Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2065 del 25/01/2022

Cassazione civile sez. I, 25/01/2022, (ud. 04/06/2021, dep. 25/01/2022), n.2065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5796/2017 proposto da:

A.S.P. Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona del

legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Corso

d’Italia, 102, presso lo studio dell’avvocato Raffaella Misasi, e

rappresentata e difesa dall’Avvocato Giovanni Lauricella, per

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Centro Odontoiatrico San Luca Alto Tirreno Cosentino S.r.l., in

persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in

Roma, Via C. Fea, 6, presso lo studio dell’Avvocato Guido Ascenzi, e

rappresentato e difeso dall’Avvocato Giuseppe Farina, per procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1278/2016 della Corte di appello di Catanzaro,

depositata il 19/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/06/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l’impugnazione proposta dall’A.S.P. – Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, per brevità anche e solo A.S.P. di Cosenza, nei confronti del Centro Odontoiatrico San Luca Alto Tirreno Cosentino S.r.l. ed avverso il lodo pronunciato tra le parti in data 11 agosto 2014 con cui il Collegio arbitrale, ritenuta la natura rituale dell’arbitrato, respinta la tesi fatta propria dall’A.S.P. di Cosenza – per la quale il pagamento di prestazioni erogate a residenti fuori Regione risultava attuabile solo in presenza di un saldo positivo all’esito del meccanismo della compensazione interregionale ed escluso che tali poste rientrassero nel tetto fissato negozialmente – aveva condannato l’A.S.P. al pagamento della somma di Euro 485.737,36 oltre interessi moratori” a titolo di prestazioni rese in favore dei non residenti.

2. La Corte di merito ha respinto l’eccezione di nullità sollevata dall’A.S.P. di Cosenza che aveva sostenuto la natura irrituale dell’arbitrato, ex art. 10 del contratto stipulato in data 12 ottobre 2007 tra le parti, ed ha ritenuto l’impugnabilità del lodo ai sensi dell’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 5 e art. 823 c.p.c., comma 2, n. 3, per radicale inidoneità della motivazione a far comprendere l’iter logico-giuridico osservato.

Una volta che gli arbitri, come nella fattispecie in esame, avessero fissato attraverso l’interpretazione della clausola negoziale il loro potere, la relativa decisione non era impugnabile per nullità ex art. 829 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere i primi pronunciato fuori dei limiti del compromesso, ma solo per ragioni di merito, per una motivazione che sul punto risultava radicalmente inidonea alla comprensione dell’iter logico giuridico osservato o all’individuazione della ratio decidendi del lodo o per violazione o falsa applicazione delle regole ermeneutiche del codice.

La questione sulla natura dell’arbitrato essendo questione di merito doveva essere sollevata nel corso del giudizio arbitrale sia nella previgente disciplina dell’art. 817 c.p.c., che in quella successiva al D.Lgs. n. 40 del 2006, e non poteva essere proposta per la prima volta con l’impugnazione, risultando gli arbitri sin dalla loro costituzione (ordinanza 21 maggio 2014) aver manifestato la volontà di procedere con forme e garanzie dell’arbitrato rituale.

Esclusa una nullità della decisione arbitrale e tanto per mancanza di vizi della motivazione riconducibili a nullità, nella pure apprezzata prevalenza dell’arbitrato rituale come indicazione ermeneutica in caso di dubbio, la Corte di appello ha rigettato l’impugnazione.

2. L’A.S.P. di Cosenza ricorre per la cassazione della sentenza indicata con unico motivo.

Resiste con controricorso il Centro Odontoiatrico San Luca Alto Tirreno Cosentino a r.l..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’A.S.P. di Cosenza denuncia la contraddittorietà delle motivazioni dell’impugnata sentenza in punto di determinazione arbitrale sulla natura rituale o irrituale dell’arbitrato.

Nonostante il tenore della clausola contrattuale, che espressamente prevedeva che “gli arbitri decideranno secondo diritto in via irrituale”, il Collegio aveva ritenuto la natura rituale dell’arbitrato nel carattere “quantomeno dubbio” della previsione negoziale e tanto pur non potendosi ravvisare siffatto estremo nella norma convenzionale.

