Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2065 del 29/01/2010

Cassazione civile sez. III, 29/01/2010, (ud. 14/12/2009, dep. 29/01/2010), n.2065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19239/2008 proposto da:

COMUNE DI PATERNO’, (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore

Avv. Giuseppe Failla, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL

CARAVITA 5, presso lo studio dell’avvocato SARDO GAETANO MASSIMO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PASSANISI EMANUELE giusta delega

a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

L.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 737/2007 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

Seconda Sezione Civile, emessa il 09/07/2007, depositata il

20/09/2007; R.G.N. 1582/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/12/2009 dal Consigliere Dott. LANZILLO Raffaella;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.A. ha notificato al Comune di Paterno D.I. n. 17 del 2004 del Tribunale di Catania, recante condanna a pagare Euro 8.845,84, oltre interessi legali e spese, quale importo dei canoni di locazione di un immobile di sua proprietà, sito in Paterno, relativi al periodo 30 giugno-30 settembre 2003, in virtù di contratto di locazione stipulato in data (OMISSIS) e successivamente rinnovato.

Il Comune ha proposto opposizione, esponendo di avere preso in locazione l’immobile per destinarlo a sede delle scuole elementari.

Nel 1999 un’ispezione dell’Azienda USL (OMISSIS) di Catania aveva constatato l’inidoneità dei locali all’uso, per ragioni attinenti alla sicurezza: in particolare, per l’inosservanza dei limiti minimi di altezza prescritti dalla legge, della normativa sulla prevenzione degli incendi e sull’adeguamento degli impianti elettrici (L. n. 46 del 1990) e della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui alla L. n. 626 del 1994 e al D.Lgs. n. 758 del 1994. Aveva perciò comunicato formale recesso dal contratto, provvedendo alla riconsegna dei locali a mezzo di intimazione per ufficiale giudiziario del (OMISSIS).

Il L. si è costituito, chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Con sentenza n. 66/2006 il Tribunale ha accolto l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e compensando le spese processuali.

Proposto appello dal L., a cui ha resistito il Comune, con sentenza 9 luglio-20 settembre 2007 la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto l’opposizione e confermato il decreto ingiuntivo, ponendo a carico dell’opponente le spese dei due gradi di giudizio.

Con atto notificato in data 8 luglio 2008 il Comune di Paterno ha proposto cinque motivi di ricorso per cassazione.

L’intimato non ha depositato difese.

All’udienza del 21 gennaio 2009, rilevato che la notificazione del ricorso al procuratore costituito per il L. nel giudizio di appello non aveva avuto buon esito, la Corte di cassazione ha disposto il rinnovo della notificazione, a cui il ricorrente ha ritualmente provveduto.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – La Corte di appello ha confermato il decreto ingiuntivo opposto sul rilievo che esso aveva per oggetto il pagamento dei canoni relativi al trimestre 30 giugno-30 settembre 2003 e che il Comune opponente ha dichiarato, nella comparsa di costituzione e di risposta in appello, di non voler rinnovare il contratto di locazione dopo la scadenza del 2003, ammettendo così implicitamente che il rapporto avrebbe dovuto protrarsi fino a tale scadenza. Donde la conclusione che i canoni di locazione in scadenza al 30.9.2003 erano stati legittimamente richiesti e dovevano essere pagati.

2.- Risulta pregiudiziale l’esame del secondo e del terzo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 342, 324 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c. nn. 3, 4 e 5, sul rilievo che la Corte di appello non ha rilevato l’inammissibilità dell’appello, per intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado quanto all’intervenuta scadenza del contratto di locazione in data anteriore al 2003, accertamento che non aveva costituito oggetto di specifica impugnazione (secondo motivo); nonchè sul rilievo che la stessa Corte di appello è incorsa nel vizio di ultrapetizione, poichè ha rilevato di sua iniziativa una diversa data di scadenza del contratto, rispetto a quella accertata dal Tribunale, in mancanza di specifica impugnazione ad opera di alcuna delle parti.

3.- I motivi sono fondati.

La sentenza del Tribunale aveva respinto la domanda di pagamento dei canoni, ritenendo legittimo il recesso del conduttore prima del termine e la restituzione dell’immobile, avvenuta il (OMISSIS) per atto dell’ufficiale giudiziario.

Il L. ha proposto appello contro la sentenza limitatamente ai capi in cui ha accolto l’eccezione di nullità del contratto di locazione, proposta dal conduttore ai sensi dell’art. 1418 c.c., e nella parte in cui ha ravvisato i giusti motivi per il recesso anticipato del conduttore; ma non ha in alcun modo messo in questione l’accertamento relativo alla data del rilascio dell’immobile.

Il relativo capo della sentenza di primo grado era perciò da ritenere passato in giudicato e la questione relativa alla data del recesso dal contratto non avrebbe potuto più essere messa in discussione.

4.- Gli altri motivi di ricorso risultano assorbiti.

4.- La sentenza impugnata, che non ha in alcun modo esaminato gli effettivi motivi di appello e non contiene altre argomentazioni o statuizioni oltre a quella inammissibile, deve essere cassata senza rinvio.

5.- Non essendosi costituito l’intimato non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2010

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