Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20648 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. I, 31/07/2019, (ud. 22/05/2019, dep. 31/07/2019), n.20648

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12884/2014 proposto da:

(OMISSIS) Sas (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma Via Arno

62 presso lo studio dell’avvocato Sgromo Annamaria che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Barone Raffaele;

– ricorrente –

contro

L’Edera Compagnia Italiana Associrazioni Spa, elettivamente

domiciliato in Roma Via M. Bragadin N. 95 presso lo studio

dell’avvocato Parrotta Matteo Carlo che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 179/2014 del TRIBUNALE di ROMA;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/05/2019 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto depositato il 16 aprile 2014 il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione L. Fall., ex art. 98, proposta dalla (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) avverso il decreto con cui il G.D. dello stesso Tribunale aveva rigettato la domanda di insinuazione in privilegio al passivo de L’Edera – Compagnia Italiana di Assicurazioni s.p.a. in Liquidazione Coatta Amministrativa – del credito dell’importo di Euro 132.189,73, richiesto a titolo di indennità per la cessata attività di agente svolta per conto de L’Edera.

Il Tribunale di Roma (il quale aveva riunito due distinti giudizi di opposizione allo stato passivo aventi ad oggetto rispettivamente l’insinuazione della (OMISSIS) s.a.s. di crediti per indennità legate alla propria attività di agente e per attività di consulenza) non ha riconosciuto all’opponente l’indennità richiesta di cui all’art. 12, comma 4 dell’A.N.A. sul rilievo che il rapporto di agenzia in questione non si era sciolto per volontà delle parti, bensì per la risoluzione di diritto del contratto, per essere l’Edera stata posta in liquidazione coatta amministrativa con D.M. 29 luglio 1997, n. 20177 (e conseguente applicazione del D.L. n. 576 del 1978, art. 6, conv. nella L. n. 738 del 1978).

Analogo ragionamento è stato svolto dal giudice di merito con riferimento alla domanda di ammissione al passivo dell’indennità sostitutiva del preavviso, che, parimenti, trova la propria fonte in uno scioglimento del rapporto per volontà delle parti ed non in una risoluzione ipso iure dello stesso, conseguente alla procedura concorsuale.

Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) affidandolo a tre motivi. Il Commissario Liquidatore della società in L.C.A. si è costituito in giudizio con controricorso, depositando, altresì, la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

In entrambi gli atti difensivi la controricorrente ha sollevato preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso sul rilievo che la L. Fall., art. 99 – che ha introdotto il ricorso diretto per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decisorio del giudizio di opposizione allo stato passivo – si applica solo alle procedure concorsuali iniziate dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006 e ciò in virtù del disposto della L. Fall., art. 150.

Ne consegue che la ricorrente avrebbe dovuto impugnare il provvedimento del giudice di primo grado con l’appello di cui agli artt. 323 c.p.c. e segg..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società ricorrente ha dedotto la violazione e la falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 1362 e segg., artt. 1373,1742 e segg., artt. 2118 e 2119 c.c., nonchè all’art. 12, comma 2 A.N.A. e al D.Lgs. n. 175 del 1995, art. 65.

Si duole la ricorrente di aver già lamentato nei propri scritti difensivi “che si abbiano qui per ripetuti e trascritti integralmente (ricorsi introduttivi, memorie conclusionali e di replica di entrambi i giudizi)” che la risoluzione del contratto di agenzia da parte della società l’Edera era avvenuta prima dell’ammissione della stessa alla liquidazione coatta amministrativa, e, segnatamente in data 19 luglio 1997, in conseguenza dell’invio di una missiva con cui era stata manifestata l’intenzione di interrompere il rapporto contrattuale in essere, volontà desumibile dal rilievo che in data 18 luglio 1997 l’assemblea de l’Edera aveva rinunciato all’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa.

Il rapporto con la società successivamente posta in L.C.A. si era sciolto per effetto di recesso ipso iure in data 19 luglio 1997, con la conseguenza che la controricorrente era tenuta a corrispondere tutti gli emolumenti previsti dagli accordi nazionali degli agenti e dalla normativa codicistica.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli art. 1362 e segg, artt. 1373,1742 e segg., artt. 2118 e 2119 c.c., nonchè agli artt. 8, 12, 13, 19, 25, 26, 27 A.N.A. e del D.L. n. 576 del 1978, art. 6, conv. in L. n. 738 del 1978.

