Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20648 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/09/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 29/09/2020), n.20648

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 127-2019 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE

MEDAGLIE D’ORO 143, presso lo studio dell’avvocato LUIGI RUSSO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO RAFFAELE DELL’AGLIO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4655/20/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANA, depositata il 14/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.-. B.G. ha impugnato la cartella di pagamento per l’IRPEF anno 2011 deducendone il difetto di notifica per violazione dell’art. 145 c.p.c.. Il ricorso del contribuente è stato respinto in primo grado. B. ha proposto appello e la CTR della Campania con sentenza depositata il 14.5.2018 ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo regolare la notifica della cartella.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente affidandosi a due motivi. Non si è costituita tempestivamente l’Agenzia. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., notificando la proposta e il decreto alle parti. Il contribuente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO

CHE:

3.- Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.c., in quanto non sarebbero state completate tutte le formalità previste dalla norma nella notificazione della cartella di pagamento; con il secondo motivo del ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., poichè la sentenza deve fondarsi sulla base di prove effettivamente offerte, mentre nella fattispecie agli atti di causa è stato depositato un avviso di deposito privo di qualsiasi elemento avente certezza legale e quindi non idoneo a fungere da prova.

I motivi sono inammissibili. La parte non trascrive in ricorso la relata di notifica che sarebbe irregolare nè i documenti esaminati dalla CTR ed asseritamente non idonei ad integrare prova della regolarità della notifica.

Si applica qui il principio già affermato da questa Corte che in tema di ricorso per cassazione, ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di autosufficienza, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (Cass. 31038/2018).

Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Nulla sulle spese in difetto di costituzione.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

 

 

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