Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20649 del 13/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 13/10/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 13/10/2016), n.20649

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7129/2014 proposto da:

A.F., in proprio, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ADIGE 43, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO DI PASQUALE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato A.F.

difensore di sè medesimo giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

T.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2285/2013 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata

il 25/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’avv. A.F. convenne in giudizio T.M., davanti al Giudice di pace di Bologna, chiedendo che fosse condannata alla restituzione della somma di Euro 818, oltre interessi, a suo dire da lui anticipata a titolo di versamento del contributo unificato, con annesse marche da bollo e spese di notifica, in relazione all’atto di citazione redatto nell’interesse della convenuta nel giudizio risarcitorio promosso contro l’ospedale (OMISSIS).

Si costituì in giudizio la convenuta, chiedendo il rigetto della domanda sul rilievo che il suo difensore era in realtà un altro, come risultava dal mandato e dagli atti di quel giudizio.

Il Giudice di pace rigettò la domanda e condannò l’attore al pagamento delle spese di giudizio.

2. Appellata la pronuncia dall’attore soccombente, il Tribunale di Bologna, con sentenza del 25 luglio 2013, ha rigettato l’appello, confermando la decisione di primo grado e condannando l’appellante al pagamento delle ulteriori spese.

Dopo aver premesso che il giudizio in questione era da ritenere ad equità necessaria, con i conseguenti limiti in ordine all’appello, il Tribunale ha osservato che i motivi di doglianza erano centrati sulla mancata ammissione delle prove, per interpello e per testi, nonchè del giuramento decisorio.

Ha quindi aggiunto il Tribunale che l’avv. A. aveva avanzato la propria pretesa di recupero delle spese da lui anticipate sulla premessa di essere stato il difensore della T., mentre la sua collega di studio sarebbe stata solo un prestanome. Dagli atti, però, era risultato che il conferimento dell’incarico di difensore era stato dato ad altro professionista, per cui l’appellante avrebbe dovuto almeno dimostrare la simulazione; nella specie, al contrario, l’appellante si era “limitato ad una generica domanda di restituzione”, senza neppure tentare di dimostrare la simulazione. D’altra parte, anche l’eventuale ammissione delle prove orali sarebbe stata superflua, perchè avrebbe potuto solo dimostrare che l’avv. A. aveva materialmente anticipato la somma in questione, circostanza che non era stata mai contestata.

3. Contro la sentenza del Tribunale di Bologna propone ricorso l’avv. A.F. con atto affidato a otto motivi.

T.M. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 2721 e 2723 c.c. e degli artt. 228 e 233 c.p.c..

La censura si rivolge contro la mancata ammissione delle prove, in particolare il giuramento decisorio del quale viene riportata la formula, sostenendo che il Tribunale sarebbe caduto in contraddizione nella parte in cui ha escluso le prove, nel contempo dando atto che esse avrebbero solo potuto dimostrare l’anticipazione della somma, circostanza non contestata. Lo svolgimento dell’attività professionale non sarebbe affatto il presupposto necessario della richiesta di restituzione della somma anticipata e l’accertata esistenza dell’anticipazione avrebbe dovuto condurre all’accoglimento della domanda.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione degli artt. 113 e 115 c.p.c..

Si lamenta che il giudice non avrebbe fatto applicazione delle norme di legge, non ammettendo prove ammissibili.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), erronea applicazione dell’art. 1417 c.c..

Si rileva che la prova orale sarebbe stata comunque ammissibile, essendo il ricorrente terzo rispetto all’accordo simulatorio.

4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione delle norme in tema di simulazione dei contratti.

Si lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente affermato il principio per cui solo il difensore effettivo che abbia anticipato le spese di giudizio ha diritto al recupero di dette somme; tale affermazione sarebbe priva di ogni supporto giuridico.

5. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione degli artt. 113 e 115 del codice di procedura civile.