Contesta la ricorrente che nel verbale di riconsegna del 2 ottobre 2000, redatto in contraddittorio tra la (OMISSIS) e l’agente de l’Ereda, la stessa ricorrente avesse riconosciuto il debito nei confronti della Compagnia, avendo il giudice estrapolato dal verbale l’allegato sottoscritto dalle parti, omettendo di analizzarlo nella sua interezza. In particolare, nella somma richiesta dalla Compagnia erano compresi gli importi relativi alla Convenzione tra l’Edera ed il Comune di Napoli, rapporto dal quale la (OMISSIS), successivamente al luglio 1997 era risultata del tutto estranea.

3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 111 Cost., L. Fall., art. 199,D.Lgs. n.. n. 175 del 1995, artt. 65 e 66, art. 14 dir. 92/49/CE, artt. 75,100 e 324 c.p.c., artt. 2697 e 2909 c.c..

Espone la ricorrente che, essendosi formato il giudicato in ordine all’inesistenza giuridica del provvedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa e della messa in stato di liquidazione coatta amministrativa dell’Edera, tale giudicato si è tradotto nell’accertamento definitivo dell’inesistenza giuridica della procedura concorsuale, ponendo seri dubbi di validità dell’intera procedura e degli atti posti in essere dal Commissario Liquidatore anche sotto l’aspetto della legittimazione sia sostanziale che processuale.

4. Il terzo motivo – che deve essere esaminato pregiudizialmente in relazione alla idoneità del giudicato esterno invocato dalla parte ricorrente ad incidere sulla legittimazione sostanziale e processuale del Commissario Liquidatore – è fondato.

Va preliminarmente osservato che questa Corte ha già affermato nelle sentenze n. 13190/2012, n. 1280/2014 e n. 17529/2014 che, nel giudizio sfociato nella sentenza (sempre di questa Corte) n. 4690/2011, si è formato il giudicato in ordine alla giuridica inesistenza del decreto di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa e della messa in liquidazione coatta amministrativa della società L’Ereda.

La formazione del giudicato esterno sul punto sopra indicato, essendo intervenuta anteriormente (in quanto coincidente con la pubblicazione della sentenza n. 4690/11) all’instaurazione, da parte dell’odierna ricorrente, del giudizio di opposizione allo stato passivo, ha conseguentemente influito sulla legittimazione sostanziale processuale del Commissario Liquidatore, la quale era appunto già venuta meno prima dell’introduzione del medesimo.

Peraltro, se è pur vero che la questione del difetto della legittimazione sostanziale e processuale del Commissario Liquidatore dell’Edera non ha formato oggetto di discussione tra le parti nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la stessa questione è comunque rilevabile d’ufficio.

Sul punto, è orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che il giudicato esterno, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti della fattispecie, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto. La sua esistenza, pertanto, al pari di quella del giudicato interno, è rilevabile anche d’ufficio nel giudizio di cassazione, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. L’accertamento in questione non costituisce invero patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio “ne bis in idem”, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (Sez. 1, n. 26041/2010).

Nel caso di specie, il giudicato esterno dell’inesistenza giuridica del provvedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa e della messa in stato di liquidazione coatta amministrativa dell’Edera, nonostante non fosse desumibile dagli atti del giudizio di merito (nell’ambito del quale nessuna delle parti aveva fatto riferimento alla sua esistenza nè quindi prodotto alcun documento all’uopo), nè fosse sopravvenuto al provvedimento impugnato (essendosi, come detto, formato in epoca antecedente alla sua introduzione con la pubblicazione della sentenza n. 4691/2011) è comunque rilevabile d’ufficio: la sua esistenza risulta, infatti, da una sentenza sopra citata di questa Corte, che, come tale, deve essere conosciuta, essendo questa Corte per un dovere d’ufficio tenuta a conoscere i suoi precedenti (sul punto vedi Cass. n. 5360/2009).

L’essere, pertanto, la legittimazione sostanziale e processuale del Commissario Liquidatore della società l’Edera venuta meno ancor prima della proposizione da parte dell’odierna ricorrente del ricorso in opposizione L. Fall., ex art. 98,comporta che deve cassarsi il decreto impugnato perchè l’azione non poteva essere proposta.

L’accoglimento del terzo motivo determina l’assorbimento dei motivi residui della parte ricorrente e dell’eccezione preliminare sollevata dalla controricorrente.

Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite del giudizio di merito e del giudizio di legittimità (vedi art. 385 c.p.c., comma 2) atteso che, se è pur vero che è stato accolto il terzo motivo del ricorso, in realtà, alla luce del rilievo che la legittimazione sostanziale e processuale del Commissario Liquidatore della società l’Edera erano già venute meno in coincidenza con la pubblicazione della sentenza n. 4691/2011 di questa Corte, l’odierna ricorrente non avrebbe dovuto neppure promuovere il ricorso in opposizione L. Fall., ex art. 98.

P.Q.M.

Cassa senza rinvio il decreto impugnato perchè l’azione non poteva essere proposta.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA