta violazione ed errata applicazione di norme di diritto.

Osservano i ricorrenti che la sentenza impugnata avrebbe errato nell’escludere che la clausola che prevedeva il limite di euro 100.000 fosse una clausola di stile. La semplice previsione di un tetto all’obbligazione del fideiussore, anche sproporzionato rispetto all’entità dell’obbligazione garantita, non sarebbe rispettosa dell’art. 1938 c.c.; tanto più che, nella specie, l’elevato limite dell’obbligazione di garanzia non troverebbe riscontro nella modesta entità del debito garantito.

1.1. Il ricorso è inammissibile.

Si deve innanzitutto rilevare che esso è formulato con una tecnica non rispettosa dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), giacchè fa riferimento al contratto di locazione senza riportarne neppure parzialmente il contenuto, senza indicare l’entità delle obbligazioni garantite e senza specificare se e dove tale contratto sia stato messo a disposizione di questa Corte per l’eventuale consultazione (v. Sezioni Unite, sentenza 3 novembre 2011, n. 22726).

In secondo luogo – anche senza considerare la circostanza per cui la valutazione sulla sussistenza del requisito della determinabilità dell’oggetto della fideiussione è rimessa al giudice di merito, il cui accertamento non è sindacabile in questa sede – assume decisivo rilievo il fatto che non è in alcun modo contestata la ratio decidendi della sentenza impugnata nella parte in cui ha posto in luce che l’oggetto del contratto di fideiussione era comunque determinabile per relationem attraverso il richiamo all’oggetto dell’obbligazione risultante dal contratto di locazione tra le parti. Ed è giurisprudenza pacifica quella secondo cui, quando una sentenza si fonda su più rationes decidendi, ciascuna delle quali di per sè idonea a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che ne censuri una soltanto, rimanendo intatta l’altra.

2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

A tale esito segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in conformità al D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13-quater, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016

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