Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20649 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/09/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 29/09/2020), n.20649

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7008-2019 proposto da:

COMUNE DI SERDIANA, in persona del Sindaco pro tempre, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo studio

dell’avvocato MARCELLO FURITANO, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati CECILIA FURITANO, MARCO ZANASI;

– ricorrente –

contro

CALCESTRUZZI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 14, presso lo

STUDIO LEGALE DI TANNO E ASSOCIATI, rappresentata e difesa dagli

avvocati BARBARA NIGRO, ROSAMARIA NICASTRO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 776/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SARDEGNA, depositata il 10/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1-. La Calcestruzzi s.p.a. ha impugnato gli avvisi per omessa denuncia e omesso versamento dell’ICI degli anni 2004, 2005 e 2006 notificati dal Comune di Serdiana, deducendo che gli stesi sono relativi ad una cava, adibita ad attività estrattiva, non suscettibile di utilizzazione edificatoria, e di conseguenza, esclusa dall’ambito di applicazione dell’ICI; ha dedotto altresì il difetto di motivazione degli avvisi impugnati in particolare sulla attribuzione del valore al terreno, deducendo che, in ogni caso detto valore è eccessivo.

Il ricorso della contribuente è stato respinto in primo grado. Ha proposto appello la società e la CTR della Sardegna con sentenza depositata in data 10 settembre 2018 ha riformato la sentenza di primo grado, annullando gli avvisi di accertamento impugnati rilevando che nelle sotto zone D1 è consentita solo l’attività di cava e discarica controllata e che ciò è incompatibile con la pretesa edificabilità dell’aera.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il Comune affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso la società contribuente e propone ricorso incidentale. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RITENUTO

CHE:

3.- Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, nonchè del R.D. n. 1572 del 1933, art. 18; del R.D.L. n. 652 del 1939, artt. 6 e 10; del D.M. n. 28 del 1998, artt. 2 e 3, e del piano urbanistico comunale, art. 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e deduce l’errore della CTR laddove essa ha ritenuto che i terreni soggetti ad attività estrattiva, sebbene qualificati come fabbricabili dagli strumenti di pianificazione urbanistica, non siano assoggettabili ad ICI in quanto le norme di attuazione del piano urbanistico ne consentirebbero l’utilizzo solo per attività di cava. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2700 c.c.; dell’art. 221 c.p.c., e ss, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e in subordine l’omesso esame di fatto decisivo per non avere, il giudice d’appello, tenuto conto del certificato di destinazione urbanistica dal quale si evinceva che in tutte le zone urbanistiche classificate in D era possibile realizzare interventi edilizi specifici, previa predisposizione di piano di lottizzazione attuativo. Con il terzo motivo la parte lamenta l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, non avendo la CTR considerato che nell’area de quo insistono cinque corpi di fabbrica di pertinenza dell’impianto di frantumazione e ciò dimostra che l’attività estrattiva non è incompatibile con la qualificazione di area edificabile.

I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati nei termini appresso precisati.

Come evidenziato dalla CTR, sulla base del certificato di destinazione urbanistica, il terreno in questione è inserito nel P.U.C. del Comune in zona D, sottozona D1 (cave e discariche). Sulla base di questa destinazione urbanistica, il terreno ha potenzialità edificatoria, ancorchè limitata perchè strumentalmente finalizzata all’attività estrattiva.

Si applica qui il principio già affermato da questa Corte ed al quale il Collegio intende dare continuità secondo il quale: “In tema di ICI, ove l’area sia adibita ad attività estrattiva secondo il regolamento urbanistico e suscettibile, in conformità allo stesso, di edificaione, ancorchè limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali, la base imponibile deve essere determinata avendo riguardo al valore venale”. Si è in particolare osservato, in motivazione, che: “l’area di cui si tratta, seppure è adibita ad attività estrattiva secondo lo strumento urbanistico, il che induce ad escludere la sua natura agricola ai fini della determinaione della base imponibile, è altresì suscettibile di edificazione, ancorchè limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali, così come indicato dalla ricorrente nel ricorso. Ciò fa sì che il terreno debba essere qualificato come edificabile ai fini del’Ici e che la base imponibile debba essere determinata sulla base del valore venale”. (Cass. n. 14409/2017; Cass. 7419/2019; Cass. 31079/2019).

Negli stessi termini e tra le stesse parti sulla medesima questione con riferimento ad altra annualità del tributo, si è espressa anche Cass. 26396/2019 laddove si evidenza che, anche nel caso concreto, non vi sono ragioni per discostarsi dall’indirizzo sopra riportato, volto ad escludere che terreni urbanisticamente destinati allo svolgimento di attività industriale quale quella in esame possano considerarsi – ai fini del tributo in oggetto – agricoli.

La inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell’immobile impone tuttavia di tener conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonchè della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio; la questione dovrà esser esaminata dal giudice di rinvio.

Il ricorso principale deve quindi essere accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Sardegna in diversa composizione per un nuovo esame.

4.- Con il ricorso incidentale subordinato all’accoglimento del ricorso principale, la parte lamenta la omessa motivazione in ordine al primo motivo di appello, riguardante la questione della vizio di motivazione degli avvisi, che la parte ritiene implicitamente rigettata dal giudice d’appello.

Il motivo è inammissibile.

La CTR ha deciso sulla base della c.d. ragione più liquida, ritenendo fondato nel merito l’appello e pertanto, in esito al giudizio di appello, la società risulta pienamente vittoriosa, atteso che gli avvisi di accertamento sono stati annullati. E’ principio già consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che nel giudizio di cassazione è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni che siano rimaste assorbite, ancorchè in virtù del principio cd. della ragione più liquida, non essendo ravvisabile alcun rigetto implicito, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio (Cass. 19503/2018; Cass. s.u. 13195/2018). La declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale comporta l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Accoglie il ricorso principale cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Sardegna in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione della spese anche del giudizio di legittimità.

Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA