Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20649 del 08/08/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. L Num. 20649 Anno 2018
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: CURCIO LAURA

ORDINANZA

sul ricorso 3025-2013 proposto da:
SINDONI SERGIO C.F. SNDSRG74H17F158T, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA BARBERINI 11 C/0 il CAF
F.A.P.I., rappresentato e difeso dall’Avvocato
BENEDETTO CALPONA, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. – Agente della Riscossione
2017
4961

per le Province della Regione Siciliana, già SERIT
SICILIA S.P.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO
VITTORIO

EMANUELE

II

326,

presso

lo

studio

dell’avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta

Data pubblicazione: 08/08/2018

e

difende

unitamente

all’avvocato

DOMENICO

CANTAVENERA, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 17/2012 della CORTE D’APPELLO

di MESSINA, depositata il 20/01/2012 R.G.N. 750/2009.

Rg.n.3025/2913
RILEVATO
Che la corte d’appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di
Barcellona PG che aveva ritenuto la legittimità dei contratti a termine e poi del
contratto di formazione e lavoro stipulati da Serit Sicilia spa ( poi divenuta Riscossione
Sicilia spa ) e Sergio Sindoni, ritenendo che i contratti a termine erano stati stipulati

56/199, con riferimento all’accordo attuativo del 2.4.1996, in relazione alla necessità
di intraprendere tutte le iniziative necessarie per riscuotere i tributi ancora non
riscossi nei termini previsti, comprovando di aver intrapreso le procedure esecutive
per ottenere il rimborso dall’erario.
Che per la corte di merito il contratto di formazione era egualmente legittimo, sia
perché il solo titolo di ufficiale di riscossione posseduto dal Sindoni non era sufficiente
per ritenere che fosse già in possesso della capacità necessaria per l’esercizio
dell’attività , senza una formazione ed un tirocinio , sia perché l’attività di notifica era
stata svolta operando all’esterno anche da solo, ma dopo dei giorni di attività
formativa in sede, eseguita successivamente secondo il piano formativo, con attività
preparatoria e complementare alle notifiche , da svolgere all’interno dell’ufficio.
Che ha proposto ricorso per cassazione il Sindoni affidato a 14 motivi, a cui ha
opposto difese la Riscossione Sicilia spa con controricorso, poi illustrato da memoria
ex art.380 bis 1 c.p.c.
CON DIDERATO
Che i motivi hanno riguardato : 1) la violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p. in
relazione all’art.360 c.1.n.4 c.p.c., per avere la corte di merito omesso di pronunciarsi
sul motivo di appello con cui si censurava la sentenza del Tribunale che avrebbe
erroneamente ritenuto che spettasse al ricorrente fornire la prova dell’inadempimento
della Serit degli obblighi formativi di cui al programma allegato al contratto di
formazione, laddove invece l’ onere probatorio di aver svolto la formazione incombeva
alla società, stante la contestazione specifica svolta dal lavoratore; 2)la violazione
dell’art.2967 c.c. in relazione all’art.360 c.1.n.3 c.p.c., per avere la corte
erroneamente ritenuto che l’onere probatorio fosse a carico del ricorrente;

3)
i

nel rispetto della previsione del CCNL del settore , in attuazione dell’art.23 della L. N.

violazione e falsa applicazione di norme processuali in relazione all’art.360 c.1.n.4
c.p.c., per avere la corte omesso di pronunciarsi sul secondo motivo di appello che
deduceva la violazione dell’art.116 c.p.c. da parte del tribunale che aveva omesso a
sua volta di pronunciarsi sull’omessa produzione, disposta da giudice di prime cure,
del bollettario relativo alle deleghe esattoriali e del registro delle deleghe relative alle
procedure esecutive, documenti decisivi perché comprovanti l’attività svolta da
Sindoni; 4) la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per avere la corte di merito

dai primi giorni , non essendo stato dimostrato alcun fatto da cui inferire tale
asserzione; 5) la nullità della sentenza con violazione dell’art.360 c.1.n.4 c.p.c. per
essere la motivazione solo apparente, non rinvenendosi in essa alcun riferimento
specifico ad elementi probatori che giustificassero l’impianto motivazionale, il quale
che si limitava a ritenere formazione il semplice consiglio fornito dei colleghi anziani;
6)la violazione a falsa applicazione degli artt.1362 e 1363 c.c. per errata
interpretazione del contratto di formazione nell’allegato piano formativo pratico che
prevedeva l’affiancamento da parte di personale esperto fin dalle prime attività;

7) la

nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque per motivazione illogica
e contraddittoria , in relazione all’art.360 c.1.n.4 c.p.c., per avere i giudici di merito
escluso l’inadempimento degli obblighi di formazione pratica – mancato
affiancamento- sulla base dell’espletamento di soli due incontri teorici effettuati il 23
ed il 24 aprile 2002;

8) la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., per avere la corte

presunto erroneamente che il mancato affiancamento fosse riferibile solo ai primi due
giorni e non già a tutto il periodo del contratto, senza indicare il fatto noto da cui far
discendere il fatto ignoto del mancato affiancamento limitato solo ai primo due giorni ;
9) la nullità della sentenza per motivazione apparente per non avere la corte fatto
riferimento ad alcun elemento probatorio processuale che giustificasse la mancanza di
affiancamento riferibile solo ai primo due giorni di lavoro.
Che gli ulteriori motivi svolti in via subordinata hanno riguardato;

10) la violazione

dell’art.27de1 CCNL 1995 del settore aziende in concessione del servizio di riscossione
tributi, per avere la corte di merito respinto la domanda di nullità del termine apposto
ai due contratti stipulati dal 5.5.1997 al 20.6.1997 e dal 9.10.2000 al 22.12.2000 per
mansioni di messo notificatore, per aver superato il limite percentuale delle assunzioni
del 100% del personale in servizio che andrebbe riferito alla sola qualifica di messo
2

presunto che il lavoratore avesse goduto in ufficio del supporto dei colleghi anziani fin

notificatore e non anche ad altre qualifiche come ritenuto dalla corte;11) la violazione
dell’art.112 c.p.c. sulla censura relativa alla violazione , da parte di Serit, per avere la
corte omesso di pronunciarsi dell’art.26 del CCNL del settore , secondo cui i messi
notificatori straordinari potevano essere assunti con contratto a termine solo per
eseguire le notifiche degli atti di riscossione correnti e non per quelli relativi a periodi
pregressi; 12)Ia violazione e falsa applicazione dell’art 1 legge n.230/1962 per avere
la corte di merito disatteso la censura relativa all’assenza del carattere di

carichi tributari non riscossi e quindi non di attività imprevista; 13) la violazione degli
artt. 1362 e 1363 c.c. per avere la corte mal interpretato l’accordo del 2.4.1996,
ritenendo che tale accordo fosse stato stipulato per fronteggiare una situazione di
straordinarietà con la previsione di tipologie di contratti a termine oltre quelle previste
dall’art.1 della legge n.230/1062; 14)Ia violazione e falsa applicazione dell’art.112
c.p.c. in relazione all’art.360 c.1.n.4 c.p.c. per non essersi la corte territoriale
pronunciata sul motivo di appello concernente l’accoglimento da parte del giudice di
prime cure dell’eccezione sul mutuo consenso proposta dalla società con riferimento ai
due contratti a termine.
Che il ricorso non merita accoglimento perché infondato.
Che possono esaminarsi congiuntamente i primi due motivi e poi anche quelli dal
quarto al nono perché connessi e comunque ripetitivi, in quanto tutti diretti in
sostanza a censurare la sentenza per avere , a dire del ricorrente, da un lato omesso
di pronunciarsi su motivi di appello che attenevano alle critiche verso la sentenza di
primo grado che aveva violato il principio in materia di onere della prova nel caso di
specie incombente alla società , dall’altro a censurare direttamente la ratio decidendi
dei giudici di merito che avrebbero appunto violato tale principio.
Che va in primo luogo ritenuta l’inammissibilità dei motivi che lamentano la nullità
della sentenza per violazione dell’arto 112 c.p.c. con riferimento al vizio di cui
all’art.360 comma 1 n.4 c.p.c., perché in realtà non vi è stata alcuna omissione
nell’esame dei motivi di appello, in quanto questi erano di fatto diretti a formulare una
censura concentrata sempre sulla medesima critica di natura sostanziale , ossia di
violazione del principio dell’onere probatorio di cui all’art.2697 c.c. e non di natura
processuale , in termini di omessa pronuncia.
3

straordinarietà ed occasionalità delle assunzioni a termine del Sindoni, trattandosi di

Che le censure non sono fondate. La corte di merito ha ritenuto che l’obbligo
formativo fosse stato provato dalla società sia attraverso la documentazione prodotta
e sia attraverso le testimonianze assunte e che la formazione impartita nelle prime
due giornate di lavoro era comprovata anche da certificati di partecipazione sottoscritti
dallo stesso Sindoni. Che peraltro la corte di merito, nel rilevare che in ufficio il
ricorrente si era potuto avvalere dell’aiuto e dei consigli dei colleghi anziani, non ha in
alcun modo ritenuto provata la circostanza dell’avvenuta formazione valendosi di una