Si osserva che il Tribunale abbia erroneamente affermato il principio secondo cui solo il difensore effettivo che ha anticipato le spese di giudizio ha realmente diritto al recupero di dette somme. Nella specie, invece, non aveva alcuna importanza che il ricorrente fosse o meno il difensore della T., perchè ciò che assume rilievo è, invece, la sicura esistenza di un diritto alla restituzione della somma.

6. Con il sesto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione delle norme in tema di simulazione e, in particolare, in relazione all’art. 1414 c.c..

Osserva il ricorrente, ribadendo i due motivi precedenti, che non sarebbe necessario avere svolto attività difensiva in favore di una persona per avere diritto al recupero delle spese anticipate. La decisione sarebbe anche incoerente nella parte in cui non ha ammesso le prove testimoniali.

7. Con il settimo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione degli artt. 113 e 115 c.p.c..

Si lamenta che il Tribunale, pur non avendo mai la controparte negato che l’avv. A. aveva anticipato le somme per cui è causa, abbia erroneamente respinto la domanda, mentre avrebbe dovuto accoglierla.

8. Con l’ottavo motivo di ricorso si lamenta violazione della L. 31 dicembre 2012, n. 427, art. 13, lamentando che il Tribunale, in un giudizio del valore di Euro 818, abbia liquidato le spese di giudizio senza attenersi ai minimi tariffari.

9. Il ricorso è fondato nei termini che verranno ora specificati.

Occorre innanzitutto osservare che il Tribunale di Bologna – adito in sede di appello avverso una sentenza pronunciata dal Giudice di pace in un giudizio ad equità c.d. necessaria, trattandosi di domanda contenuta nei limiti di valore di Euro 1.100 e non ricorrendo l’ipotesi derogatoria di cui all’art. 113 c.p.c., comma 2, avrebbe dovuto correttamente dichiarare l’inammissibilità dell’appello, siccome proposto per motivi esorbitanti rispetto ai limiti di cui all’art. 339 c.p.c., comma 3 (violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia). Ed è curioso che il Tribunale non sia pervenuto a tale conclusione posto che in motivazione ha dato atto che si trattava, appunto, di un giudizio di equità con i conseguenti limiti per l’appello.

Nel prosieguo della motivazione, poi, il Tribunale ha specificato di dover procedere al rigetto della domanda per ragioni diverse da quelle enunciate dal Giudice di pace, richiamando, in particolare, il discorso della mancata prova della simulazione. Il Tribunale ha quindi dichiarato di non ammettere le prove orali richieste in quanto prive di connotazione decisoria, poichè avrebbero solo potuto dimostrare che l’avv. A. aveva materialmente anticipato le somme in questione, il che non era mai stato in contestazione. Nel fare questo, però, la sentenza impugnata offre il fianco ai motivi di ricorso che contestano l’illegittimità della mancata ammissione delle prove, posto che la domanda giudiziale era finalizzata proprio al recupero delle somme asseritamente anticipate. Nè assume rilievo decisivo la circostanza per la quale non era stata dimostrata l’esistenza di un rapporto professionale, posto che lo stesso Tribunale ha dichiarato non essere in contestazione che la somma oggetto di causa era stata anticipata dal professionista; sicchè sono fondate anche le censure che pongono in luce la non decisività dell’esistenza di un rapporto professionale.

Entro questi termini il ricorso è fondato e il Giudice di rinvio dovrà provvedere a chiarire in modo coerente, se del caso anche con l’ammissione delle relative prove, quali siano stati i rapporti intercorsi tra le parti al fine di stabilire se l’avv. A. abbia diritto o meno alla restituzione delle somme richieste, anche se versate a titolo di mera anticipazione e quindi a prescindere dall’esistenza di un rapporto professionale.

10. Il ricorso, pertanto, è accolto nei termini specificati e la sentenza impugnata è cassata; il giudizio è rinviato al medesimo Tribunale di Bologna, in persona di un diverso Magistrato, il quale provvederà ad un nuovo giudizio nei sensi specificati, liquidando anche le spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Bologna, in persona di un diverso Magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016

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