Per stabilire la natura dell’arbitrato, deduce il ricorrente, deve ricostruirsi la volontà delle parti espressa nel compromesso o nella relativa clausola secondo le regole di cui agli artt. 1362 c.c. e segg..

2. In via preliminare vanno disattese le eccezioni di irritualità e conseguente intempestività della notifica del ricorso in quanto curato non presso il domicilio eletto in (OMISSIS), ma presso il procuratore non domiciliatario.

L’intervenuta costituzione del controricorrente che non si espone a censura quanto a sua tempestività, denuncia, nel conseguito pieno raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., comma 3, del ricorso introduttivo, l’inammissibilità delle dedotte eccezioni che risultano, nella segnalata premessa, neppure sostenute da interesse.

3. Nel resto il ricorso è inammissibile.

3.1. Il proposto mezzo manca di autosufficienza non provvedendo ad indicare in modo puntuale con le norme violate anche i passaggi della motivazione che si pongono in contrasto con le prime nella interpretazione ricevuta dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. SU 28/10/2020, n. 23745; Cass. 05/08/2020, n. 16700).

3.2. La critica condotta, a forma libera e senza indicazione espressa del vizio denunciato, si colloca finanche al di fuori della tipizzazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1 e nella sua certa discorsività manca di quella puntualità e concludenza propria del motivo di ricorso per cassazione (Cass. 17/02/2004, n. 3089; Cass. 14/05/2018, n. 11603).

3.3. Vero poi è che il richiamo alla contraddittorietà della motivazione rende comunque inammissibile il ricorso in ragione della irrilevanza della motivazione insufficiente e contraddittoria nella novellata formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito dalla L. n. 134 del 2012 (Cass. Sez. U., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass., 06/07/2015, n. 13928).

4. Il ricorso è ancora inammissibile perché non dialoga con quella parte della motivazione, che individua la ratio decisiva e capace, da sola, di sostenere l’adottata decisione, in cui la Corte di appello qualifica come questione di merito, e quindi non censurabile, quella relativa alla natura irrituale o rituale dell’arbitrato concluso tra le parti, giusta pattuizione del 12 ottobre 2007, all’art. 10.

Rileva la Corte di appello che avendo il giudice privato sin dalla sua costituzione affermato la ritualità dell’arbitrato, la questione, di merito, avrebbe dovuto essere introdotta nel giudizio arbitrale ex art. 817 c.p.c., e non portata per la prima volta davanti alla Corte territoriale in sede di impugnazione (Cass. 26/02/2000 n. 2184).

Come da questa Corte precisato, in tema di arbitrato, la questione concernente la portata di una clausola compromissoria e la sua riconducibilità alla figura dell’arbitrato rituale o irrituale non integra una questione di “competenza”, bensì di merito (vd. Cass. 08/03/2016, n. 4526).

La natura assorbente e decisiva della questione in difetto di sua impugnativa rende non altrimenti contestabile nel giudizio di legittimità la sentenza.

5. Quanto all’ulteriore passaggio argomentativo pure speso dalla Corte di appello e secondo il quale a fronte del contenuto dubbio della clausola, per le maggiori garanzie offerte dall’arbitrato rituale quanto all’efficacia esecutiva del lodo ed al regime delle impugnazioni, deve darsi prevalenza all’affermazione dell’arbitrato rituale (vd. ex multis: Cass. 07/08/2019, n. 21059; Cass. 10/05/2018, n. 11313), vero è che non si tratta di autonoma ratio decidendi quanto, e piuttosto, di un argomento utilizzato “solo per completezza” (p. 7).

Resta fermo sul punto il principio, saldo nelle affermazioni di questa Corte, per il quale è inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta “ad abundantiam”, e pertanto non costituente una “ratio decidendi” della medesima. Infatti, un’affermazione siffatta, contenuta nella sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (ex multis: Cass. 8755/2018; Cass. 23635/2010).

6. Il ricorso è in via conclusiva inammissibile e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese di lite liquidate secondo soccombenza come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna A.S.P. Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza a rifondere al Centro Odontoiatrico San Luca Alto Tirreno Cosentino S.r.l. le spese di lite che liquida in Euro di cui Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 4 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2022

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