ai fini della motivazione offerta dalla Corte circa la prova dell’avvenuta formazione
teorica, che è stata ritenuta in base agli altri elementi probatori , documentali e
testimoniali , come precisato nella sentenza.
Che infatti la corte ha precisato che risultava dai bollettari acquisiti che l’attività di
esecuzione con distinta di versamento era iniziata solo dal 14.6.2002, ossia dopo
circa due mesi dall’inizio del contratto, quando erano stati svolti già due moduli del
programma di formazione.
Che pertanto le censure sul mancato adempimento degli obblighi formativi si risolvono
nella denuncia non di violazione di legge, ma in realtà del percorso motivazionale della
corte , ritenuto contraddittorio e comunque solo apparente, laddove invece nessuna
critica di illogicità o contraddittorietà può ritenersi sussistente.
Che inammissibile deve poi ritenersi il terzo motivo, laddove si deduce l’omessa
pronuncia sul motivo di appello concernente l’inottemperanza della Serit alle due
ordinanze con cui il primo giudice aveva disposto la produzione del bollettario delle
quietanze e di altro relativo alle deleghe esattoriali con riferimento alle procedure
esecutive eseguite per conto delle concessioni esattoriali delle province. Il motivo è
non solo privo di specificità perché non precisa compiutamente la rilevanza di tali
documenti, ma viola anche il principio di autosufficienza , non essendo stato trascritto
nella parte rilevante il verbale di udienza del giudizio di primo grado, dove il tribunale
ha disposto la produzione di tali documenti, e neanche essendo stato depositato tale
verbale, né indicata l’esatta collocazione nel fascicolo di parte, in violazione
dell’art.366 c.2 n.6 c.p.c. . Ed infatti anche in tal caso l’accesso agli atti processuali da
parte della corte deve pur sempre essere veicolato dalla esatta indicazione della parte
circa il suo reperimento, atteso che sebbene la corte

di cassazione, nei casi di
4

presunzione ai sensi dell’art.2729 c.c., posto che tali considerazioni non sono decisive

denuncia di un “error in procedendo”, è anche giudice del fatto, potendo esaminare
direttamente gli atti di causa, tuttavia non essendo il predetto vizio rilevabile d’ ufficio,
” è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti
il “fatto processuale” di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo
sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le

precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale

Che infine devono ritenersi infondati anche i motivi dal decimo al tredicesimo,
formulati in via subordinata, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, come
deve ritenersi infondato per carenza di interesse il quattordicesimo motivo, atteso che
la corte di merito, avendo accertato la legittimità del termine dei due contratti stipulati
tra le parti prima del contratto di formazione e lavoro, ha coerentemente non
esaminato il motivo afferente alla risoluzione dei contratti a termine per mutuo
consenso.
Che non ha errato la corte di merito nel interpretare l’art.27 del CCNL con riferimento
al limite di percentuale di contratti a termine che la Serit Sicilia spa poteva effettuare
per l’espletamento di mansioni di messo notificatore, atteso che la norma si riferisce
“ad assunzioni a tempo determinato di personale con mansioni di messo notificatore ,
nel limite massimo , tempo per tempo , “del 100% del numero del personale in
servizio presso ciascuna concessione gestita”, non effettuando la norma contrattuale
alcun esclusivo riferimento alla sola categoria dei lavoratori con mansioni di messi
notificatori, ma parlando di “personale in servizio”e dunque del personale anche con
mansioni diverse, che determinava l’organico della sede della concessionaria, senza
che sia ricavabile dal testo contrattuale un’ interpretazione diversa da quella letterale
della clausola in esame.
Che con riferimento alla lamentata violazione dell’art.

1 comma 2 lett.c della legge

n.230/1963 per l’assenza di straordinarietà della situazione , trattandosi a dire del
ricorrente di una ingestibilità dell’incremento dell’attività ordinaria di riscossione
dovuta al formarsi di un carico di lavoro arretrato conosciuto dalla società, perché
dipendente dalla inadeguatezza della struttura organizzativa, questa corte si riporta a
quanto già statuito da Cass. n.13811/2017 in fattispecie analoga , che ha precisato
“in tema di contratto di lavoro a termine , l’esecuzione di un’opera o di un servizio
5

(così da ultimo Cass. n.2771/2017).

definiti e predeterminati nel tempo , aventi carattere straordinario od occasionale, cui
l’art. 1 lett.c legge n.230/1962 condiziona la legittimità dell’apposizione di una
scadenza , può, infatti, riguardare anche l’esigenza di smaltire un notevole arretrato ,
formatosi in relazione ad evento eccezionale e non affrontabile con la struttura
organizzativa e produttiva dell’impresa, senza che rilevi che l’opera o il servizio
consista in un’attività qualitativamente identica a quella ordinariamente esercitata “.

valutazione probatoria dell’accertamento in fatto rispetto a quello che è stato
l’accertamento del giudice di merito, insindacabile in questa sede , ove vi sia stata una
motivazione priva di vizi logici .
Che il ricorso deve quindi essere respinto, con condanna del ricorrente, soccombente,
alla rifusione delle spese del presente giudizio , liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di
lite del presente giudizio che liquida in euro 5,000,00 per compensi professionali, euro
200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Roma 13.12.2017
Laura Curcio

Giuseppe Bronzini

Che pertanto i motivi di censura su risolvono in realtà in una contestazione della

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA